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L'applicazione del D.L.vo n.260 del 10 agosto 2000 Problemi interpretativi A cura di Avv. Giuseppe Gallo - Avv. Luisa Pesce
In applicazione del regolamento CE 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Legislatore ha emanato nuove disposizioni sanzionatorie, tra le quali quelle relative a violazioni in materia di vinificazione e distillazione di cui al D.L.vo 10/08/2000 n. 260 in vigore dal 22/09/2000. La disamina di tale provvedimento legislativo pone in evidenza fattispecie sanzionatorie nuove rispetto alla disciplina previgente ed altre modificative. Con riferimento a queste ultime ed in particolare a quelle che hanno apportato una modifica in senso migliorativo della sanzione irrogabile, si prospetta il problema della successione delle leggi. Trattandosi di sanzioni amministrative, la norma di riferimento è l'articolo 1 L. 689/81 che al comma 1 recita: "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" Da qui l'inevitabile raffronto con le disposizioni in materia di leggi penali e più precisamente con l'articolo 2 del codice penale, che al comma secondo prevede: "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile." Il
silenzio del Legislatore circa l'applicabilità di tale principio
(c.d. favor rei) alle sanzioni amministrative ha posto un problema
interpretativo di indubbia rilevanza. Richiamando
le previsioni sanzionatorie di cui al D.L.vo 260/2000, si ha percezione
immediata della differenza pratica nell'applicazione dei due orientamenti. Solamente un componimento del contrasto giurisprudenziale o un più auspicabile intervento legislativo, potranno porre fine alle numerose vertenze in corso. |
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