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LA CIRCOLAZIONE NAZIONALE ED INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI VITIVINICOLI


Articolo pubblicato su : O.I.C.C.E. TIMES

A cura di

Carmelo Belfiore

La normativa relativa alla circolazione intracomunitaria dei prodotti vitivinicoli è attualmente dettata da due diverse discipline, quella fiscale e quella di tutela agricola.
Entrambe le discipline si integrano oppure sono complementari, col fine di agevolare, tra l'altro, l'emissione del documento che deve scortare il prodotto durante il suo trasporto.
Mentre la normativa fiscale mira innanzi tutto a salvaguardare l'Erario per un giusto accertamento dell'imposta, la normativa agricola tende ad assicurare l'origine, la qualità e la genuinità del prodotto che forma l'oggetto della spedizione.
La normativa di tutela agricola è quella prevista dal Regolamento della Commissione n. 2238/93 del 26/07/1993, emanato allo scopo, tra l'altro, di armonizzare le disposizioni sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli con quelle relative ai prodotti soggetti ad accisa di cui alla Direttiva n. 92/12/CEE.
In campo nazionale con il Decreto n. 768 del 19/12/1994, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato il regolamento per l'attuazione delle norme contenute nel Regolamento n. 2238/93, mentre in applicazione della Direttiva n. 92/12/CEE il Ministero delle Finanze ha emanato il D.M. n. 210 del 25/03/1996 che detta il "Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitara dei prodotti soggetti al regime delle accise" .
Per il coordinamento della normativa comunitaria relativa alla disciplina agricola con le norme relative alla disciplina fiscale occorre fare riferimento all'art. 25 del citato D.M. n. 210/96, che così recita:
"La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedono l'utilizzazione di D.A.A. o di D.A.S., fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti" .
Ciò posto, occorre tenere presente le recenti modifiche apportate alla normativa relativa alla emissione della bolletta di accompagnamento delle merci poste in circolazione sul territorio nazionale.
Infatti con il D.P.R. n. 472 del 14/08/1996 è stato soppresso l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento beni viaggianti prevista dal D.P.R. n. 678 del 1978, fatta eccezione per la circolazione dei tabacchi, fiammiferi, nonché dei prodotti soggetti al regime delle accise.
Successivamente, la Legge n. 28 del 18/02/1999, all'art. 23 ha sancito che "la circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 160 del 02/05/1976, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della Legge 10/02/1992, n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. 06/10/1978, n. 627".
Ed ancora, con il D.P.R. 07/02/2000, n. 48, con il quale vengono abrogati i contrassegni I.V.A., tra l'altro, è stato anche abrogato l'obbligo di utilizzare la nota di consegna relativamente al trasporto dei prodotti vinosi.
Infine il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto 14/04/1999, ha introdotto l'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, da compilarsi nei modi stabiliti dal Titolo I del Regolamento CE n. 884/2001 e dell'art. 1, comma 3, del Decreto 14/04/1999 sopra citato.
Da quanto sopra emerge che i documenti che devono accompagnare i prodotti vitivinicoli nell'ambito nazionale ed in quello comunitario possono essere individuati come segue:

A) CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI VINOSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE

Nei confronti del vino, stante l'aliquota di accisa uguale a zero, l'art. 30, comma 2, lettera f) del T.U. sulle accise n. 504/95 stabilisce l'esclusione dall'obbligo di emettere il documento di accompagnamento comunitario per la circolazione del prodotto sul territorio nazionale.
Pertanto, nella fattispecie, allo stato attuale si applica esclusivamente la normativa per la tutela agricola, e precisamente:

  • Il Regolamento CE della Commissione n.884/2001 che ha sostituito, abrogandolo, il Reg. n. 2238/93/CEE del 26/07/1993;
  • Il Decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 768 del 19/12/1994;
  • Il D.P.R. del 14/08/1996, n. 472;
  • Il D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21;
  • Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 14/04/1999;
  • La circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Div. II, n. 8 del 16/11/1993;
  • La circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Div. II, prot. 23987/00 del 08/11/2000.

Per la circolazione dei prodotti vitivinicoli nel territorio nazionale occorre ancora distinguere:

1) Spedizione di vino sfuso in recipienti della capacità nominale superiore a 60 litri
E' necessario emettere il documento previsto dall'art. 3, comma 1 del regolamento comunitario n. 2238/93, utilizzando stampati di modello conforme all'allegato III dello stesso regolamento.
Al riguardo la circolare n. 8 del 16/11/93 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, reca all'allegato 2 uno schema di documento di accompagnamento predisposto di concerto col Ministero delle Finanze e valido per le tipografie autorizzate.
Il documento è costituito da un originale e da due copie, sulle quali deve essere riportata la menzione "copia": l'originale scorta la merce e viene consegnata al destinatario; la prima copia è consegnata al vettore. Il documento di cui trattasi dovrà contenere anche il numero di identificazione preceduto dalla sigla IT (Italia) .
"i documenti di accompagnamento relativi ai prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, prima di essere compilati a cura degli interessati, devono essere sottoposti a timbratura da parte degli Uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dei Comuni competenti per territorio."
I predetti documenti, una volta compilati, sono soggetti a convalida, a cura del segretario comunale o di un suo delegato, da effettuarsi non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto.
In alternativa alla predetta convalida è prevista la possibilità della memorizzazione del documento mediante microfilmatura, da eseguirsi non prima di dodici ore avanti l'inizio del trasporto.

2) spedizione di vino in recipienti della capacità nominale fino a 60 litri:
Il documento di accompagnamento previsto per la spedizione di vino in recipienti della capacità nominale fino a 60 litri è quello specificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 14/04/1999, il quale deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni, redatte conformemente alle istruzioni dell'allegato II del regolamento CE n. 884/2001 :

  1. nome e indirizzo dello speditore;
  2. nome e indirizzo del destinatario;
  3. numero di riferimento destinato ad individuare il documento;
  4. data di redazione, nonché data della spedizione se diversa dalla data di redazione;
  5. designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie nazionali;
  6. quantità di prodotto trasportato.

Il documento di accompagnamento deve essere compilato nei modi stabiliti dal Titolo I del Regolamento CE n. 884/2001 .
Detto documento chiarisce il Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Entrate) con la Circolare n. 153/E del 04/08/2000, dovrà essere integrato dagli elementi previsti come necessari per il documento D.D.T. dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 472/96, ossia dell'indicazione "della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della descrizione della natura, della quantità dei beni ceduti.
Al riguardo, tenuto conto che il termine per l'utilizzo delle giacenze delle precedenti bolle di accompagnamento beni viaggianti (D.P.R. n. 627/78) è scaduto il 31.12.2000, il Ministero per le Politiche Agricole, Ispettorato Centrale Repressione Frodi con Circolare prot. n. 23987 del 08/11/2000 ha comunicato che "gli operatori hanno piena facoltà di utilizzare qualsiasi documento, anche se previsto a diverse finalità, purché emesso nei casi e nei modi previsti, attualmente dal Regolamento CE n. 884/2001 ".
Inoltre : "non è più rigidamente individuato il modello di documento da utilizzare per scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri e, pertanto, gli operatori possono redigere il documento o i documenti che meglio si adattano ai menzionati obblighi che sorgono in relazione al tipo di trasporto posto in essere."

3) Piccoli Produttori
Com'è noto si identificano per "piccoli produttori" coloro che producono, in media, meno di 1000 Hl di vino all'anno, con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosto di uve acquistati.
Per la circolazione dei vini nel territorio nazionale i "piccoli produttori" devono emettere i documenti di accompagnamento specificati ai punti 1) e 2), rispettivamente per la spedizione di vino in recipienti della capacità nominale superiore a 60 litri e per la spedizione di vino in recipienti della capacità nominale pari o inferiore a 60 litri.

B. CIRCOLAZIONE DI PRODOTI VINOSI NELL'AMBITO COMUNITARIO

1. Provenienti da operatori diversi da "piccoli produttori":
Nel caso di circolazione intracomunitaria di prodotti vitivinicoli in sospensione d'accisa il documento di trasporto si identifica con quella fiscale, cioè con il "documento amministrativo di accompagnamento" (DAA) redatto a norma del Regolamento CEE n. 2719/92; se il prodotto invece è immesso in consumo nello Stato membro di partenza il documento di trasporto è quello semplificato denominato "documento di accompagnamento semplificato" (DAS) redatto a norma del regolamento CEE n. 3649/92 .
Il documento fiscale assorbe pertanto quello vitivinicolo e deve quindi riportare, per soddisfare la duplice esigenza, quella di carattere fiscale e quella di tutela agricola, oltre le indicazioni di cui al Regolamento nazionale( D.M. n. 210/96) anche quelle dal regolamento CE n. 884/2001 .
Il "documento amministrativo di accompagnamento" (DAA) è quello che più interessa gli operatori nazionali, diversi dai piccoli produttori, che eseguano commercio intracomunitario dei prodotti vitivinicoli, mentre il DAS ("documento di accompagnamento semplificato") per la circolazione di prodotti ad accisa assolta non interessa la spedizione eseguita nell'ambito nazionale, in quanto in Italia, in vigenza di aliquota di accisa zero per il vino, i documenti da emettere sono quelli indicati al precedente capitolo A) .
In sintesi si può dire che per l'emissione e l'utilizzo del documento DAA per il trasporto di prodotti vitivinicoli ad accisa sospesa in recipienti di capacità superiore a 60 litri si applica la normativa prevista dal citato D.M. n. 210/96 con le seguenti specifiche eccezioni:

  • Il numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento è preceduto dalla lettera IT e viene attribuito dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Detta numerazione viene apposta sui documenti esclusivamente dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi del D.M. 29/11/1978;
  • La timbratura è effettuata dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi oppure dai comuni competenti per territorio su richiesta degli interessati;
  • I documento devono recare inoltre l'indicazione dell'orario di partenza, nonché la zona viticola e le operazioni di trasformazione cui sono stati sottoposti i prodotti trasportati, conformemente alle prescrizioni indicate all'art. 3, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento CE n. 884/2001 che fa riferimento all'allegato II dello stesso Regolamento;
  • Prima del trasporto i documenti sono soggetti a convalida consistente nell'apposizione da parte del segretario comunale o di un suo delegato, di una firma e di un timbro con datario sugli esemplari n. 1 e n. 2 . I documenti devono già recare almeno la quantità e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario, la data di redazione e la barratura della casella corrispondente alla data di spedizione se quest'ultima coincide con quella di redazione. La convalida deve essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto.

Nel caso in cui la quantità caricata risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, quest'ultimo dovrà essere annullato e sostituito con uno nuovo. In alternativa alla convalida il soggetto obbligato alla compilazione del documento può procedere alla memorizzazione di quest'ultimo mediante microfilmatura secondo le modalità stabilite dall'art.6 del D.M. n. 768 del 19/12/1994.


Per la circolazione intracomunitaria , invece, di prodotti vinosi in recipienti di capacità nominale fino a 60 litri non è prevista l'indicazione della sigla IT davanti al n° di riferimento sui DAA emessi, tenendo presente che per quanto riguarda le incombenze della numerazione e timbratura dei documenti il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane, con Circolare n. 346 del 09/05/1996, aveva disposto che per i trasferimenti intracomunitari di vino in recipienti fino a 60 litri, la timbratura dei DAA doveva essere effettuata dagli U.T.F.
Successivamente con la Circolare Telex n. 408 del 31/05/1996, lo stesso Dipartimento Dogane ha modificato tale principio, facendo presente che "avuto riguardo delle finalità di tutela agricola….. e tenuto conto che l'accisa del vino è uguale a zero", i documenti timbrati dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi possono essere utilizzati anche per i trasferimenti intracomunitari di partite di vino in recipienti di capacità fino a 60 litri in alternativa a quelli timbrati dagli U.T.F. secondo le modalità previste dal D.M. n. 210/96 .Pertanto, ai fini delle incombenze della numerazione e timbratura dei documenti, si applica il D.M. n. 210/96 oppure il DM n. 768/94 a seconda se i documenti sono timbrati dagli U.T.F. o dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dai Comuni . Per ogni altra incombenza si applicano le disposizioni del D.M. n. 210/96 con in aggiunta, l'obbligo di apporre sui documenti l'orario di partenza dei prodotti.
 
2. Trasferimenti intracomunitari di prodotti vinosi da "piccoli produttori"
Per quanto riguarda, invece, il trasferimento intracomunitario di vini prodotti da "piccoli produttori", essendo i medesimi a norma dell'art. 37 del T.U. sulle accise di cui al D.Leg.vo n. 504/95 obbligati all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento CE n. 884/2001 , il documento da emettere, in ogni caso, è quello di cui all'allegato 2 alla citata Circolare n. 8 del 16/11/1993 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali predisposto di concerto col Ministero delle Finanze.

C. Casi particolari di trasferimenti intracomunitari di vini e altri prodotti alcolici.

1. Per il trasferimento intracomunitario di partite di merci ad accisa sospesa( es. vino o altri prodotti alcolici) destinati ad operatori che non siano depositari autorizzati od operatori registrati ( es. operatori occasionali non registrati), il prodotto deve essere accompagnato dal DAA con allegata una dichiarazione attestante il pagamento dell'accisa nel paese di destinazione o la prestazione di una cauzione che garantisca il pagamento dell'accisa; quest'ultima dichiarazione deve riportare :

  • l'indirizzo dell'Ufficio interessato delle Autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;
  • la data ed il riferimento del pagamento o dell'accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale Ufficio.
Quanto sopra è stato recepito dalla normativa nazionale con l'art. 8 del D.M. n. 210/96 ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Direttiva CEE n. 92/12;

2. Nel caso di trasferimento di vino o altri prodotti alcolici ad un soggetto che non sia un esercente deposito fiscale né un operatore professionale registrato o non registrato ( es. privati, ristoranti, negozio o spaccio di bevande alcoliche, ecc.), il prodotto deve essere scortato dal DAA e dalla dichiarazione di cui al punto precedente. In questo caso il soggetto destinatario della merce deve operare tramite il rappresentante fiscale designato dal deposito fiscale nazionale nel paese comunitario di destinazione della merce;
3. Da parte di operatori commerciali nel settore vitivinicolo che effettuano spedizioni intracomunitarie è d'uso spedire confezioni di vino misti a confezioni di altri prodotti alcolici quali , ad es., grappe, liquori. Detta commercializzazione costituisce, di regola, un completamento del lavoro principale dell'operatore, configurandosi, pertanto, come un'attività promozionale vera e propria. Emerge allora la necessità per alcuni operatori di spedire i prodotti ad accisa assolta, come ad es. per alcuni produttori di vino, i quali conferendo le vinacce alla distillazione hanno poi per contropartita quantitativi di grappe anche pregiate che poi è necessario commercializzare.
In questo caso, l'accisa pagata sui prodotti alcolici spediti può essere oggetto di rimborso da parte dell'UTF competente oppure di rinuncia al rimborso, a richiesta dell'operatore interessato.
La spedizione intracomunitaria dei prodotti alcolici ad accisa assolta con richiesta di rimborso è disciplinata dal D.M. 12/12/1996, n. 689, che all'art. 2, comma 2, per le confezioni munite di contrassegni di Stato, prescrive la distruzione di detto contrassegno, operazione da effettuarsi prima della spedizione e verbalizzata dall'UTF competente.
Il documento da emettere è il DAS ( documento amministrativo semplificato ) nel quale dovrà figurare la cauzione prestata a garanzia dell'accisa del paese comunitario di destinazione, e la procedura per richiedere il rimborso dell'imposta è dettata dall'art. 11 del D.M. n. 210/96.
Alla maggior parte degli operatori interessati questo tipo di operazione non è gradita in quanto la distruzione dei contrassegni di Stato applicati alle confezioni degli alcolici spediti comporta un notevole aggravio di lavoro e produce spesso una sgradita alterazione dell'aspetto delle bottiglie, per cui si ha la propensione alla rinuncia al rimborso pur di non sottostare all'obbligo di rimuovere i contrassegni dalle confezioni.
L'argomento era stato valutato e risolto dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane, prima dell'entrata in vigore del citato Decreto sui rimborsi n. 689/96, su quesito e proposta formulata dall'UTF di Firenze ed autorizzata dallo stesso Dipartimento con nota n. 1210/8 del 07/01/1994, come segue:

".....

  • I prodotti in questione dovranno essere scortati dal DAS ed inviati esclusivamente ad un deposito fiscale, ad un operatore professionale o ad un rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato membro di destinazione ed autorizzato dalle locali autorità fiscali;
  • L'emissione del DAS sarà tempestivamente comunicata all'UTF, insieme a tutti i dati della spedizione ( destinazione, qualità, quantità, ecc. );
  • Prima della spedizione dei prodotti in parola gli interessati dovranno presentare all'UTF una formale ed esplicita rinuncia al rimborso dell'accisa assolta sul prodotto destinato al commercio comunitario. "

Quest'ultima procedura ha destato qualche perplessità poiché è stato sostenuto che nelle spedizioni intracomunitarie comunque i contrassegni di Stato devono essere rimossi dalle confezioni, in quanto in caso di un eventuale successivo rientro in territorio nazionale, detti contrassegni di Stato comproverebbero il pagamento di un'imposta che in realtà, o è stata restituita o , ancorché non restituita a seguito di formale ed esplicita rinuncia, risulterebbe comunque dovuta, in quanto si realizzerebbero di nuovo le condizioni di esigibilità dell'imposta.
Tale procedura si renderebbe necessaria in quanto in caso di un eventuale successivo rientro in territorio nazionale, detti contrassegni di Stato comproverebbero il pagamento di un'imposta che in realtà, o è stata restituita o , ancorché non restituita a seguito di formale ed esplicita rinuncia, risulterebbe comunque dovuta, in quanto si realizzerebbero di nuovo le condizioni di esigibilità dell'imposta.
Tuttavia, a tutt'oggi non risulta che la procedura approvata dal Ministero delle Finanze sia stata modificata

E-Commerce

Si assiste ormai quotidianamente alla nascita di siti internet che promettono grazie ai famosi E-commerce la vendita con estrema facilità di prodotti tipici italiani, vino e distillati compresi.
E' vero, grazie al sito, un utente, ad esempio svedese, magari comodamente seduto in salotto, può ordinare sei bottiglie di vino, magari da produttori diversi, ma ci si chiede: come arriva il prodotto a destinazione?Chi emette il documento di accompagnamento? Chi è il responsabile e garantisce il trasporto?Chi è il responsabile del pagamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione?
Se da un lato la commercializzazione del vino e delle bevande alcoliche in genere nel territorio nazionale via E-commerce non desta particolari problemi, gli stessi si manifestano invece quando l'operatore vuole vendere i suoi prodotti in ambito comunitario.
Il T.U. sulle accise n. 504/95 infatti non ha previsto un limite entro cui l'operatore può effettuare "liberamente" la vendita del proprio prodotto ed allo stesso modo il DM n. 210/96 prescrive comunque, indipendentemente dal quantitativo da spedire, l'emissione del DAA.
Il vino può essere venduto senza l'emissione del documento DAA solo nel caso in cui venga acquistato direttamente da un privato (è il caso del turista in visita in Italia) per proprio uso (escludendo quindi qualsiasi acquisto a scopo commerciale) e da lui trasportato entro il limite massimo di 90 litri di cui 60, al massimo, di spumante.
Si ha notizia di spedizioni ad esempio effettuate via posta ordinaria senza l'emissione dei prescritti documenti di accompagnamento.E' consigliabile che i produttori prestino molta attenzione prima di effettuare tali spedizioni in quanto nessuno oltre a loro è il responsabile delle transazioni intracomunitarie e delle eventuali infrazioni, punite severamente, specie per la vendita di prodotti senza la prescritta documentazione, con sanzioni penali ed amministrative.
Occorre assicurarsi quindi che gli E-commerce siano "appoggiati" o siano essi stessi titolari di deposito fiscale, al fine della prescritta emissione del documento di accompagnamento (DAA), che abbiano una garanzia fideyussoria adeguata all'ammontare delle transazioni e che ci sia una analoga struttura logistica responsabile del pagamento della accisa nel Paese dell'U.E. di destinazione.
Le spedizioni intracomunitarie di prodotti alcolici (vini, acquaviti, liquori, ecc.) in piccoli quantitativi via internet devono soddisfare almeno due esigenze:

  1. la rapidità delle operazioni di consegna della merce ordinata da parte del cliente;
  2. evitare qualsiasi incombenza burocratica al consumatore finale.
A nostro avviso la soluzione di tali problematiche è la condizione fondamentale per il successo del mercato degli E-commerce.
Problematiche nascono anche per la spedizione di omaggi promozionali, di campioni commerciali o per laboratori, di piccoli quantitativi diretti a negozi, ristoranti, esercizi di varia natura, ecc., oppure privati che intendono spedire prodotti a parenti od amici residenti in un paese della comunità.
Si tratta di spedizioni di prodotti da effettuare ad accisa sospesa oppure ad accisa che è già stata pagata, con le procedure di cui agli artt. 17 e 18, comma 3 della Direttiva CEE n. 92/12 del 25/02/1992.
Nella fattispecie il problema potrebbe essere risolto, in quanto, l'art. 28 del T.U. sulle accise n. 504/95 consente l'istituzione di depositi fiscali per "commercianti all'ingrosso" di prodotti alcolici (acquaviti, liquori, alcoli, birra,ecc.), e "depositi di vino" .
Si tratterebbe a nostro avviso di istituire un particolare "deposito fiscale" ed in tale deposito, che si configurerebbe come un "centro logistico", dovrebbero confluire tutti i prodotti sopra descritti ad accisa gravante che saranno poi oggetto delle spedizioni sul territorio nazionale o nella comunità europea secondo le richieste dei vari interessati, tenendo presente che il vino, pur essendo ad aliquota di accisa zero, dovrà intendersi anch'esso introdotto ad accisa sospesa.
I prodotti presentati ad accisa assolta verranno introdotti nel deposito "logistico" con un DAA emesso dal depositario autorizzato in modo da riportare tali prodotti, in applicazione dell'art. 17 del D.M. N. 210/96, a regime di sospensione dell'accisa .
I prodotti alcolici ad accisa assolta, muniti di contrassegno di Stato, sui quali non si richiede né la restituzione dell'accisa né la distruzione dei contrassegni di Stato (caso di cui alla lettera b, punto 3),capitolo C della presente relazione) destinati al trasferimento nella comunità , dovranno, invece, essere stoccati in un area apposita, enucleata dal deposito fiscale, dedicata ai prodotti assoggettati ad accisa, in quanto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del T.U. n. 504/95, nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad accisa assolta.
Il deposito fiscale, sopra indicato, al fine di evitare qualsiasi incombenza al destinatario finale (il privato che acquista via rete) dovrà spedire la merce a depositi fiscali "logistici" ubicati nei paesi UE, i quali potranno consegnare, assolte le incombenze burocratiche e l'accisa(se dovuta), il prodotto al destinatario.
Naturalmente il depositario autorizzato nazionale dovrà assolvere tutte le incombenze di natura burocratica, contabile e amministrativa compresa la richiesta di rimborsi o il pagamento dell'accisa sulle immissioni in consumo, nonché la gestione delle garanzie, fermo restando l'onere per il servizio reso ai clienti interessati.

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