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L'applicazione del D.L.vo n.260 del 10 agosto 2000
Problemi interpretativi

A cura di

Avv. Giuseppe Gallo - Avv. Luisa Pesce


In applicazione del regolamento CE 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il Legislatore ha emanato nuove disposizioni sanzionatorie, tra le quali quelle relative a violazioni in materia di vinificazione e distillazione di cui al D.L.vo 10/08/2000 n. 260 in vigore dal 22/09/2000.
La disamina di tale provvedimento legislativo pone in evidenza fattispecie sanzionatorie nuove rispetto alla disciplina previgente ed altre modificative.
Con riferimento a queste ultime ed in particolare a quelle che hanno apportato una modifica in senso migliorativo della sanzione irrogabile, si prospetta il problema della successione delle leggi.
Trattandosi di sanzioni amministrative, la norma di riferimento è l'articolo 1 L. 689/81 che al comma 1 recita: "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"
Da qui l'inevitabile raffronto con le disposizioni in materia di leggi penali e più precisamente con l'articolo 2 del codice penale, che al comma secondo prevede: "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile."

Il silenzio del Legislatore circa l'applicabilità di tale principio (c.d. favor rei) alle sanzioni amministrative ha posto un problema interpretativo di indubbia rilevanza.
La Suprema Corte, infatti, investita della questione, ha assunto due differenti orientamenti: l'uno a sostegno della retroattività della norma più favorevole e l'altro disconoscendo tale retroattività se non nei casi in cui tale efficacia venga espressamente prevista.
Ulteriore indagine, ritenuta utile dalla Suprema Corte nell'applicazione del primo orientamento, è quella relativa all'epoca dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ritenendo applicabile la legge sopravvenuta più favorevole solo ove non sia già stata emanata la sanzione.

Richiamando le previsioni sanzionatorie di cui al D.L.vo 260/2000, si ha percezione immediata della differenza pratica nell'applicazione dei due orientamenti.
L'articolo 5 del D.L.vo, ad esempio, sanziona la mancata consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve con una sanzione amministrativa da 15 a 77 euro per ogni 100 kg di prodotto non consegnato. La stessa violazione in precedenza era punita con la sanzione amministrativa di 77 euro per ogni quintale di prodotto non conferito, ai sensi dell'articolo , comma 11, Legge 460/87.
Ora, è ben chiaro che se il fatto è stato commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la pena è ben più onerosa poiché determinata in misura fissa anziché graduale.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali tramite i suoi Ispettorati, per quanto a diretta conoscenza dello scrivente e per quanto risulta dalla nota protocollo n. 23059 del 09/11/98 Div. II, applica il principio dell'irretroattività della norma ove non sia diversamente previsto.
Pertanto, tenuto conto del richiamato orientamento e della mancata declaratoria di retroattività del D.L.vo 260/2000, il regime sanzionatorio previgente fondato sul Reg. Ce 822/87 è ancor oggi in vigore, nonostante la sua espressa abrogazione da parte del Reg. Ce 1493/99.

Solamente un componimento del contrasto giurisprudenziale o un più auspicabile intervento legislativo, potranno porre fine alle numerose vertenze in corso.


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