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Per giungere all'armonizzazione delle norme trans-Tasmaniane, l'Autorità dell'alimentazione dell'Australia Nuova Zelanda (Australia New Zealand Food Authority) ha promulgato una nuova norma relativa ai superalcolici Introduzione
Norme applicabili alla vendita dei superalcolici
Il Codice congiunto Australia Nuova Zelanda delle norme relative all'alimentazione definisce per tutte le bevande alcoliche vendute nel paese le seguenti norme di etichettatura:
Norma
1.2.1 Scopo Questa Norma presenta le norme generali
relative all'applicazione di etichettatura e di altre informazioni
contenute nella Parte 1.2 e le norme specifiche di etichettatura e
di informazione relative a certi alimenti nel Capitolo 2 di questo
Codice. Le Norme relative ai prodotti alimentari (Food Product
Standard) nel Capitolo 2 possono imporre la necessità di etichettatura
e di informazioni aggiuntive per specifiche categorie di alimenti.
Scopo Questa Norma richiede l'inserimento di talune informazioni nell'etichetta di un alimento al fine di identificarlo. Le etichette di una confezione di un alimento destinato alla vendita al dettaglio, a eccezione di quanto previsto nella Norma 1.2.1 devono comprendere, in aggiunta alle informazioni prescritte in questa Norma, le informazioni prescritte altrove nella Parte 1.2 di questo Codice. 1. Nome dell'alimento (1)L'etichetta di una confezione dell'alimento deve comprendere -
(2)Ai fini del paragrafo (1)(b), le definizioni di certi alimenti come presentate nel Capitolo 2 di questo Codice, non costituiscono di per sé definizioni del nome dell'alimento. 2. Identificazione del lotto L'etichetta di una confezione dell'alimento deve comprendere l'identificazione del lotto, a meno che l'alimento sia -
3. Nome e indirizzo del fornitore L'etichetta di una confezione dell'alimento deve comprendere il nome e l'indirizzo commerciale in Australia o Nuova Zelanda del fornitore dell'alimento. Scopo Questa Norma presenta specifiche disposizioni per l'etichettatura e la denominazione di ingredienti e di ingredienti composti. 1. Interpretazione Ingrediente composto: ingrediente
di un alimento che è esso stesso costituito di due o più ingredienti. 2. Necessità della dichiarazione degli ingredienti L'etichetta su una confezione dell'alimento deve comprendere una dichiarazione degli ingredienti a meno che:
3. Lista degli ingredienti da elencare nella dichiarazione Una dichiarazione degli ingredienti deve elencare ogni ingrediente nell'alimento a meno che l'ingrediente sia:
4. Ingredienti da elencare per nome comune, descrittivo o generico Gli ingredienti devono essere inseriti nella dichiarazione degli ingredienti usando:
5. Ingredienti da elencare in ordine decrescente in funzione del peso (1) Gli ingredienti devono essere elencati nella dichiarazione degli ingredienti in ordine decrescente in funzione del peso, eccettuato:
(2) L'acqua aggiunta o un ingrediente volatile devono essere elencati nella dichiarazione degli ingredienti immediatamente dopo l'ingrediente con il più vicino peso superiore all'atto dell'impiego, ma dovrà essere calcolato in accordo con il peso all'atto dell'impiego dell'acqua aggiunta o dell'ingrediente volatile meno l'ammontare di tale ingrediente che è rimosso e/o usato per la ricostituzione degli ingredienti disidratati o concentrati durante la preparazione, la produzione o il trattamento dell'alimento. 6. Dichiarazione degli ingredienti composti (1) Un ingrediente composto deve essere elencato nella dichiarazione degli ingredienti -
(2) Ad eccezione del caso di una bevanda alcolica come specificato nella Parte 2.7 di questo Codice, gli ingredienti di un ingrediente composto devono essere dichiarati elencandoli entro parentesi dopo il nome dell'ingrediente composto, in ordine decrescente di peso all'atto dell'impiego nell'ingrediente composto come è specificato nella tabella allegata a questo articolo. Tabella allegata all'Articolo 6
Quando la composizione di un alimento può essere soggetta a piccole variazioni con la sostituzione di un ingrediente con uno che svolge una funzione simile, la dichiarazione degli ingredienti può elencare entrambi gli ingredienti in modo che appaia chiaramente che si tratta di ingredienti alternativi o sostitutivi. 8. Dichiarazione degli additivi alimentari (1) Gli additivi alimentari devono essere dichiarati in in accordo con le disposizioni di etichettatura degli ingredienti contenute in questa Norma. (2) Quando un additivo deve essere dichiarato e può essere classificato in una delle categorie di additivi elencate in Allegato 1 di questa Norma, l'additivo deve essere dichiarato con il nome di tale categoria seguito dal nome specifico dell'additivo o dal numero di codice tra parentesi, come indicato in Allegato 2 di questa Norma. (3) Il comma (2) non si applica alla dichiarazione del nome opzionale di categoria 'enzima'. (4) Quando un additivo può essere classificato in più di una categoria, deve essere usato il nome della categoria più appropriata. (5) Un additivo alimentare che non può essere classificato in alcuna delle categorie specificate in Allegato 1 deve essere elencato nella dichiarazione degli ingredienti con l'uso del suo nome prescritto. (6) Fatto salvo il comma (9), quando un aromatizzante è aggiunto o è usato in un alimento come ingrediente, deve essere elencato nella dichiarazione degli ingredienti con -
(9) Quando la caffeina è aggiunta a un alimento deve essere dichiarata nell'elenco degli ingredienti come caffeina.
Quando una vitamina o un minerale è aggiunto a un alimento, la vitamina o il minerale possono essere dichiarati in accordo con l'articolo 8 di questa Norma usando il nome di categoria 'vitamina' o 'minerale'. Scopo Questa Norma prescrive un sistema per l'indicazione della data per gli alimenti confezionati e la forma con la quale la data deve essere indicata su essi stessi. La Norma dispone che gli alimenti confezionati, con alcune eccezioni, debbano riportare l'indicazione della data, e proibisce la vendita di alimenti confezionati dopo la data di scadenza, nei casi in cui tale indicazione è richiesta. In particolare, l'articolo 2 di questa Norma definisce le circostanze in cui una data di scadenza deve essere usata al posto del termine minimo di conservazione. 1. Interpretazione (omissis) Termine minimo di conservazione,
in relazione a una confezione dell'alimento, significa la data di
termine del periodo durante il quale la confezione integra dell'alimento,
se conservata in accordo con le condizioni di conservazione dichiarate,
rimarrà pienamente vendibile e conserverà ogni specifica qualità per
la quale siano state fatte esplicite o implicite asserzioni. 2. Gli alimenti devono portare l'indicazione della data (1) A meno che sia diversamente ed esplicitamente prescritto in questo Codice, l'etichetta su una confezione alimentare deve includere -
3. Forma prescritta per la data (1) Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza devono consistere almeno di -
(2) Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza devono essere espressi in forma numerica non codificata e cronologica, eccettuato il mese, che può essere espresso in lettere. (3) Il giorno, mese ed anno così espressi entro il termine minimo di conservazione o la data di scadenza devono essere distinguibili. 4. Dichiarazione delle condizioni di conservazione (1) L'etichetta della confezione di un alimento deve includere una dichiarazione delle specifiche condizioni di conservazione richieste per assicurare che l'alimento si conserverà per il periodo specificato indicato in -
(2) Il comma 6(1) non si applica al latte liquido e ai prodotti del latte, alla panna e ai prodotti della panna venduti in bottiglie di vetro con nessun'altra etichetta oltre quella sul cappuccio. 5. Unicità del sistema da usare per l'indicazione della data (1) Fatto salvo il disposto del comma (2), l'etichetta su una confezione di un alimento non deve includere un sistema per l'indicazione della data tranne quello prescritto da questa Norma. (2) Il comma (1) non impedisce l'aggiunta di un codice del produttore o del confezionatore sull'etichetta di una confezione di un alimento. Scopo Questa Norma presenta disposizioni generali e specifiche sulla leggibilità dell'etichettatura degli alimenti confezionati. 1. Interpretazione Corpo del carattere: la misura dalla base alla sommità di una lettera o di un numero. 2. Disposizioni generali (1) A meno che sia diversamente ed esplicitamente permesso da questo Codice, ogni parola, dichiarazione, espressione o motivo contenuto, scritto o presentato in un'etichetta deve, dovunque ciò si verifichi, essere contenuto, scritto o presentato in modo leggibile e con il necessario rilievo in modo da permettere distinzione e contrasto con lo sfondo, e deve essere redatto in lingua inglese. (2) Nel caso in cui, su un'etichetta di una confezione di un alimento o in associazione con l'esposizione dell'alimento, sia usata una lingua diversa dall'inglese in aggiunta alla lingua inglese, l'informazione espressa in tale lingua non deve negare o contraddire quella riportata in lingua inglese.
3. Disposizioni di leggibilità per le dichiarazioni di avvertimento A meno che sia diversamente prescritto da questo Codice, ogni parola, dichiarazione, espressione o motivo contenuto, scritto o presentato in una dichiarazione di avvertimento in una etichetta deve, dovunque ciò si verifichi, essere contenuto, scritto o presentato-
Scopo La sezione 1 di questa Norma è relativa alle disposizioni sulla salute e la sicurezza, che regolano la vendita di alimenti prodotti con tecnologie geniche, ad eccezione di additivi e coadiuvanti tecnologici. La Norma proibisce la vendita e l'uso di tali alimenti a meno che gli stessi siano compresi nella tabella allegata all'articolo 2 e rispettino eventuali condizioni speciali ivi presentate. L'Autorità valuterà la sicurezza per il consumo umano di ogni alimento prodotto con l'uso di tecnologie geniche o di tale categoria di alimenti prima della loro inclusione nella tabella. La valutazione della sicurezza sarà effettuata in accordo con criteri di valutazione della sicurezza approvati dall'Autorità. Gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono prodotti con tecnologie geniche non sono regolamentati nella sezione 1 di questa Norma. Altre Norme in questo Codice regolamentano gli additivi e i coadiuvanti tecnologici e dispongono una approvazione preventiva per la commercializzazione di tali sostanze. La sezione 2 di questa Norma specifica le disposizioni relative all'etichettatura e ad altre informazioni per gli alimenti, inclusi gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici, prodotti con tecnologie geniche. Sezione 1 - Vendita e uso di alimenti prodotti con l'uso di tecnologie geniche 1 Interpretazione Alimento prodotto con tecnologie geniche: un alimento che è stato derivato o sviluppato da un organismo che è stato modificato con tecnologie geniche; tecnologia genica: tecnica relativa al DNA ricombinante che altera il materiale genetico ereditario di cellule viventi o organismi. 2 Proibizione generale della vendita e dell'uso di alimenti prodotti con tecnologie geniche Un alimento prodotto con tecnologie geniche, che non sia una sostanza regolamentata come additivo alimentare o coadiuvante tecnologico, non deve essere venduto né usato come ingrediente o componente di qualunque alimento a meno che sia elencato nella colonna 1 della Tabella allegata a questo articolo e rispetti le condizioni, nel caso ve ne siano, specificate nella colonna 2. Tabella allegata all'Articolo 2
(Omissis) Sezione 2 - Etichettatura ecc. di alimenti prodotti con tecnologie geniche 4 Interpretazione e applicazione Alimento geneticamente modificato:alimento che è, o contiene come ingrediente, incluso come coadiuvante tecnologico, un alimento prodotto con tecnologie geniche che -
Caratteristiche modificate: una qualsiasi delle situazioni specificate nei paragrafi 7(a), (b), (c) o (d) di questa Norma. Nuovo DNA e/o nuova proteina: DNA o una proteina che, a causa dell'uso di tecnologie geniche, è diversa nella sequenza chimica o nella struttura dal DNA o dalla proteina presenti nell'alimento corrispondente che non è stato prodotto con l'uso di tecnologie geniche. (2) Ogni dichiarazione richiesta dall'articolo 5 può essere contenuta nella dichiarazione degli ingredienti in cui l'alimento geneticamente modificato è un ingrediente o un coadiuvante tecnologico. (3) Nei casi in cui l'alimento geneticamente modificato è esposto per la vendita al dettaglio non confezionato, ogni informazione che sarebbe prescritta in base all'articolo 5 di questa Norma sull'etichetta dell'alimento se questo fosse confezionato, deve essere esposta insieme o in connessione con l'esposizione dell'alimento. (4) Questa sezione non si applica agli alimenti destinati al consumo immediato che sono preparati e venduti da esercizi alimentari in sede fissa e mobile, inclusi i ristoranti, i negozi che preparano alimenti da asporto, i fornitori di servizi di ristorazione, o le istituzioni che si autoriforniscono. 5 Etichettatura degli alimenti geneticamente modificati L'etichetta di una confezione di un alimento geneticamente modificato deve includere la dichiarazione 'geneticamente modificato' insieme al nome di tale alimento o ingrediente o coadiuvante tecnologico. 6 Etichettatura di alimenti che non sono geneticamente modificati Non è richiesto che sull'etichetta di una confezione di un alimento che non è definito come 'alimento geneticamente modificato' nell'articolo 4 di questa Norma sia inclusa alcuna dichiarazione relativa allo stato genetico dell'alimento. 7 Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura e all'informazione Nonostante le disposizioni di questa sezione, la colonna 2 della tabella allegata all'articolo 2 può specificare disposizioni relative all'etichettatura o ad altre informazioni, in relazione a un alimento prodotto con tecnologie geniche, elencato nella colonna 1 della tabella, nei casi in cui:
Scopo Questa Norma stabilisce disposizioni di etichettatura relative alle bevande alcoliche e agli alimenti che contengono alcol. 1 Interpretazione Bicchiere standard significa la quantità di una bevanda che contiene 10 grammi di alcol etilico, misurati a 20 ° C. 2 Dichiarazione dell'alcol in volume (1) L'etichetta di una confezione di un alimento elencato nella colonna 1 della Tabella allegata a questo articolo deve includere una dichiarazione del contenuto di alcol nella corrispondente forma specificata nella colonna 2. Tabella allegata al comma 2(1)
(2) La dichiarazione prescritta dal comma (1) deve, per gli alimenti specificati in colonna 1 della Tabella allegata a questo comma, avere un livello di precisione compreso entro i limiti specificati in colonna 2. Tabella allegata al comma 2(2)
(1) Fatto salvo quanto al comma (2), l'etichetta di una confezione di una bevanda o di un alimento che può essere consumato come bevanda, che contiene più dello 0,5 % di alcol in volume, misurato a 20 ° C, deve includere una dichiarazione del numero approssimativo di bicchieri standard contenuti nella confezione:
(2) Il comma (1) non si applica alle
bevande confezionate prima del 22 dicembre 2000. Ai fini del comma 3(1) sono forniti i seguenti esempi. Per una bottiglia da 750 mL di vino a 12,5%: 'CONTIENE CIRCA 7,4 BICCHIERI STANDARD Per una bottiglia da 750 mLdi superalcolico
a 37%: 'CONTIENE CIRCA 22 BICCHIERI STANDARD 4 Dichiarazione di bevanda a basso tenore di alcol Una bevanda alcolica che contiene più del 1,15 % di alcol in volume non deve essere dichiarata bevanda a basso tenore di alcol. 5 Dichiarazione di bevanda 'non alcolica' L'etichetta di una confezione di una bevanda contenente più dello 0,5 % di alcol in volume non deve contenere le parole 'non alcolica' o parole di significato similare. 6 Alimenti contenenti alcol non presentabili come non alcolici Gli alimenti contenenti alcol non devono essere presentati in una forma che, in modo esplicito o implicito, suggerisca che il prodotto sia un dolciume non alcolico o una bevanda non alcolica. Scopo Questa Norma definisce le parole, 'brandy', 'liquore' e 'superalcolico, e stabilisce la composizione permessa per superalcolici e brandy, nonché l'aggiunta permessa di certi alimenti al brandy durante la sua produzione. La Norma protegge anche le indicazioni geografiche che rappresentano una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto che è fondamentalmente attribuibile alla sua origine geografica. Questa protezione attua l'Articolo 23 del Trattato WTO sul commercio e gli aspetti relativi dei diritti di proprietà (TRIPs). 1 Interpretazione Brandy significa un superalcolico
ottenuto dalla distillazione del vino, o di preparazioni fermentate
di uve o prodotto dell'uva. 2 Composizione dei superalcolici e del brandy I superalcolici e il brandy possono contenere -
3 Aggiunta di altri alimenti al brandy durante la produzione Durante la produzione del brandy possono essere aggiunti i seguenti alimenti -
4 Indicazioni geografiche (1) Una indicazione geografica non può essere usata in relazione a un superalcolico, anche quando la vera origine del superalcolico è indicata o l'indicazione geografica è usata in traduzione o è accompagnata da espressioni come 'genere', 'tipo', 'stile', 'imitazione' e simili, a meno che il superalcolico sia stato prodotto nel paese, località o regione indicati. (2) Un superalcolico legalmente esportato in virtù di una indicazione geografica, ma imbottigliato in Australia o Nuova Zelanda, non deve essere venduto con tale indicazione geografica:
Si ringrazia la Distilled Spirits Association of NZ per la cortese collaborazione
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