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La
normativa relativa alla circolazione intracomunitaria dei prodotti vitivinicoli
è attualmente dettata da due diverse discipline, quella fiscale
e quella di tutela agricola.
Entrambe le discipline si integrano oppure sono complementari, col fine di agevolare, tra l'altro, l'emissione del documento che deve scortare il prodotto durante il suo trasporto. Mentre la normativa fiscale mira innanzi tutto a salvaguardare l'Erario per un giusto accertamento dell'imposta, la normativa agricola tende ad assicurare l'origine, la qualità e la genuinità del prodotto che forma l'oggetto della spedizione. La normativa di tutela agricola è quella prevista dal Regolamento della Commissione n. 2238/93 del 26/07/1993, emanato allo scopo, tra l'altro, di armonizzare le disposizioni sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli con quelle relative ai prodotti soggetti ad accisa di cui alla Direttiva n. 92/12/CEE. In campo nazionale con il Decreto n. 768 del 19/12/1994, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato il regolamento per l'attuazione delle norme contenute nel Regolamento n. 2238/93, mentre in applicazione della Direttiva n. 92/12/CEE il Ministero delle Finanze ha emanato il D.M. n. 210 del 25/03/1996 che detta il "Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitara dei prodotti soggetti al regime delle accise" . Per il coordinamento della normativa comunitaria relativa alla disciplina agricola con le norme relative alla disciplina fiscale occorre fare riferimento all'art. 25 del citato D.M. n. 210/96, che così recita: "La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedono l'utilizzazione di D.A.A. o di D.A.S., fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti" . Ciò posto, occorre tenere presente le recenti modifiche apportate alla normativa relativa alla emissione della bolletta di accompagnamento delle merci poste in circolazione sul territorio nazionale. Infatti con il D.P.R. n. 472 del 14/08/1996 è stato soppresso l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento beni viaggianti prevista dal D.P.R. n. 678 del 1978, fatta eccezione per la circolazione dei tabacchi, fiammiferi, nonché dei prodotti soggetti al regime delle accise. Successivamente, la Legge n. 28 del 18/02/1999, all'art. 23 ha sancito che "la circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 160 del 02/05/1976, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della Legge 10/02/1992, n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. 06/10/1978, n. 627". Ed ancora, con il D.P.R. 07/02/2000, n. 48, con il quale vengono abrogati i contrassegni I.V.A., tra l'altro, è stato anche abrogato l'obbligo di utilizzare la nota di consegna relativamente al trasporto dei prodotti vinosi. Infine il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto 14/04/1999, ha introdotto l'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, da compilarsi nei modi stabiliti dal Titolo I del Regolamento CE n. 884/2001 e dell'art. 1, comma 3, del Decreto 14/04/1999 sopra citato. Da quanto sopra emerge che i documenti che devono accompagnare i prodotti vitivinicoli nell'ambito nazionale ed in quello comunitario possono essere individuati come segue: A) CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI VINOSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE Nei
confronti del vino, stante l'aliquota di accisa uguale a zero, l'art.
30, comma 2, lettera f) del T.U. sulle accise n. 504/95 stabilisce
l'esclusione dall'obbligo di emettere il documento di accompagnamento
comunitario per la circolazione del prodotto sul territorio nazionale.
Per la circolazione dei prodotti vitivinicoli nel territorio nazionale occorre ancora distinguere: 1)
Spedizione di vino sfuso in recipienti della capacità nominale
superiore a 60 litri 2)
spedizione di vino in recipienti della capacità nominale fino
a 60 litri:
Il
documento di accompagnamento deve essere compilato nei modi stabiliti
dal Titolo I del Regolamento CE n. 884/2001 . 3)
Piccoli Produttori B.
CIRCOLAZIONE DI PRODOTI VINOSI NELL'AMBITO COMUNITARIO
Nel caso in cui la quantità caricata risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, quest'ultimo dovrà essere annullato e sostituito con uno nuovo. In alternativa alla convalida il soggetto obbligato alla compilazione del documento può procedere alla memorizzazione di quest'ultimo mediante microfilmatura secondo le modalità stabilite dall'art.6 del D.M. n. 768 del 19/12/1994.
Per quanto riguarda, invece, il trasferimento intracomunitario di vini prodotti da "piccoli produttori", essendo i medesimi a norma dell'art. 37 del T.U. sulle accise di cui al D.Leg.vo n. 504/95 obbligati all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento CE n. 884/2001 , il documento da emettere, in ogni caso, è quello di cui all'allegato 2 alla citata Circolare n. 8 del 16/11/1993 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali predisposto di concerto col Ministero delle Finanze. C. Casi particolari di trasferimenti intracomunitari di vini e altri prodotti alcolici. 1. Per il trasferimento intracomunitario di partite di merci ad accisa sospesa( es. vino o altri prodotti alcolici) destinati ad operatori che non siano depositari autorizzati od operatori registrati ( es. operatori occasionali non registrati), il prodotto deve essere accompagnato dal DAA con allegata una dichiarazione attestante il pagamento dell'accisa nel paese di destinazione o la prestazione di una cauzione che garantisca il pagamento dell'accisa; quest'ultima dichiarazione deve riportare :
Quanto
sopra è stato recepito dalla normativa nazionale con l'art. 8
del D.M. n. 210/96 ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Direttiva CEE
n. 92/12;
2.
Nel caso di trasferimento di vino o altri prodotti alcolici ad un
soggetto che non sia un esercente deposito fiscale né un operatore
professionale registrato o non registrato ( es. privati, ristoranti,
negozio o spaccio di bevande alcoliche, ecc.), il prodotto deve essere
scortato dal DAA e dalla dichiarazione di cui al punto precedente.
In questo caso il soggetto destinatario della merce deve operare tramite
il rappresentante fiscale designato dal deposito fiscale nazionale
nel paese comunitario di destinazione della merce; ".....
Quest'ultima
procedura ha destato qualche perplessità poiché è
stato sostenuto che nelle spedizioni intracomunitarie comunque i contrassegni
di Stato devono essere rimossi dalle confezioni, in quanto in caso
di un eventuale successivo rientro in territorio nazionale, detti
contrassegni di Stato comproverebbero il pagamento di un'imposta che
in realtà, o è stata restituita o , ancorché
non restituita a seguito di formale ed esplicita rinuncia, risulterebbe
comunque dovuta, in quanto si realizzerebbero di nuovo le condizioni
di esigibilità dell'imposta. Si
assiste ormai quotidianamente alla nascita di siti internet che promettono
grazie ai famosi E-commerce la vendita con estrema facilità
di prodotti tipici italiani, vino e distillati compresi.
A
nostro avviso la soluzione di tali problematiche è la condizione
fondamentale per il successo del mercato degli E-commerce.
Problematiche nascono anche per la spedizione di omaggi promozionali, di campioni commerciali o per laboratori, di piccoli quantitativi diretti a negozi, ristoranti, esercizi di varia natura, ecc., oppure privati che intendono spedire prodotti a parenti od amici residenti in un paese della comunità. Si tratta di spedizioni di prodotti da effettuare ad accisa sospesa oppure ad accisa che è già stata pagata, con le procedure di cui agli artt. 17 e 18, comma 3 della Direttiva CEE n. 92/12 del 25/02/1992. Nella fattispecie il problema potrebbe essere risolto, in quanto, l'art. 28 del T.U. sulle accise n. 504/95 consente l'istituzione di depositi fiscali per "commercianti all'ingrosso" di prodotti alcolici (acquaviti, liquori, alcoli, birra,ecc.), e "depositi di vino" . Si tratterebbe a nostro avviso di istituire un particolare "deposito fiscale" ed in tale deposito, che si configurerebbe come un "centro logistico", dovrebbero confluire tutti i prodotti sopra descritti ad accisa gravante che saranno poi oggetto delle spedizioni sul territorio nazionale o nella comunità europea secondo le richieste dei vari interessati, tenendo presente che il vino, pur essendo ad aliquota di accisa zero, dovrà intendersi anch'esso introdotto ad accisa sospesa. I prodotti presentati ad accisa assolta verranno introdotti nel deposito "logistico" con un DAA emesso dal depositario autorizzato in modo da riportare tali prodotti, in applicazione dell'art. 17 del D.M. N. 210/96, a regime di sospensione dell'accisa . I prodotti alcolici ad accisa assolta, muniti di contrassegno di Stato, sui quali non si richiede né la restituzione dell'accisa né la distruzione dei contrassegni di Stato (caso di cui alla lettera b, punto 3),capitolo C della presente relazione) destinati al trasferimento nella comunità , dovranno, invece, essere stoccati in un area apposita, enucleata dal deposito fiscale, dedicata ai prodotti assoggettati ad accisa, in quanto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del T.U. n. 504/95, nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad accisa assolta. Il deposito fiscale, sopra indicato, al fine di evitare qualsiasi incombenza al destinatario finale (il privato che acquista via rete) dovrà spedire la merce a depositi fiscali "logistici" ubicati nei paesi UE, i quali potranno consegnare, assolte le incombenze burocratiche e l'accisa(se dovuta), il prodotto al destinatario. Naturalmente il depositario autorizzato nazionale dovrà assolvere tutte le incombenze di natura burocratica, contabile e amministrativa compresa la richiesta di rimborsi o il pagamento dell'accisa sulle immissioni in consumo, nonché la gestione delle garanzie, fermo restando l'onere per il servizio reso ai clienti interessati. |
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