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per gentile concessione della redazione di:
IMBOTTIGLIAMENTO
RIVISTA DELL'INDUSTRIA ENOLOGICA - DELLE BEVANDE E DEI LIQUIDI ALIMENTARI
N. 4 - Mese di Maggio 2003










NUOVO DECRETO CON MODIFICHE PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a cura di
Carlo Correra
Avvocato ed esperto di legislazione degli alimenti

Un primo esame de decreto legislativo sull'etichettatura (di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e delle disposizioni di maggiore interesse per il settore dell'imbottigliamento

È imminente l'arrivo in Gazzetta Ufficiale di una piccola rivoluzione per la disciplina di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari: infatti, recependo la direttiva 200/13/CE, il Governo italiano con apposito decreto legislativo interviene ancora una volta modificando ed aggiornando il testo normativo base in questo settore costituito dal decreto l.vo n. 109/1992.
Mentre scriviamo (fine marzo 2003) infatti le competenti Commissioni parlamentari stanno sottoponendo il testo predisposto dal Governo a un ultimo esame e pertanto non sono da escludere modifiche dell'ultimo momento, anche se per la gran parte le nuove disposizioni resteranno quelle che qui ci accingiamo a commentare.
Riteniamo perciò comunque utile per gli operatori del settore del confezionamento alimentare questo primo approccio all'analisi della nuova disciplina.

Il campo di applicazione
Seguendo l'ordine dell'articolato appare metodologicamente opportuno tener presenti in primo luogo i confini ovvero il campo di applicazione della normativa.
L'art. 1 del nuovo decreto così recita:

Art. 1. Campo di applicazione.
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto l.vo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
1. L'etichettatura dei prodotto alimentari, destinati al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto; tuttavia le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici, devono riportare la specifica denominazione di vendita " acqua potabile trattata" o " acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.
Appare dunque evidente che, anche con il nuovo testo, resta confermato il vecchio campo di applicazione della normativa in questione, sia pure con la novità dell'inserimento di una particolare prescrizione riguardo al momento di "somministrazione" - e non di vendita commerciale, è il caso di ribadire - relativamente alle "acque idonee al consumo umano non preconfezionate" quando siano "somministrate nelle collettività e negli altri esercizi pubblici".
In pratica per tali acque la nuova disposizione si preoccupa di vincolare la denominazione di vendita imponendo, alternativamente, quella di "acqua potabile trattata" o quella di "acqua potabile trattata e gassata".

Pubblicità e finalità dell'etichettatura
Decisamente rinnovato risulta invece il testo dell'art. 2 del decreto l.vo n. 109/1992, laddove già lo stesso titolo originario "pubblicità" è stato sostituito con quello di "Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari".
Art. 2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari
1. L'art. 2 del decreto l.vo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Particolarmente importante ci sembra l'innovazione introdotta in sede di punto d) laddove il divieto di vanteria di "azioni terapeutiche", già presente pure nel testo originario, viene riproposto ma con l'eliminazione dell'espressione "che esso non possiede" (presente invece nel vecchio testo dell'art. 2 medesimo).
La modifica non è di poco conto in quanto dalla precedente formulazione si poteva essere indotti a desumere una qualche legittimazione per forme di vanto pubblicitario o di allusione a effetti terapeutici del prodotto alimentare sia pure subordinandola alla dimostrazione della effettiva sussistenza di tali qualità medicamentose o, meglio, alla mancata dimostrazione contraria da parte degli organi di vigilanza sanitaria.
In pratica vi era il rischio concreto che le vanterie medicamentose più spudorate, e per ciò stesso di più difficile confutazione, venissero persino agevolate da parte del testo normativo.
Con la nuova formulazione invece ci sembra più corretto e inevitabile concludere che tali evocazioni terapeutiche, in sede di etichettatura (o anche presentazione e/o pubblicità), potranno essere legittimamente praticate solo riportando (ove possibile e ammesso) il prodotto sotto il regime giuridico dei prodotti " destinati a un'alimentazione particolare" (decreto l.vo n. 111/1992).

Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati
Nessuna particolare osservazione richiede l'integrazione dell'art. 3 del decreto l.vo n. 109/1992 del quale ci si limita a riportare il testo e che in effetti si inserisce nel discorso di attualità circa la "tracciabilità" dei prodotti alimentari:
Art. 3. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5 bis. Con decreto del ministro delle Attività produttive e del ministro delle Politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).

Denominazione di vendita
L'art. 4 del nuovo decreto interviene ad integrare l'art. 4 del decreto l.vo n. 109/1992 introducendo l'obbligo di individuare con la specifica "denominazione di vendita definita" (espressione quest'ultima che individua le denominazioni di vendita imposte in forza di legge e che quindi, in tal senso, si possono definire legali) le sostanze che si inseriscono come ingredienti in un prodotto alimentare a composizione complessa:
Art. 4.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è integrato dal seguente comma:
6. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura
in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.

Designazione degli aromi
Nessuna particolare difficoltà interpretativa ugualmente presenta l'integrazione fornita dall'art. 6 al testo originario del decreto l.vo n. 109/1992 in materia di "aromi", così stabilendo:
Art. 6. Designazione degli aromi.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sono aggiunti i seguenti commi:
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".
5. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".
6.Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14,
dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 mL.
7. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè".

Quantità
Neppure presenta particolari difficoltà interpretative il testo dell'art. 7 con cui si modifica parzialmente quello dell'art. 9 del decreto n. 109/1992 disciplinante l'indicazione della "quantità", infatti così dispone:
Art. 7. Quantità.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dall'articolo 2 del decreto legge 3 luglio 1976, n. 451 convertito dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.

Termine minimo di conservazione
Il testo del nuovo art. 8 del decreto riformula, sia pure con sostanziale coincidenza di nozioni rispetto al vecchio testo, la disciplina della formulazione del "termine minimo di conservazione".
In primo luogo balza in evidenza che si è voluto sdoppiare ancora più palesemente questo istituto rispetto a quello affine della "data di scadenza" (infatti per quest'ultimo viene introdotto l'apposito articolo 10 bis). Il tutto in questi termini:
Art. 8 Termine minimo di conservazione
1. L' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
Art. 10.Termine minimo di conservazione
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giornoo con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all'articolo 10 bis, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione Europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può essere espresso:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione delle condizioni di conservazione.
5. L'indicazione della data del termine minimo di conservazione non è richiesta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.


Dall'esame dell'ampio articolato si possono evidenziare i seguenti principi di carattere generale:
1) in primo luogo viene affermato il generale principio secondo cui il "termine minimo di conservazione" resta affidato alla libera (e responsabile) determinazione del "produttore o…confezionatore o, nel caso di prodotti importati, …primo venditore stabilito dell'Unione Europea";
2) quindi l'ulteriore importante regola secondo cui le "modalità per la corretta conservazione"del prodotto diventano esse stesse indicazioni "obbligatorie" sia nei casi in cui così imponga una specifica disposizione di legge sia nel caso in cui da quelle condizioni direttamente dipenda l'ampiezza del termine minimo di conservazione;
3) indirettamente, ovvero dalla mancanza di un espresso divieto in tal senso, resta ribadita la liceità di vendita oltre la data del termine minimo di conservazione.
Naturalmente valgono in questo caso le regole generali di responsabilità circa eventuali anomalie o difetti che il prodotto presenti una volta superato il termine minimo di conservazione.
In pratica, a nostro giudizio, da quel momento cessa la garanzia di qualità da parte del fabbricante e la stessa passa a carico del rivenditore.

Data di scadenza
Novità di particolare rilievo è rappresentata dalla riformulazione dell'istituto giuridico della "data di scadenza", alla quale il nuovo decreto dedica un autonomo articolo (art. 9), in luogo del semplice comma di cui al vecchio testo.
Infatti così stabilisce:
Articolo 9.Data di scadenza
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 10 bis - Data di scadenza
1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, nonché per le carni fresche e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei ministri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali di concerto con il ministro della Salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte Uht e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza è determinata con decreto dei ministri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali di concerto con il ministro della Salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte.
5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

L'analisi del nuovo testo presenta uno spunto di particolare delicatezza nel collegamento tra la data di scadenza e il concetto del "pericolo per la salute umana": in pratica l'obbligo di apporre la data di scadenza è subordinato:
a) non solo alla circostanza che si tratti di prodotti "rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico";
b) ma anche all'ulteriore condizione che si tratti di prodotti che "possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana".
In effetti è di estrema delicatezza individuare i prodotti che siano a rischio di "rapida deperibilità dal punto di vista microbiologico" al punto tale che gli stessi diventano pericolosi per la salute del consumatore "dopo breve tempo": in realtà determinare in concreto questo "breve tempo" costituisce esercizio quanto mai difficoltoso e incerto.In realtà nulla è stato ulteriormente precisato su come individuare questa categoria di prodotti e riteniamo che, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore ad imporre la data di scadenza per determinate tipologie alimentari, questa individuazione possa e debba avvenire sotto la responsabilità del produttore/confezionatore.
Certamente però per costui potrà costituire un utile strumento normativo di riferimento il D.M. 16 dicembre 1993 in cui sono stati fissati i criteri di individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili la cui analisi microbiologica è soggetta al regime giuridico della "ripetizione di analisi" (art. 4 del decreto l.vo n. 123/1993) in luogo di quello generale della "revisione di analisi".
Va poi segnalata una particolare disposizione per il settore lattiero-caseario in sede dei commi 3 e 4 dell'articolo in esame.
Infatti il comma 3 prevede che, tra gli altri, per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi i ministri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali (di concerto con il ministro della Salute) hanno la facoltà di determinare, ovvero di imporre autoritativamente, la data di scadenza "sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica".
È del tutto evidente che proprio il fatto di aver previsto espressamente una tale facoltà per le Autorità ministeriali sta a significare, senza ombra di equivoco, che, fuori da questa ipotesi, per tutti i prodotti alimentari in generale, ivi compresi quelli lattiero-caseari, e per gli stessi "prodotti lattieri freschi e formaggi freschi" (ai quali ultimi la deroga espressamente si riferisce), in linea di principio vi è libertà da parte del produttore di autodeterminare la data di scadenza di questi prodotti.
Il comma 4 poi prende in considerazione il latte alimentare, rispetto al quale stabilisce espressamente che, fatta eccezione per il latte Uht e per il latte sterilizzato a lunga conservazione, per tutti gli altri tipi di latte alimentare (in pratica: il latte pastorizzato in tutte le sue molteplici versioni) saranno i ministri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali (di concerto con il ministro della Salute) a fissare d' autorità la data di scadenza sia pure determinandola sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
Per fare definitiva chiarezza sulla tormentata problematica giuridica relativa alla disciplina sulla durabilità del latte alimentare lo stesso comma opportunamente precisa che "con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte": il che sta a determinare, a nostro giudizio, che con l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni sull'etichettatura, salvo che non ci sia la contestuale emanazione di questi decreti ministeriali, si registrerà una fase di regime libero (ovvero: rimesso alla libera e responsabile scelta del produttore) in tema di individuazione della data di scadenza per il latte alimentare pastorizzato nelle sue diverse tipologie.
Va rimarcato infine il divieto di vendita per le confezioni alimentari "scadute".
A tale proposito ricordiamo che il termine vendita adoperato dalla normativa deve essere inteso in senso giuridico stretto con esclusione dell'attività di somministrazione.
Questa nostra soluzione si lega:
a) non solo al dato linguistico formale;
b) ma anche alla ratio della normativa, che vuole bloccare la distribuzione al consumo di una sostanza alimentare di estrema deperibilità ed al contempo di difficile verificabilità nella sua condizione di conservazione proprio per l'ostacolo frapposto dal materiale di confezionamento alla verifica organolettica diretta da parte del rivenditore in primo luogo oltre che del suo acquirente.
In pratica, nel caso della somministrazione, proprio la natura e le modalità dell'attività del somministratore consentono e comportano che costui possa (e debba) rendersi conto dell'effettivo stato di buona conservazione o meno dell'alimento che si accinge a somministrare ovvero a impiegare per la elaborazione di ulteriori e più complesse pietanze;
c) una conferma, indiretta ma inequivoca, in tal senso è data dalla mancata prescrizione dell'obbligo di indicare la data di scadenza (e lo stesso termine minimo di conservazione) nel caso della vendita al dettaglio di alimenti sfusi (e quindi privi dell'intralcio del materiale di confezionamento) nonché nel caso della fornitura di sostanze alimentari, anche preconfezionate, a favore di artigiani e/o comunque di addetti alla ulteriore loro lavorazione (art. 17 del decreto l.vo n. 109/1992) e quindi nei confronti di soggetti posti nella stessa condizione di agevole verificabilità del prodotto così come accade per il somministratore;
d) senza infine dimenticare che in realtà l'intera disciplina sull'etichettatura, di cui al decreto l.vo n. 109/1992, vede il somministratore, al pari del consumatore privato, come soggetto tutelato dalla norma e non come soggetto destinatario degli obblighi normativi, essendo invece questi ultimi rivolti esclusivamente al produttore e/o confezionatore nonché all'operatore commerciale rivenditore del prodotto alimentare.

Sede dello stabilimento
Il nuovo testo decretizio continua con la disposizione dell'art. 10 che, modificando integralmente il preesistente comma 1 dell'art. 11 originario, fornisce una nuova regolamentazione nel merito dell'obbligo di indicazione della "sede dello stabilimento" di produzione o di confezionamento del prodotto alimentare, così disponendo:
Art. 10.Sede dello stabilimento
1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma I, lettera f, può essere omessa nel caso di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma I, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.

La nuova disposizione in pratica si segnala essenzialmente:
a) per l'esclusione del preesistente caso di esonero di cui al vecchio punto c)
(prodotti destinati ad altri Paesi), mentre al suo posto viene introdotta altra ipotesi
di esonero già anticipato dalla circolare del Ministero per le Attività produttive del 2 agosto
2001, n. 167;
b) infatti si prevede che la cd. bollatura sanitaria - ovvero l'apposizione di un bollo contenente gli estremi del decreto di riconoscimento di idoneità sanitaria rilasciato in base alle normative nazionale e/o comunitarie - valga già di per sé ai fini della identificazione dello stabilimento di produzione.

Lotto dei prodotti
Nessuna significativa innovazione si registra in realtà in materia di disciplina della indicazione del lotto di produzione rispetto al quale in tal modo stabilisce l'art. 11 del nuovo decreto:
Art. 11.Lotto dei prodotti
1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 le parole "con la menzione del giorno, del mese e dell'anno" sono sostituite dalle parole "con la menzione almeno del giorno e del mese".
In pratica il caso di esonero di cui al suddetto comma 7, ovvero: di equiparazione delle altre date rispetto all'individuazione del lotto di produzione, viene ricondotto a tutte le ipotesi di indicazione del giorno e del mese, senza necessità di riferimento anche all'anno (contrariamente a quanto aveva previsto la originaria disposizione).

Imballaggi globali
Viene quindi integrato l'art. 14 del testo originario, intitolato alle Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, cui viene aggiunto un comma ottavo dal seguente contenuto:
Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.
Disposizione questa che non presenta alcuna difficoltà interpretativa.


Prodotti sfusi
Profondamente riorganizzato è quindi il testo dell'art. 16 del decreto n. 109/1999 in materia di "prodotti sfusi" . Infatti nello stesso vengono riorganizzate anche le indicazioni speciali, assenti nel testo originario, in materia di cartello unico per i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria e gastronomia.
Ugualmente innovazioni riguardano l'indicazione della percentuale di glassatura ed i prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzi o alla rinfusa.
Il tutto rifluisce nel seguente testo:
Art. 13. Prodotti sfusi
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
Art. 16
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione deiprodotti stessi.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
6. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.


Le sanzioni
Con l'art. 16 il nuovo decreto interviene sul quadro sanzionatorio preesistente ovvero sull'art. 18 del decreto l.vo n. 109/1992 (che resta in vigore, tranne che per il suo comma 4) e con l'introduzione del seguente ulteriore comma:
Art. 16.Sanzioni
1. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio.
2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
La disposizione del comma 1 in realtà prende atto della competenza regionale in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 18 del decreto n. 109/1992.
Va segnalato però, a questo punto, che sarà (se nel frattempo non si è già provveduto in fase di promulgazione del nuovo decreto apportando le opportune modifiche) necessario ritoccare lo stesso art. 18 nel punto in cui prevede ancora una sanzione per la violazione del vecchio testo del comma 7 dell'art. 10 (vendita di confezioni alimentari oltre la data di scadenza), in quanto la stessa infrazione oggi è prevista dal comma 3 dell'art. 10 bis. Pertanto, se non si provvederà all'aggiornamento dell'art. 18 su tale specifico punto, si registrerà il risultato di una assenza di sanzione per la vendita delle confezioni alimentari scadute.

Norme transitorie
Il decreto l.vo si conclude con l'art. 17 riportante la opportuna quanta necessaria disposizione transitoria:
Art. 17.Norme transitorie
1. È consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.
É evidente che le date del 30 giugno 2003 e del 30 giugno 2004 saranno opportunamente variate nel testo finale in considerazione della data di pubblicazione del nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Avv. Carlo Correra


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