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DOSSIER

per gentile concessione della redazione di:
IMBOTTIGLIAMENTO
RIVISTA DELL'INDUSTRIA ENOLOGICA - DELLE BEVANDE E DEI LIQUIDI ALIMENTARI
N. 4 - Mese di Maggio 2003


edito da





GUIDA ALL'ETICHETTATURA PER LA
VENDITA DEI DISTILLATI IN
NUOVA ZELANDA


Per giungere all'armonizzazione delle norme trans-Tasmaniane, l'Autorità dell'alimentazione dell'Australia Nuova Zelanda (Australia New Zealand Food Authority) ha promulgato una nuova norma relativa ai superalcolici

Introduzione
Il Codice congiunto Australia Nuova Zelanda delle norme relative all'alimentazione (Joint Australia New Zealand Food Standards Code) è entrato in vigore l'8 febbraio 2001 e la sua applicazione diventerà obbligatoria dal 20 dicembre 2002 dopo un periodo di transizione di due anni. Il codice riguarderà tutte le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e vendita di distillati in Nuova Zelanda.
Attualmente sono in vigore le Norme relative all'alimentazione (Food Regulations) del 1984. I produttori e gli importatori possono scegliere se ottemperare alle Norme di cui sopra o al Codice congiunto.
Inoltre in base alla Legge trans-Tasmaniana di mutuo riconoscimento del 1977 (Trans-Tasman Mutual Recognition Act 1997 (TTMRA)) le bevande alcoliche prodotte o importate in Nuova Zelanda che soddisfano le norme di legge ivi previste, possono anche essere vendute in Australia e viceversa.
Questo documento è solo una guida. Esso si propone di aiutare i lettori a capire le nuove norme di etichettatura per la vendita dei superalcolici in Nuova Zelanda a partire dal 2002. Sono anche comunicati gli elementi essenziali delle procedure applicative per i prodotti non conformi.

Le autorità competenti

Il Ministero della Sanità e gli ufficiali sanitari hanno l'obbligo e l'autorità per amministrare la legislazione sugli alimenti. La Commissione del commercio, l'Autorità di gestione del rischio ambientale (ERMA) e il Comitato consultivo sugli alcolici (Alcohol Advisory Council , ALAC) possono a loro volta essere coinvolti.

Per quanto riguarda il controllo e l'imposizione delle norme di etichettatura, il Ministero della Sanità ha l'autorità di:

  • rimuovere un bene dal mercato;
  • ordinare l'osservanza;
  • portare in giudizio persone fisiche e aziende. Per esempio la Corte Distrettuale, in base alla Sezione 10: "Etichettatura e confezionamento ingannevoli", può multare una persona fisica fino a 5.000 dollari e un'azienda fino a 20.000 dollari;
  • in base alla Sezione 28 (Sanzione generale), una sanzione generale è prevista nei casi per i quali non è indicata una sanzione specifica che prevede la reclusione fino a 3 mesi o una multa non superiore a 500 dollari.

Norme applicabili alla vendita dei superalcolici

La Legge sugli alimenti del 1981
(The Food Act 1981)

Si propone di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, proibisce l'etichettatura e la pubblicità ambigua, definisce i poteri di imposizione e gli illeciti e stabilisce le pene per i casi di mancato rispetto della legge.

La Legge sulla correttezza commerciale del 1986(The Fair Trading Act 1986)

Ci si può appellare a questa Legge, se un prodotto e la sua etichetta sono falsi, travisano l'informazione o ingannano il consumatore in qualsiasi modo mediante pubblicità o prezzo.

La Legge sulla vendita dei beni
(The Sale of Goods Act)

La Legge stabilisce che i beni devono essere di qualità buona e mercantile.

La Legge di riforma dei pesi e delle misure del 1991
(The Weights and Measures Amendment Act 1991)

Specifica la dichiarazione del contenuto netto di una confezione e il fatto che ogni peso o misura dichiarati devono essere accurati.

La Legge sulle sostanze pericolose
e i nuovi organismi (Hazardous Substances and
New Organisms
Act 1996
)

Questa Legge incorpora la norma sui beni pericolosi (Dangerous Goods Act). Siccome essa è applicabile quando in uno stesso luogo sono immagazzinate grosse quantità (produzione o vendita al dettaglio), le singole bottiglie di distillato sono esentate.

Le direttive
nazionali sulla denominazione, la confezione e il commercio delle bevande alcoliche (The National Guidelines On the Naming, Packaging and Merchandising of Alcoholic Beverages)

Amministrate dal Comitato consultivo sugli alcolici (Alcohol Advisory Council), le Direttive definiscono regole volontarie per i produttori, i fornitori, e i venditori di bevande alcoliche, specialmente per quanto riguarda la difesa dei minori da pubblicità ad essi diretta e per rendere minimi i danni provocati dall'abuso.

 

Le norme di etichettatura degli alcolici

Il Codice congiunto Australia Nuova Zelanda delle norme relative all'alimentazione definisce per tutte le bevande alcoliche vendute nel paese le seguenti norme di etichettatura:

Indice

Parte 1.2.1

Applicazione dell'etichettatura e di altre informazioni

Parte 1.2.2

Norme di identificazione degli alimenti

Parte 1.2.4

Etichettatura degli ingredienti

Parte 1.2.5

Indicazione della data

Parte 1.2.9

Leggibilità

Parte 1.5.2

Etichettatura degli alimenti geneticamente modificati

Parte 2.7.1

Etichettatura delle bevande alcoliche

Parte 2.7.5

Alcolici


NB: l'Autorità dell'alimentazione dell'Australia Nuova Zelanda  sta esaminando una proposta (Istanza 418 Etichettatura degli alcolici Duty Free) relativa ai superalcolici e liquori venduti nei duty free shop per renderli esenti da:

  • norma relativa all'etichettatura con nome e indirizzo in Nuova Zelanda e Australia del distributore (norma 1.2.2);
  • obbligo di indicare le informazioni relative ai bicchieri standard contenuti nella confezione (norma 2.7.1).

 

Le norme fondamentali
Norma alimentare
Obblighi di etichettatura
Superalcolici
Bevande pronte(RTD)*
Parte 1.2.1
Disposizioni relative all'applicazione di etichettatura e di altre informazioni

Parte 1.2.2

Nome dell'alimento. Ci deve essere una dichiarazione o descrizione relativa alla natura del prodotto, per esempio "gin", "whisky", e "bevanda alcolica generica".

Nome e indirizzo del produttore, confezionatore, venditore o importatore. Via, numero, località in Nuova Zelanda o Australia. La casella postale non è sufficiente.

Identificazione del lotto è richiesta nel caso si renda necessario un richiamo del prodotto; tuttavia l'indicazione della data e l'indirizzo della ditta sono sufficienti.

x

 

x



x

x

 

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Parte 1.2.4

Elenco degli ingredienti. Esenzione per superalcolici e liquori di gradazione alcolica >37% v. Per le bevande pronte (RTD), è necessario un elenco in ordine decrescente in base al peso, che includa gli additivi alimentari. Non è necessario elencare l'acqua.

N/a


x

Parte 1.2.5

Indicazione della data. Ci deve essere un termine minimo di conservazione o una data di scadenza se il prodotto non ha una durata uguale o superiore a due anni. Questa norma è applicabile alle bevande pronte (RTD) e a certi tipi di liquore di bassa gradazione, per esempio quelli a base di panna.

N/a

x

Parte 1.2.9

Leggibilità. Le etichette devono essere evidenti, essere scritte in inglese ed avere uno sfondo contrastante con la scritta.

x

x

Parte 1.5.2

Modificazione genetica. I distillati e le bevande pronte (RTD) sono esenti. Fanno eccezione e devono essere etichettati i prodotti per i quali si trova nel prodotto finale 1% o più di DNA o di proteine geneticamente modificate.

x

x

Parte 2.7.1

Etichettatura relativa al numero di bicchieri standard. Tutte le bevande alcoliche devono riportare una dichiarazione relativa al numero di bicchieri standard contenuti nella confezione, a eccezione dei prodotti confezionati prima del 22 dicembre 2000.

Dichiarazione del contenuto di alcol. La dichiarazione deve essere nella forma di % alcol in volume o similare con una accuratezza di ±0,5%.


x

 

x


x

 

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Parte 2.7.5

Contenuto minimo di alcol. I superalcolici devono contenere almeno il 37% di alcol in volume.

Indicazioni geografiche. Il whisky scozzese venduto in Nuova Zelanda deve contenere almeno il 40% v/v di alcol.

x


x

N/a



N/a

*Bevande pronte (RTD), alcolici/prodotti miscelati e bevande alcoliche di recente sviluppo che non sono conformi alle norme contenute nella  Parte 2.7 sono considerati "alimenti miscelati". In generale, sono anche applicabili Parti relative ad altri prodotti cioè Parte 2.6 (bevande non alcoliche).

 

 

Norma 1.2.1
Disposizioni relative all'applicazione
di etichettatura e di altre informazioni

Scopo

Questa Norma presenta le norme generali relative all'applicazione di etichettatura e di altre informazioni contenute nella Parte 1.2 e le norme specifiche di etichettatura e di informazione relative a certi alimenti nel Capitolo 2 di questo Codice. Le Norme relative ai prodotti alimentari (Food Product Standard) nel Capitolo 2 possono imporre la necessità di etichettatura e di informazioni aggiuntive per specifiche categorie di alimenti.

(omissis)


Norma 1.2.2:

Norme di identificazione degli alimenti

Scopo

Questa Norma richiede l'inserimento di talune informazioni nell'etichetta di un alimento al fine di identificarlo. Le etichette di una confezione di un alimento destinato alla vendita al dettaglio, a eccezione di quanto previsto nella Norma 1.2.1 devono comprendere, in aggiunta alle informazioni prescritte in questa Norma, le informazioni prescritte altrove nella Parte 1.2 di questo Codice.

1. Nome dell'alimento

(1)L'etichetta di una confezione dell'alimento deve comprendere -

 

(a)il nome prescritto dell'alimento, nei casi in cui il nome di un alimento è dichiarato in questo codice deve essere un nome prescritto; e
(b)in ogni altro caso, un nome o una descrizione dell'alimento sufficienti a indicare la vera natura dell'alimento.

(2)Ai fini del paragrafo (1)(b), le definizioni di certi alimenti come presentate nel Capitolo 2 di questo Codice, non costituiscono di per sé definizioni del nome dell'alimento.

2. Identificazione del lotto

L'etichetta di una confezione dell'alimento deve comprendere l'identificazione del lotto, a meno che l'alimento sia -

(a) una porzione monodose di gelato o di dolciume a base di gelato;
(b) in piccole confezioni, e le confezioni all'ingrosso e il contenitore all'ingrosso in cui l'alimento è immagazzinato o esposto per la vendita includano l'identificazione del lotto.

3. Nome e indirizzo del fornitore

L'etichetta di una confezione dell'alimento deve comprendere il nome e l'indirizzo commerciale in Australia o Nuova Zelanda del fornitore dell'alimento.

Norma 1.2.4:
Etichettatura degli ingredienti

Scopo

Questa Norma presenta specifiche disposizioni per l'etichettatura e la denominazione di ingredienti e di ingredienti composti.

1. Interpretazione

Ingrediente composto: ingrediente di un alimento  che è esso stesso costituito di due o più ingredienti.

Ingrediente:
qualsiasi sostanza, incluso un additivo alimentare, usato nella preparazione, produzione o trattamento di un alimento.

2. Necessità della dichiarazione degli ingredienti

L'etichetta su una confezione dell'alimento deve comprendere una dichiarazione degli ingredienti a meno che:

 

(a)   l'alimento sia etichettato con il nome dell'alimento che sarebbe altrimenti costituito da quegli ingredienti presenti nell'elenco degli ingredienti; oppure
(b) l'alimento sia una bevanda alcolica regolamentata nella Parte 2.7 di questo Codice; oppure
(c) l'alimento sia contenuto in una piccola confezione; oppure
(d) l'alimento sia latte liquido e prodotti del latte, panna e prodotti della panna, venduto in bottiglie di vetro con nessun'altra etichetta oltre quella sul tappo.

3. Lista degli ingredienti da elencare nella dichiarazione

Una dichiarazione degli ingredienti deve elencare ogni ingrediente nell'alimento a meno che l'ingrediente sia:

 

(a) un ingrediente di un aroma come definito in Allegato 5 della Norma 1.3.1; oppure
(b) un ingrediente volatile che è completamente rimosso durante la lavorazione; oppure
(c) acqua aggiunta nel caso che -

 

(i) l'acqua sia aggiunta per ricostituire ingredienti disidratati o concentrati;
(ii)l'acqua sia parte di brodo, salamoia o sciroppo che è dichiarato nell'elenco degli ingredienti o sia parte del nome dell'alimento; oppure
(iii) l'acqua costituisca meno del 5% dell'alimento finale; oppure

(d) una sostanza usata come coadiuvante tecnologico in accordo con la Norma 1.3.3

4. Ingredienti da elencare per nome comune, descrittivo o generico

Gli ingredienti devono essere inseriti nella dichiarazione degli ingredienti usando:

 

(a)   il nome comune dell'ingrediente; oppure
(b) un nome che descriva la vera natura dell'ingrediente; oppure
(c) laddove applicabile, un nome generico presente nella tabella allegata a questo articolo (omissis).

5. Ingredienti da elencare in ordine decrescente in funzione del peso

(1) Gli ingredienti devono essere elencati nella dichiarazione degli ingredienti in ordine decrescente in funzione del peso, eccettuato:

 

(a)   il caso in cui un ingrediente disidratato o concentrato è ricostituito durante la preparazione, la produzione o il trattamento dell'alimento, nel quale caso, la posizione di tale ingrediente nell'elenco degli ingredienti può essere determinata dal peso dell'ingrediente prima della concentrazione o disidratazione; e/o
(b) il caso in cui un alimento concentrato o disidratato è destinato ad essere ricostituito secondo le istruzioni, nel quale caso, gli ingredienti possono essere elencati in ordine decrescente di proporzione in peso nel prodotto ricostituito, a patto che sia chiaro che gli ingredienti sono elencati nell'ordine del loro peso dopo la ricostituzione; e/o
(c) l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili, che devono essere dichiarati secondo il comma 5(2); e/o
(d) gli ingredienti composti, che devono essere dichiarati secondo l'articolo 6.

Nota:
La dichiarazione degli ingredienti può recare la dicitura, per esempio, 'ingredienti dopo ricostituzione' per rendere chiaro che gli ingredienti sono dichiarati nel loro ordine di peso dopo ricostituzione.


(2) L'acqua aggiunta o un ingrediente volatile devono essere elencati nella dichiarazione degli ingredienti immediatamente dopo l'ingrediente con il più vicino peso superiore all'atto dell'impiego, ma dovrà essere calcolato in accordo con il peso all'atto dell'impiego dell'acqua aggiunta o dell'ingrediente volatile meno l'ammontare di tale ingrediente che è rimosso e/o usato per la ricostituzione degli ingredienti disidratati o concentrati durante la preparazione, la produzione o il trattamento dell'alimento.

6. Dichiarazione degli ingredienti composti

(1) Un ingrediente composto deve essere elencato nella dichiarazione degli ingredienti -

 

(a) ad eccezione del caso degli alimenti regolamentati nella Norma 2.9.2, elencando l'ingrediente composto con il suo nome nell'appropriata posizione della dichiarazione degli ingredienti, ed elencando i suoi ingredienti in accordo con il comma (2); oppure
(b) elencando tutti gli ingredienti dell'ingrediente composto separatamente come se essi fossero ingredienti dell'alimento finale.

(2) Ad eccezione del caso di una bevanda alcolica come specificato nella Parte 2.7 di questo Codice, gli ingredienti di un ingrediente composto devono essere dichiarati elencandoli entro parentesi dopo il nome dell'ingrediente composto, in ordine decrescente di peso all'atto dell'impiego nell'ingrediente composto come è specificato nella tabella allegata a questo articolo.

Tabella allegata all'Articolo 6

Quantità dell'ingrediente composto nell'alimento

Ingredienti dell'ingrediente composto che devono essere inclusi nella dichiarazione degli ingredienti

5% o più

tutti gli ingredienti

meno del 5%

salvo quanto all'articolo 4 della Norma 1.2.3 , tutti gli additivi alimentari nell'ingrediente composto nel caso in cui l'additivo alimentare svolga una funzione tecnologica nell'alimento finale


7. Dichiarazione degli ingredienti alternativi

Quando la composizione di un alimento può essere soggetta a piccole variazioni con la sostituzione di un ingrediente con uno che svolge una funzione simile, la dichiarazione degli ingredienti può elencare entrambi gli ingredienti in modo che appaia chiaramente che si tratta di ingredienti alternativi o sostitutivi.

8. Dichiarazione degli additivi alimentari

(1) Gli additivi alimentari devono essere dichiarati in in accordo con le disposizioni di etichettatura degli ingredienti contenute in questa Norma.

(2) Quando un additivo deve essere dichiarato e può essere classificato in una delle categorie di additivi elencate in  Allegato 1 di questa Norma, l'additivo deve essere dichiarato con il nome di tale categoria seguito dal nome specifico dell'additivo o dal numero di codice tra parentesi, come indicato in Allegato 2 di questa Norma.

(3) Il comma (2) non si applica alla dichiarazione del nome opzionale di categoria 'enzima'.

(4) Quando un additivo può essere classificato in più di una categoria, deve essere usato il nome della categoria più appropriata.

(5) Un additivo alimentare che non può essere classificato in alcuna delle categorie specificate in Allegato 1 deve essere elencato nella dichiarazione degli ingredienti con l'uso del suo nome prescritto.

(6) Fatto salvo il comma (9), quando un aromatizzante è aggiunto o è usato in un alimento come ingrediente, deve essere elencato nella dichiarazione degli ingredienti con -

 

(a)la parola 'aromatizzante' o 'aroma'; oppure
(b)un nome o una descrizione più specifica dell'aromatizzante.

(omissis)

(9) Quando la caffeina è aggiunta a un alimento deve essere dichiarata nell'elenco degli ingredienti come caffeina.

Nota editoriale:
Ai fini del comma 8(3), gli enzimi devono essere dichiarati con il nome di categoria 'enzima' e non dichiarando specificamente il nome dell'enzima.


9. Dichiarazione delle vitamine e dei minerali

Quando una vitamina o un minerale è aggiunto a un alimento, la vitamina o il minerale possono essere dichiarati in accordo con l'articolo 8 di questa Norma usando il nome di categoria 'vitamina' o 'minerale'.

Norma 1.2.5:
Indicazione della data su alimenti confezionati

Scopo

Questa Norma prescrive un sistema per l'indicazione della data per gli alimenti confezionati e la forma con la quale la data deve essere indicata su essi stessi. La Norma dispone che gli alimenti confezionati, con alcune eccezioni, debbano riportare l'indicazione della data, e proibisce la vendita di alimenti confezionati dopo la data di scadenza, nei casi in cui tale indicazione è richiesta. In particolare, l'articolo 2 di questa Norma definisce le circostanze in cui una data di scadenza deve essere usata al posto del termine minimo di conservazione.

1. Interpretazione

(omissis)

Termine minimo di conservazione, in relazione a una confezione dell'alimento, significa la data di termine del periodo durante il quale la confezione integra dell'alimento, se conservata in accordo con le condizioni di conservazione dichiarate, rimarrà pienamente vendibile e conserverà ogni specifica qualità per la quale siano state fatte esplicite o implicite asserzioni.
Data di scadenza, in relazione a una confezione dell'alimento, significa la data che termina il periodo stimato dopo il quale, se conservata in accordo con le condizioni di conservazione dichiarate, la confezione integra dell'alimento non dovrà essere più consumata per ragioni di salute e di sicurezza.

2. Gli alimenti devono portare l'indicazione della data

(1) A meno che sia diversamente ed esplicitamente prescritto in questo Codice, l'etichetta su una confezione alimentare deve includere -

 

(a) la data di scadenza, nei casi in cui l'alimento debba essere consumato prima di una certa data per motivi di salute o di sicurezza; oppure
(b) nel caso in cui il paragrafo 2(1)(a) non sia applicabile, il termine minimo di conservazione;

a meno che -

(c) il termine minimo di conservazione dell'alimento sia di due anni o più; oppure
(omissis)

3. Forma prescritta per la data

(1) Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza devono consistere almeno di -

 

(a) il giorno e il mese per i prodotti con un termine minimo di conservazione o una data di scadenza non superiori a 3 mesi; oppure
(b) il mese e l'anno per i prodotti con un termine minimo di conservazione o una data di scadenza superiori a 3 mesi.

(2) Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza devono essere espressi in forma numerica non codificata e cronologica, eccettuato il mese, che può essere espresso in lettere.

(3) Il giorno, mese ed anno così espressi entro il termine minimo di conservazione o la data di scadenza devono essere distinguibili.

4. Dichiarazione delle condizioni di conservazione

(1) L'etichetta della confezione di un alimento deve includere una dichiarazione delle specifiche condizioni di  conservazione richieste per assicurare che l'alimento si conserverà per il periodo specificato indicato in -

 

(a) data di scadenza; oppure
(b) termine minimo di conservazione.

(2) Il comma 6(1) non si applica al latte liquido e  ai prodotti del latte, alla panna e ai prodotti della panna venduti in bottiglie di vetro con nessun'altra etichetta oltre quella sul cappuccio.

5. Unicità del sistema da usare per l'indicazione della data

(1) Fatto salvo il disposto del comma (2), l'etichetta su una confezione di un alimento non deve includere un sistema per l'indicazione della data tranne quello prescritto da questa Norma.

(2) Il comma (1) non impedisce l'aggiunta di un codice del produttore o del confezionatore sull'etichetta di una confezione di un alimento.

Norma 1.2.9:
Norme di leggibilità

Scopo

Questa Norma presenta disposizioni generali e specifiche sulla leggibilità dell'etichettatura degli alimenti confezionati.

1. Interpretazione

Corpo del carattere: la misura dalla base alla sommità di una lettera o di un numero.

2. Disposizioni generali

(1) A meno che sia diversamente ed esplicitamente permesso da questo Codice, ogni parola, dichiarazione, espressione o motivo contenuto, scritto o presentato in un'etichetta deve, dovunque ciò si verifichi, essere contenuto, scritto o presentato in modo leggibile e con il necessario rilievo in modo da permettere distinzione e contrasto con lo sfondo, e deve essere redatto in lingua inglese.

(2) Nel caso in cui, su un'etichetta di una confezione di un alimento o in associazione con l'esposizione dell'alimento, sia usata una lingua diversa dall'inglese in aggiunta alla lingua inglese, l'informazione espressa in tale lingua non deve negare o contraddire quella riportata in lingua inglese.

Nota editoriale:
Il comma 2(1) non richiede che l'identificazione del lotto sia presentata in lingua inglese.

3. Disposizioni di leggibilità per le dichiarazioni di avvertimento

A meno che sia diversamente prescritto da questo Codice, ogni parola, dichiarazione, espressione o motivo contenuto, scritto o presentato in una dichiarazione di avvertimento in una etichetta deve, dovunque ciò si verifichi, essere contenuto, scritto o presentato-

 

(a)   in un corpo del carattere non inferiore a 3 mm; oppure
(b)   nel caso di una piccola confezione, in un corpo del carattere non inferiore a 1,5 mm.

Norma 1.5.2:
Alimenti prodotti con tecnologie geniche

Scopo

La sezione 1 di questa Norma è relativa alle disposizioni sulla salute e la sicurezza, che regolano la vendita di alimenti prodotti con tecnologie geniche, ad eccezione di additivi e coadiuvanti tecnologici. La Norma proibisce la vendita e l'uso di tali alimenti a meno che gli stessi siano compresi nella tabella allegata all'articolo 2 e rispettino eventuali condizioni speciali ivi presentate.

L'Autorità valuterà la sicurezza per il consumo umano di ogni alimento prodotto con l'uso di tecnologie geniche o di tale categoria di alimenti prima della loro inclusione nella tabella. La valutazione della sicurezza sarà effettuata in accordo con criteri di valutazione della sicurezza approvati dall'Autorità.

Gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono prodotti con tecnologie geniche non sono regolamentati nella sezione 1 di questa Norma. Altre Norme in questo Codice regolamentano gli additivi e i coadiuvanti tecnologici e dispongono una approvazione preventiva per la commercializzazione di tali sostanze.

La sezione 2 di questa Norma specifica le disposizioni relative all'etichettatura e ad altre informazioni per gli alimenti, inclusi gli additivi alimentari  e i coadiuvanti tecnologici, prodotti con tecnologie geniche.

Sezione 1 - Vendita e uso di alimenti prodotti con l'uso di tecnologie geniche

1 Interpretazione

Alimento prodotto con tecnologie geniche: un alimento che è stato derivato o sviluppato da un organismo che è stato modificato con tecnologie geniche;

tecnologia genica: tecnica relativa al DNA ricombinante che altera il materiale genetico ereditario di cellule viventi o organismi.

2 Proibizione generale della vendita e dell'uso di alimenti prodotti con tecnologie geniche

Un alimento prodotto con tecnologie geniche, che non sia una sostanza regolamentata come additivo alimentare o coadiuvante tecnologico, non deve essere venduto né usato come ingrediente o componente di qualunque alimento a meno che sia elencato nella colonna 1 della Tabella allegata a questo articolo e rispetti le condizioni, nel caso ve ne siano, specificate nella colonna 2.

Tabella allegata all'Articolo 2

Colonna 1

Colonna 2

Alimento prodotto con l'uso di tecnologie geniche

Condizioni speciali

Olio derivato dalla linea di canola tollerante il glifosato GT73

 

Alimento derivato dalla linea di mais tollerante il glifosato GA21

 

Alimento derivato dalla linea di mais resistente agli insetti MON810

 

Olio e cascami derivati dalla linea di cotone tollerante il glifosato 1445

 

Olio e cascami derivati dalle linee di cotone resistente agli insetti 531, 757 e 1076

 

Alimento derivato dalla linea di soia tollerante il glifosato 40-3-2

 

Alimento derivato dalle linee di soia ad alto contenuto di acido oleico G94-1, G94-19 e G168

L'etichetta incollata o allegata ad una confezione di un alimento derivato dalle linee di soia ad alto contenuto di acido oleico G94-1, G94-19 e G168 deve includere una dichiarazione attestante che l'alimento è stato geneticamente modificato per contenere alti livelli di acido oleico.

(Omissis)

Sezione 2 - Etichettatura ecc. di alimenti prodotti con tecnologie geniche

4 Interpretazione e applicazione

Alimento geneticamente modificato:alimento che è, o contiene come ingrediente, incluso come coadiuvante tecnologico, un alimento prodotto con tecnologie geniche che -

 

(a) contiene nuovo DNA e/o nuova proteina; oppure
(b) con caratteristiche modificate;

ma non include -

(c) alimenti altamente raffinati, tranne quello con caratteristiche modificate, in cui l'effetto del processo di raffinamento è di rimuovere il nuovo DNA e/o la nuova proteina;
(d) un coadiuvante tecnologico o additivo alimentare, eccetto il caso in cui il nuovo DNA e/o la nuova proteina proveniente dal coadiuvante tecnologico o dall'additivo alimentare restano presenti nell'alimento al quale sono stati aggiunti;
(e) aromi presenti nell'alimento in una concentrazione non superiore a 1g/kg; oppure
(f) un alimento, ingrediente, o coadiuvante tecnologico in cui l'alimento geneticamente modificato è non intenzionalmente presente in una quantità non superiore a 10g/kg per ingrediente.

Caratteristiche modificate: una qualsiasi delle situazioni specificate nei paragrafi 7(a), (b), (c) o (d) di questa Norma.

Nuovo DNA e/o nuova proteina: DNA o una proteina che, a causa dell'uso di tecnologie geniche, è diversa nella sequenza chimica o nella struttura dal DNA o dalla proteina presenti nell'alimento corrispondente che non è stato prodotto con l'uso di tecnologie geniche.

(2) Ogni dichiarazione richiesta dall'articolo 5 può essere contenuta nella dichiarazione degli ingredienti in cui l'alimento geneticamente modificato è un ingrediente o un coadiuvante tecnologico.

(3) Nei casi in cui l'alimento geneticamente modificato è esposto per la vendita al dettaglio non confezionato, ogni informazione che sarebbe prescritta in base all'articolo 5 di questa Norma sull'etichetta dell'alimento se questo fosse confezionato, deve essere esposta insieme o in connessione con l'esposizione dell'alimento.

(4) Questa sezione non si applica agli alimenti destinati al consumo immediato che sono preparati e venduti da esercizi alimentari in sede fissa e mobile, inclusi i ristoranti, i negozi che preparano alimenti da asporto, i fornitori di servizi di ristorazione, o le istituzioni che si autoriforniscono.

5 Etichettatura degli alimenti geneticamente modificati

L'etichetta di una confezione di un alimento geneticamente modificato deve includere la dichiarazione 'geneticamente modificato' insieme al nome di tale alimento o ingrediente o coadiuvante tecnologico.

6 Etichettatura di alimenti che non sono geneticamente modificati

Non è richiesto che sull'etichetta di una confezione di un alimento che non è definito come 'alimento geneticamente modificato' nell'articolo 4 di questa Norma sia inclusa alcuna dichiarazione relativa allo stato genetico dell'alimento.

7 Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura e all'informazione

Nonostante le disposizioni di questa sezione, la colonna 2 della tabella allegata all'articolo 2 può specificare disposizioni relative all'etichettatura o ad altre informazioni, in relazione a un alimento prodotto con tecnologie geniche, elencato nella colonna 1 della tabella, nei casi in cui:

 

(a) la modificazione genetica ha prodotto come risultato uno o più parametri di composizione o nutrizionali significativi in termini di valore al di fuori della normale gamma dei valori per il corrispondente alimento non prodotto con tecnologie geniche;
(b) il livello di fattori antinutrizionali o di sostanze tossiche naturali è significativamente diverso rispetto all'alimento non prodotto con tecnologie geniche;
(c) l'alimento prodotto con tecnologie geniche contiene un nuovo fattore che è noto causare risposta allergica in particolari settori della popolazione;
(d) l'uso a cui è destinato l'alimento prodotto con tecnologie geniche è diverso da quello a cui è destinato il corrispondente alimento non prodotto con tecnologie geniche; oppure
(e) la modificazione genetica solleva significative preoccupazioni di ordine etico, culturale e religioso relativamente all'origine del materiale genetico usato nella modificazione genetica.

Norma 2.7.1:
Etichettatura delle bevande alcoliche e degli alimenti contenenti alcol

Scopo

Questa Norma stabilisce disposizioni di etichettatura relative alle bevande alcoliche e agli alimenti che contengono alcol.

1 Interpretazione

Bicchiere standard significa la quantità di una bevanda che contiene 10 grammi di alcol etilico, misurati a 20 ° C.

2 Dichiarazione dell'alcol in volume

(1) L'etichetta di una confezione di un alimento elencato nella colonna 1 della Tabella allegata a questo articolo deve includere una dichiarazione del contenuto di alcol nella corrispondente forma specificata nella colonna 2.

Tabella allegata al comma 2(1)

Colonna 1

Colonna 2

Alimento, incluse le bevande alcoliche, che contiene più del 1,15 % di alcol in volume

Espresso come mL/100 g o mL/100 ml o X% ALCOL IN VOLUME o parole o espressioni aventi lo stesso o simile effetto

Bevande alcoliche che contengono non più del 1,15 % di alcol in volume

Bevande che contengono non meno del 0,5% di alcol in volume

'CONTIENE NON PIù DEL X% ALCOL IN VOLUME o parole o espressioni aventi lo stesso o simile effetto


(2) La dichiarazione prescritta dal comma (1) deve, per gli alimenti specificati in colonna 1 della Tabella allegata a questo comma, avere un livello di precisione compreso entro i limiti specificati in colonna 2.

Tabella allegata al comma 2(2)

Colonna 1

Colonna 2

Birra, sidro di mele e di pere

0,3% alcol in volume

Superalcolici, liquori, vino liquoroso, vino liquoroso di frutta o di altri vegetali, e tutte le altre bevande alcoliche contenenti più del 1,15 % di alcol in volume

0,5% alcol in volume

Vino e vino di frutta (incluse le varietà frizzanti), e prodotti del vino e prodotti del vino di frutta o vegetale contenenti più del 6,5 % di alcol

1,5% alcol in volume


3 Etichettatura relativa al numero di bicchieri standard

(1) Fatto salvo quanto al comma (2), l'etichetta di una confezione di una bevanda o di un alimento che può essere consumato come bevanda, che contiene più dello 0,5 % di alcol in volume, misurato a 20 ° C, deve includere una dichiarazione del numero approssimativo di bicchieri standard contenuti nella confezione:

 

(a) nel caso di confezioni contenenti 10 o meno bicchieri standard, con la precisione della prima posizione decimale; oppure
(b) nel caso di confezioni contenenti più di 10 bicchieri standard, con la precisione del numero intero superiore di bicchieri standard.

(2) Il comma (1) non si applica alle bevande confezionate prima del 22 dicembre 2000.
Esempi:

Ai fini del comma 3(1) sono forniti i seguenti esempi.

Per una bottiglia da 750 mL di vino a 12,5%: 'CONTIENE CIRCA 7,4 BICCHIERI STANDARD

Per una bottiglia da 750 mLdi superalcolico a 37%: 'CONTIENE CIRCA 22 BICCHIERI STANDARD
Per una lattina da 375 mL di birra a 4,9%: 'CONTIENE CIRCA 1,4 BICCHIERI STANDARD

4 Dichiarazione di bevanda a basso tenore di alcol

Una bevanda alcolica che contiene più del 1,15 % di alcol in volume non deve essere dichiarata bevanda a basso tenore di alcol.

5 Dichiarazione di bevanda 'non alcolica'

L'etichetta di una confezione di una bevanda contenente più dello 0,5 % di alcol in volume non deve contenere le parole 'non alcolica' o parole di significato similare.

6 Alimenti contenenti alcol non presentabili come non alcolici

Gli alimenti contenenti alcol non devono essere presentati in una forma che, in modo esplicito o implicito, suggerisca che il prodotto sia un dolciume non alcolico o una bevanda non alcolica.

Norma 2.7.5:
Superalcolici

Scopo

Questa Norma definisce le parole, 'brandy', 'liquore' e 'superalcolico, e stabilisce la composizione permessa per  superalcolici e brandy, nonché l'aggiunta permessa di certi alimenti al brandy durante la sua produzione.

La Norma protegge anche le indicazioni geografiche che rappresentano una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto che è fondamentalmente attribuibile alla sua origine geografica. Questa protezione attua l'Articolo 23 del Trattato WTO sul commercio e gli aspetti relativi dei diritti di proprietà (TRIPs).

1 Interpretazione

Brandy significa un superalcolico ottenuto dalla distillazione del vino, o di preparazioni fermentate di uve o prodotto dell'uva.

Liquore
significa un superalcolico aromatizzato o miscelato con altri alimenti.

indicazione geografica
significa una indicazione, sia esplicita sia implicita,:

(a) che identifica un superalcolico come originario di un particolare paese, località o regione; e
(b) nel caso in cui una data qualità, reputazione o altra caratteristica del superalcolico è fondamentalmente attribuibile alla sua origine in quel particolare paese, località o regione.

Superalcolico
significa un distillato alcolico bevibile, incluso whisky, brandy, rum, gin, vodka e tequila, che, a meno che sia diversamente disposto da questa Norma, contiene almeno il 37% di alcol in volume, prodotto dalla distillazione di un liquido fermentato derivato da sorgenti alimentari, così da presentare il gusto, l'aroma e altre caratteristiche che sono generalmente attribuibili a quel particolare superalcolico.

2 Composizione dei superalcolici e del brandy

I superalcolici e il brandy possono contenere -

(a) acqua; e
(b) zuccheri; e
(c) miele; e
(d) spezie.

3 Aggiunta di altri alimenti al brandy durante la produzione

Durante la produzione del brandy possono essere aggiunti i seguenti alimenti -

(a) succo d'uva; e
(b) concentrati di succo d'uva; e
(c) vino; e
(d) succo di prugne.

4 Indicazioni geografiche

(1)   Una indicazione geografica non può essere usata in relazione a un superalcolico, anche quando la vera origine del superalcolico è indicata o l'indicazione geografica è usata in traduzione o è accompagnata da espressioni come 'genere', 'tipo', 'stile', 'imitazione' e simili, a meno che il superalcolico sia stato prodotto nel paese, località o regione indicati.

(2)   Un superalcolico legalmente esportato in virtù di una indicazione geografica, ma imbottigliato in Australia o Nuova Zelanda, non deve essere venduto con tale indicazione geografica:

 

(a)       a meno che la concentrazione di alcol in volume nel superalcolico sia a un livello permesso per tale indicazione geografica secondo le leggi del paese, regione o località indicati da tale indicazione geografica; oppure

(b)       se una qualsiasi altra qualità o caratteristica distintiva del superalcolico è alterata in modo tale da fuorviare o truffare il pubblico relativamente alla natura del prodotto identificato da tale indicazione geografica.

Si ringrazia la Distilled Spirits Association of NZ per la cortese collaborazione

 


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