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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulle aliquote di accisa applicate all'alcole e alle bevande alcoliche
(presentata a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche) COM(2004) 223 def. (2006/C 69/03) La Commissione europea, in data 27 maggio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 novembre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore WILKINSON. Il Comitato economico e sociale europeo, in data 18 gennaio 2006, nel corso della 423a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 81 voti favorevoli, 33 voti contrari e 15 astensioni. 1. Sintesi delle conclusioni e raccomandazioni 1.1 L'attuale sistema delle accise applicate all'alcole e alle bevande alcoliche non è all'altezza delle legittime aspettative nutrite dai consumatori nei confronti del mercato interno: 1.2 La frequenza della presentazione delle relazioni sul sistema in vigore dovrebbe essere più realistica: la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentarle con una cadenza non superiore ai cinque anni. 1.3 Il vigente sistema dà regolarmente adito a problemi circa la posizione di determinati prodotti all'interno delle strutture concordate: la difficoltà di trovare risposta a tali problemi può spingere gli SM a cercare soluzioni autonome. Difficoltà permangono anche per la corretta codifica di tali prodotti nella nomenclatura combinata (NC). È inoltre necessario tener conto del fatto che il commercio di questi prodotti si articola in due grandi categorie: da una parte il commercio tra professionisti e dall'altra gli acquisti dei privati. A loro volta queste due categorie comprendono due forme di acquisto, cioè l'acquisto diretto e l'acquisto per corrispondenza, che pongono problemi di diversa natura. 1.4 I danni alla salute derivano dall'abuso di alcole da parte dei singoli, non dalla forma in cui l'alcole viene consumato. 1.5 Aumentare le accise non aiuta a risolvere il problema dell'abuso di bevande alcoliche: non è infatti dimostrato che l'introduzione di tale misura, nel lungo termine, riduca il consumo di alcolici. Occorre pertanto affrontare questi problemi con altre misure, essenzialmente di tipo educativo e preventivo, intese a giovare alla salute pubblica. 1.6 Si raccomanda che la Commissione prenda in considerazione l'ipotesi di suddividere le bevande alcoliche in due categorie fondamentali, introducendo una base standard per tutte le bevande alcoliche incluse in ciascuna di queste categorie (cfr. punti 7.3-7.10), in virtù della quale le bevande vengano tassate secondo la loro tipologia, tenuto conto del loro metodo di elaborazione, dei loro effetti sulla salute e del loro contenuto di alcole. Per il vino e per le altre bevande fermentate (birra, sidro e bevande a base di succo di pera fermentato) occorre peraltro fare un discorso separato. 1.7 È evidente che tale trasformazione non può essere realizzata rapidamente: dovrebbe invece essere introdotta in un arco di tempo piuttosto prolungato. 2. Argomentazioni a favore di tale tesi 2.2 Osserva tuttavia che gli Stati membri hanno punti di vista profondamente diversi circa i livelli più appropriati di accisa minima (2): dato che la modifica di tale aspetto richiede l'unanimità, la Commissione intende lanciare un ampio dibattito, che analizzi tutti gli aspetti della materia. Anche le disposizioni contenute nella direttiva sulle strutture (3) devono essere sottoposte ad un ulteriore esame e sono anch'esse oggetto del dibattito. Presentiamo adesso il contributo del Comitato. 3. Osservazioni generali 3.2 La relazione fornisce inoltre dati che dimostrano l'importanza del gettito che gli Stati membri traggono dalle accise applicate alle bevande alcoliche (4) e mettono in rilievo le divergenze tra le aliquote (5). 3.3 Ogni Stato membro attua una politica fiscale indipendente, e al momento nulla lascia trasparire una volontà di armonizzazione. Questo spiega perché la Commissione, nonostante i suoi sforzi, non sia riuscita a presentare le relazioni sull'attuazione del vigente sistema con la frequenza prevista alla direttiva iniziale. Tale frequenza dovrebbe essere più realistica: sarebbe opportuno, ad esempio, fissarla ad intervalli di 5 anni. 3.4 Nel definire le politiche in materia di accise, gli Stati membri tengono conto dell'esperienza passata, delle ricerche in materia di salute pubblica e delle diverse culture e stili di vita delle rispettive popolazioni. La fiscalità è un settore nel quale le modifiche devono essere concordate all'unanimità: qualsiasi cambiamento significativo richiederà quindi parecchio tempo. 3.5 È opportuno ricordare che tutte le accise (6) in questione si applicano sì alle bevande che contengono alcole, ma secondo aliquote diverse, a seconda della categoria in cui rientra l'alcole interessato. 4. Mercato interno 4.2 È d'altra parte vero che grazie al mercato interno i consumatori possono acquistare alcole oltre frontiera. Il Comitato si è già espresso favorevolmente sulla recente proposta intesa ad valorizzare e a razionalizzare questi vantaggi, consentendo, in particolare, la vendita di alcole a distanza, fattore positivo sotto il profilo della libera circolazione delle merci. 4.3 La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, deve prendere atto della necessità di investire più risorse nella lotta contro il contrabbando e la frode, prima conseguenza dell'eterogeneità delle aliquote di accisa (e IVA). Si tratta di reati che per l'UE rappresentano un grave problema, il quale spesso colpisce direttamente gli Stati membri che applicano all'alcole l'accisa massima. 4.4 L'eventuale impatto dell'allargamento in questo settore non è ancora chiaro. Dato che a tutti gli Stati membri si applicano le stesse direttive, e visto che diversi nuovi Stati membri hanno dovuto aumentare le aliquote di accisa applicate prima dell'adesione, i risultati in questi paesi dovrebbero essere piuttosto omogenei. 5. Aliquote minime 5.2 Ciascuno Stato membro può stabilire in qualsiasi momento un'aliquota di accisa superiore al minimo concordato. Il fatto che le aliquote minime esistenti non vengano aumentate, pertanto, non è determinante per gli introiti. Alcuni Stati membri sono stati costretti ad aumentare le imposte sugli alcolici mentre altri le hanno ridotte (9), cosa che ha determinato un forte ravvicinamento e ha reso meno attraenti gli acquisti transfrontalieri (leciti) nonché la frode e il contrabbando (illeciti) di alcole verso il mercato interno. Il progetto si limita a ravvicinare le aliquote d'accisa minime, senza pervenire ad una vera e propria armonizzazione: ogni Stato membro continuerà infatti a stabilire autonomamente la propria aliquota di base. 6. Obiettivi più ampi del Trattato: la salute 6.2 L'alcole rientra nel normale stile di vita di gran parte dei consumatori europei adulti, la maggioranza dei quali è responsabile delle proprie abitudini al riguardo. Se, da un lato, per determinati gruppi, il consumo di alcole può apportare alla salute alcuni benefici, dall'altro è vero che il suo eccessivo consumo provoca gravi problemi, che oltre a riguardare la salute, hanno ripercussioni negative sul piano sociale ed economico. Particolari preoccupazioni desta l'abuso di alcole da parte dei giovani (13). È inoltre necessaria una maggiore informazione a proposito degli aspetti nutrizionali dell'alcol (14) e, più in generale, una vera e propria cultura della nutrizione. 6.3 In questo contesto ci si chiede se la fissazione di aliquote più elevate (e quindi l'imposizione di prezzi più elevati, dato che la componente fiscale di molte bevande alcoliche è superiore al prezzo del prodotto) possa risolvere il problema dell'abuso. 6.4 Non è chiaro in base a quale dati rispondere a queste domande. Gli aumenti dei prezzi possono avere un impatto sul consumo globale, ma non è affatto dimostrato che riescano a prevenire l'abuso. È invece dimostrato che quando una particolare categoria di bevande alcoliche è gravata da un'imposizione eccezionalmente elevata rispetto ad altri prodotti, il suo consumo cala, a vantaggio di prodotti soggetti a tassazione inferiore e quindi meno costosi. Si può pertanto concludere che di per sé i prezzi elevati non hanno un effetto deterrente sul consumo di alcole. 6.5 Al contrario, non è facile stabilire se un drastico sgravio fiscale possa avere un effetto indesiderato sui consumi nel lungo periodo: tutto lascia pensare che le riduzioni di questo tipo dovrebbero essere introdotte progressivamente. 6.6 Il modo migliore di combattere gli abusi passa attraverso i programmi di istruzione, informazione e sensibilizzazione, rivolti in primo luogo a chi fa abuso di alcolici. Nel proporre le proprie politiche in materia di sanità pubblica, la Commissione dovrebbe tenere conto di questo aspetto (15). 7. Un'alternativa per il futuro 7.2 Il Comitato ritiene che una maggiore convergenza contribuirebbe a ridurre tanto le frodi quanto le distorsioni di concorrenza. Inoltre, pur avendo convenuto di aumentare le aliquote minime attuali in linea con il tasso di inflazione, non è stato possibile trovare un accordo su altri aspetti problematici (cfr. nota 3). Tuttavia non sussiste alcuna buona ragione per cui la Commissione non dovrebbe proporre agli Stati membri di apportare modifiche alle strutture esistenti e al sistema di accise. 7.3 Viste le attuali forti divergenze delle aliquote fiscali dirette e indirette all'interno dell'UE, non è realistico aspettarsi l'improvvisa introduzione di un sistema completamente nuovo. È però giunto il momento di proporre un nuovo sistema, che potrebbe essere introdotto progressivamente nel corso di un periodo più lungo. 7.4 Il presupposto necessario consiste nel riconoscere che il prodotto va tassato in funzione della sua classificazione come bevanda fermentata o distillata. Per bevande fermentate si intendono le bevande naturali, di produzione agricola e destinate a un consumo alimentare, elaborate esclusivamente a partire dalla fermentazione di uva, cereali, frutti carnosi o bacche. Per bevande distillate o spiritose si intendono tutte le bevande che sono state distillate, ovvero le miscele di dette bevande fra di loro o con altre sostanze liquide, nonché le bevande a contenuto alcolico la cui elaborazione non sia soggetta a una regolamentazione specifica. 7.5 In particolare, sarà opportuno esaminare con grande attenzione le conseguenze sull'OCM (16) per il vino. L'industria vinicola dell'UE sta già facendo fronte a importanti sfide, quali il declino dei consumi in molti Stati membri e una maggiore penetrazione del mercato da parte dei vini d'importazione. Difficoltà analoghe colpiscono altre categorie di bevande alcoliche. 7.5.1 In aggiunta a quanto detto al paragrafo precedente, occorre rilevare che il vino costituisce un'importante attività complementare del produttore agricolo. Una gran parte dei viticoltori, indipendentemente dal prodotto che essi conferiscono a cooperative o a grossisti, producono in proprio il vino per il consumo familiare, destinando l'eventuale eccedenza alla vendita ad un ristretto numero di privati residenti nella loro zona. L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 92/83/CEE consente già agli Stati membri di esentare dalle accise il vino prodotto da privati per il consumo personale (consumo personale, della famiglia o degli ospiti, senza vendita) (17). Analogamente l'articolo 29 della direttiva 92/12/CEE consente agli Stati membri di esentare i piccoli produttori di vino (18) dagli obblighi relativi ai movimenti e al controllo dei loro prodotti. La mancata concessione di queste esenzioni da parte degli Stati membri comporterebbe aggravi economici, che andrebbero a penalizzare ulteriormente una viticoltura già colpita dalla concorrenza dei paesi terzi emergenti. Ci sarebbe quindi un buon motivo per escludere il vino dalle considerazioni che seguono. 7.6 Si raccomanda quindi che la Commissione stabilisca un'aliquota minima per tutte le bevande alcoliche di ciascuna categoria: vi sarebbe cioè un'aliquota minima per le bevande fermentate e un'aliquota minima per le bevande distillate. Si propone inoltre di tassare il contenuto alcolico di ciascuna bevanda all'interno di ciascuna categoria: una determinata quantità di prodotto contenente il 40 % di alcole (19), ad esempio, sarebbe soggetta ad un'aliquota pari al quadruplo rispetto alla stessa quantità contenente il 10 % di alcole. 7.7 A differenza delle altre categorie di bevande alcoliche, le bevande fermentate sono contraddistinte da un particolare problema: il contenuto alcolico di una bevanda fermentata può variare, e varia, a seconda di diversi fattori che influiscono sulle materie prime a partire da cui è prodotta e sul metodo usato per la sua produzione. Per le bevande fermentate sarà quindi necessario stabilire un approccio più flessibile, ad esempio collocando ciascuna di esse all'interno di varie fasce a seconda della gradazione alcolica, per evitare di complicare inutilmente il lavoro dei produttori e dei commercianti. 7.8 Questo sistema consentirebbe agli Stati membri di conservare la facoltà di fissare un'aliquota zero per il vino o altre bevande fermentate e di estenderla a tutta la categoria di bevande fermentate. 7.9 Pur semplificando realmente il sistema di tassazione dell'alcole, tutto ciò non ridurrebbe il rischio di frode, dato che gli Stati membri continuano ad applicare aliquote molto differenziate. 7.10 Con questo sistema non sarebbe necessario cercare di inserire il sempre crescente numero di nuovi prodotti in una struttura inadeguata allo scopo: i prodotti sarebbero infatti tassati esclusivamente sulla base del loro contenuto alcolico. 7.11 Il sistema delle accise risulterebbe inoltre più saldo, le distorsioni sarebbero ridotte al minimo e i problemi legati alla nomenclatura combinata sarebbero risolti. 7.12 Come già si è detto, gli effetti dell'alcole sulla salute suscitano forti preoccupazioni. Ora, con questo sistema, secondo cui tutte le categorie di alcole vengono tassate su una base standard, la pressione fiscale graverebbe maggiormente su coloro che consumano più bevande alcoliche, e varierebbe a seconda del metodo di produzione di queste ultime (fermentazione o distillazione). Tenendo conto dei benefici di un moderato consumo di alcole rispetto ai danni provocati dal suo abuso, questo confermerebbe che sotto il profilo sanitario ciò che più conta è la tipologia di consumo. Bruxelles, 18 gennaio 2006
ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale europeo Punto 7.5.1 — 2) un'aliquota unica, basata sul contenuto alcolico, potrebbe: — 3) riducendo la pressione fiscale sugli alcolici, il sistema proposto, che non opera distinzioni in base alla natura dei prodotti (fermentati o distillati), comporterebbe una perdita di introiti per il bilancio comunitario, — se in tale sistema venisse incluso il vino, invece, la pressione fiscale su quest'ultimo aumenterebbe notevolmente, in un momento in cui il settore soffre sempre di più la concorrenza dei paesi terzi. È quindi opportuno mantenere il vino in una categoria separata, con accise a tasso zero. tra parentesi le voci eliminate (1) Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulle aliquote di accisa applicate all'alcole e alle bevande alcoliche (presentata a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche).
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