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Bevande Spiritose
cambiano le regole

 



Regolamento CE n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio .

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  - Serie L n. 39 del 13.2.2008 è stato pubblicato  il Regolamento CE n.110/2008 del 15 gennaio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, che all’articolo 29 ha abrogato il regolamento (CEE) n.1576/89 del Consiglio e si applica a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e destinate all’esportazione.

Si tenga presente che, a norma di detto Regolamento, art.2, la disciplina non interessa le bevande alcoliche dei codici della nomenclatura combinata (NC) 2203, 2204, 2205, 2206, e 2207 quindi l’alcole etilico non denaturato con gradazione alcolica uguale o superiore a 80% in vol., le birre, i vini, i vini spumanti, i vini liquorosi, i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino, i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Attraverso l’adozione del nuovo regolamento viene ridisegnato e aggiornato il quadro normativo relativo alla produzione ed al commercio delle bevande spiritose.
Inoltre con l’emanazione del nuovo regolamento che abroga il vecchio reg. 1576/89, verranno necessariamente adeguate anche le norme nazionali oggi in vigore per il particolare settore, ad esempio il DPR 297/1997 che disciplina la produzione, presentazione ed etichettatura dell’Acquavite di Frutta , Acquavite di vino, delle Grappe e dei Liquori.

Ad esempio sta creando non pochi problemi l’adozione del nuovo regolamento là dove ad esempio per le acqueviti di vinaccia o marc (quindi anche per le grappe) vieta qualsiasi forma di “aromatizzazione” (si pensi alle grappe contenenti particolari aromi volti ad esaltare particolari profumi o agli aromi utilizzati al fine di standardizzare il gusto).
Si tenga presente che ad oggi il DPR 297/1997 prevedeva la possibilità di aggiunta di aromi nella misura massima del 2%. 

Sono presenti inoltre novità in merito alle indicazioni geografiche con l’inserimento di nuove Bevande a denominazioni geografiche protette (es: Grappa Sicilia)
Per approfondire l’argomento si rimanda all’area dedicata in cui potranno essere consultati il nuovo Regolamento n.110/2008, un primo commento dei punti salienti della nuova normativa unitamente, ai fini di un utile confronto, il reg. CEE 1576/89 abrogato ed il D.P.R. 297/1997.

 

LE NUOVE REGOLE SULLE BEVANDE SPIRITOSE

Regolamento Ce n. 110/2008

Un primo commento al nuovo regolamento comunitario

L'abrogato Regolamento 1576/89

DPR 297/1997




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