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LA CIRCOLAZIONE NAZIONALE ED INTRACOMUNITARIA
DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
a cura di
Carmelo Belfiore
La
normativa relativa alla circolazione intracomunitaria dei prodotti
vitivinicoli è attualmente dettata da due diverse discipline,
quella fiscale e quella di tutela agricola.
Entrambe le discipline si integrano oppure sono complementari, col
fine di agevolare, tra l'altro, l'emissione del documento che deve
scortare il prodotto durante il suo trasporto.
Mentre la normativa
fiscale mira innanzi tutto a salvaguardare l'Erario per un giusto
accertamento dell'imposta, la normativa agricola tende ad assicurare
l'origine, la qualità e la genuinità del prodotto che
forma l'oggetto della spedizione.
La normativa di tutela agricola è quella prevista dal Regolamento
della Commissione n. 2238/93 del 26/07/1993, emanato allo scopo, tra
l'altro, di armonizzare le disposizioni sulla circolazione dei prodotti
vitivinicoli con quelle relative ai prodotti soggetti ad accisa di
cui alla Direttiva n. 92/12/CEE.
In campo nazionale con il Decreto n. 768 del 19/12/1994, il Ministero
delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato il regolamento
per l'attuazione delle norme contenute nel Regolamento n. 2238/93,
mentre in applicazione della Direttiva n. 92/12/CEE il Ministero delle
Finanze ha emanato il D.M. n. 210 del 25/03/1996 che detta il "Regolamento
recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni
relative alla circolazione intracomunitara dei prodotti soggetti al
regime delle accise" .
Per il coordinamento della normativa comunitaria relativa alla disciplina
agricola con le norme relative alla disciplina fiscale occorre fare
riferimento all'art. 25 del citato D.M. n. 210/96, che così
recita:
"La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente
regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti
legislativi o regolamentari prevedono l'utilizzazione di D.A.A. o
di D.A.S., fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite
dai citati provvedimenti" .
Ciò posto, occorre tenere presente le recenti modifiche apportate
alla normativa relativa alla emissione della bolletta di accompagnamento
delle merci poste in circolazione sul territorio nazionale.
Infatti con il D.P.R. n. 472 del 14/08/1996 è stato soppresso
l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento beni viaggianti
prevista dal D.P.R. n. 678 del 1978, fatta eccezione per la circolazione
dei tabacchi, fiammiferi, nonché dei prodotti soggetti al regime
delle accise.
Successivamente, la Legge n. 28 del 18/02/1999, all'art. 23 ha sancito
che "la circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 160 del 02/05/1976, ovvero di
contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della Legge 10/02/1992,
n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla
di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. 06/10/1978,
n. 627".
Ed ancora, con il D.P.R. 07/02/2000, n. 48, con il quale vengono abrogati
i contrassegni I.V.A., tra l'altro, è stato anche abrogato
l'obbligo di utilizzare la nota di consegna relativamente al trasporto
dei prodotti vinosi.
Infine il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto 14/04/1999,
ha introdotto l'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento
per il trasporto dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti
di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, da compilarsi nei
modi stabiliti dal Titolo I del Regolamento CE n. 884/2001 e dell'art.
1, comma 3, del Decreto 14/04/1999 sopra citato.
Da quanto sopra emerge che i documenti che devono accompagnare i prodotti
vitivinicoli nell'ambito nazionale ed in quello comunitario possono
essere individuati come segue:
A)
CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI VINOSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE
Nei
confronti del vino, stante l'aliquota di accisa uguale a zero, l'art.
30, comma 2, lettera f) del T.U. sulle accise n. 504/95 stabilisce
l'esclusione dall'obbligo di emettere il documento di accompagnamento
comunitario per la circolazione del prodotto sul territorio nazionale.
Pertanto, nella fattispecie, allo stato attuale si applica esclusivamente
la normativa per la tutela agricola, e precisamente:
-
Il Regolamento CE della Commissione n.884/2001 che ha sostituito,
abrogandolo, il Reg. n. 2238/93/CEE del 26/07/1993;
-
Il Decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali n. 768 del 19/12/1994;
-
Il D.P.R. del 14/08/1996, n. 472;
-
Il D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21;
-
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 14/04/1999;
-
La circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari
e Forestali, Div. II, n. 8 del 16/11/1993;
-
La circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari
e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Div. II,
prot. 23987/00 del 08/11/2000.
Per
la circolazione dei prodotti vitivinicoli nel territorio nazionale
occorre ancora distinguere:
1)
Spedizione di vino sfuso in recipienti della capacità nominale
superiore a 60 litri
E' necessario emettere il documento previsto dall'art. 3, comma
1 del regolamento comunitario n. 2238/93, utilizzando stampati di
modello conforme all'allegato III dello stesso regolamento.
Al riguardo la circolare n. 8 del 16/11/93 del Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali, reca all'allegato 2 uno schema
di documento di accompagnamento predisposto di concerto col Ministero
delle Finanze e valido per le tipografie autorizzate.
Il documento è costituito da un originale e da due copie,
sulle quali deve essere riportata la menzione "copia":
l'originale scorta la merce e viene consegnata al destinatario;
la prima copia è consegnata al vettore. Il documento di cui
trattasi dovrà contenere anche il numero di identificazione
preceduto dalla sigla IT (Italia) .
"i documenti di accompagnamento relativi ai prodotti vitivinicoli
condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri,
prima di essere compilati a cura degli interessati, devono essere
sottoposti a timbratura da parte degli Uffici periferici dell'Ispettorato
Centrale Repressione Frodi o dei Comuni competenti per territorio."
I predetti documenti, una volta compilati, sono soggetti a convalida,
a cura del segretario comunale o di un suo delegato, da effettuarsi
non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto.
In alternativa alla predetta convalida è prevista la possibilità
della memorizzazione del documento mediante microfilmatura, da eseguirsi
non prima di dodici ore avanti l'inizio del trasporto.
2)
spedizione di vino in recipienti della capacità nominale
fino a 60 litri:
Il documento di accompagnamento previsto per
la spedizione di vino in recipienti della capacità nominale
fino a 60 litri è quello specificato dal Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole del 14/04/1999, il quale deve contenere,
almeno, le seguenti indicazioni, redatte conformemente alle istruzioni
dell'allegato II del regolamento CE n. 884/2001 :
-
nome e indirizzo dello speditore;
-
nome e indirizzo del destinatario;
-
numero di riferimento destinato ad individuare il documento;
-
data di redazione, nonché data della spedizione se diversa
dalla data di redazione;
-
designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni
comunitarie nazionali;
-
quantità di prodotto trasportato.
Il
documento di accompagnamento deve essere compilato nei modi stabiliti
dal Titolo I del Regolamento CE n. 884/2001 .
Detto documento chiarisce il Ministero delle Finanze (Dipartimento
delle Entrate) con la Circolare n. 153/E del 04/08/2000, dovrà
essere integrato dagli elementi previsti come necessari per il documento
D.D.T. dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 472/96, ossia dell'indicazione
"della data, delle generalità del cedente, del cessionario
e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della descrizione
della natura, della quantità dei beni ceduti.
Al riguardo, tenuto conto che il termine per l'utilizzo delle giacenze
delle precedenti bolle di accompagnamento beni viaggianti (D.P.R.
n. 627/78) è scaduto il 31.12.2000, il Ministero per le Politiche
Agricole, Ispettorato Centrale Repressione Frodi con Circolare prot.
n. 23987 del 08/11/2000 ha comunicato che "gli operatori hanno
piena facoltà di utilizzare qualsiasi documento, anche se
previsto a diverse finalità, purché emesso nei casi
e nei modi previsti, attualmente dal Regolamento CE n. 884/2001
".
Inoltre : "non è più rigidamente individuato
il modello di documento da utilizzare per scortare il trasporto
di prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale
inferiore o pari a 60 litri e, pertanto, gli operatori possono redigere
il documento o i documenti che meglio si adattano ai menzionati
obblighi che sorgono in relazione al tipo di trasporto posto in
essere."
3)
Piccoli Produttori
Com'è noto si identificano per "piccoli produttori"
coloro che producono, in media, meno di 1000 Hl di vino all'anno,
con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta
nell'azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosto di uve
acquistati.
Per la circolazione dei vini nel territorio nazionale i "piccoli
produttori" devono emettere i documenti di accompagnamento
specificati ai punti 1) e 2), rispettivamente per la spedizione
di vino in recipienti della capacità nominale superiore a
60 litri e per la spedizione di vino in recipienti della capacità
nominale pari o inferiore a 60 litri.
B.
CIRCOLAZIONE DI PRODOTI VINOSI NELL'AMBITO COMUNITARIO
1. Provenienti da operatori diversi da "piccoli produttori":
Nel caso di circolazione intracomunitaria di prodotti vitivinicoli
in sospensione d'accisa il documento di trasporto si identifica
con quella fiscale, cioè con il "documento amministrativo
di accompagnamento" (DAA) redatto a norma del Regolamento CEE
n. 2719/92; se il prodotto invece è immesso in consumo nello
Stato membro di partenza il documento di trasporto è quello
semplificato denominato "documento di accompagnamento semplificato"
(DAS) redatto a norma del regolamento CEE n. 3649/92 .
Il documento fiscale assorbe pertanto quello vitivinicolo e deve
quindi riportare, per soddisfare la duplice esigenza, quella di
carattere fiscale e quella di tutela agricola, oltre le indicazioni
di cui al Regolamento nazionale( D.M. n. 210/96) anche quelle dal
regolamento CE n. 884/2001 .
Il "documento amministrativo di accompagnamento" (DAA)
è quello che più interessa gli operatori nazionali,
diversi dai piccoli produttori, che eseguano commercio intracomunitario
dei prodotti vitivinicoli, mentre il DAS ("documento di accompagnamento
semplificato") per la circolazione di prodotti ad accisa assolta
non interessa la spedizione eseguita nell'ambito nazionale, in quanto
in Italia, in vigenza di aliquota di accisa zero per il vino, i
documenti da emettere sono quelli indicati al precedente capitolo
A) .
In sintesi si può dire che per l'emissione e l'utilizzo del
documento DAA per il trasporto di prodotti vitivinicoli ad accisa
sospesa in recipienti di capacità superiore a 60 litri si
applica la normativa prevista dal citato D.M. n. 210/96 con le seguenti
specifiche eccezioni:
-
Il numero di riferimento destinato ad individuare il documento
di accompagnamento è preceduto dalla lettera IT e viene
attribuito dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione
frodi. Detta numerazione viene apposta sui documenti esclusivamente
dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi
del D.M. 29/11/1978;
-
La timbratura è effettuata dagli Uffici periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi oppure dai comuni competenti per territorio
su richiesta degli interessati;
-
I documento devono recare inoltre l'indicazione dell'orario di
partenza, nonché la zona viticola e le operazioni di trasformazione
cui sono stati sottoposti i prodotti trasportati, conformemente
alle prescrizioni indicate all'art. 3, paragrafo 1, lettera h)
del Regolamento CE n. 884/2001 che fa riferimento all'allegato
II dello stesso Regolamento;
-
Prima del trasporto i documenti sono soggetti a convalida consistente
nell'apposizione da parte del segretario comunale o di un suo
delegato, di una firma e di un timbro con datario sugli esemplari
n. 1 e n. 2 . I documenti devono già recare almeno la quantità
e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo dello speditore
e del destinatario, la data di redazione e la barratura della
casella corrispondente alla data di spedizione se quest'ultima
coincide con quella di redazione. La convalida deve essere effettuata
a cura dell'obbligato alla compilazione del documento non oltre
due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto.
Nel
caso in cui la quantità caricata risulti maggiore o minore
dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, quest'ultimo
dovrà essere annullato e sostituito con uno nuovo. In alternativa
alla convalida il soggetto obbligato alla compilazione del documento
può procedere alla memorizzazione di quest'ultimo mediante
microfilmatura secondo le modalità stabilite dall'art.6 del
D.M. n. 768 del 19/12/1994.
Per la
circolazione intracomunitaria , invece, di prodotti vinosi
in recipienti di capacità nominale fino a 60 litri
non è prevista l'indicazione della sigla IT davanti
al n° di riferimento sui DAA emessi, tenendo
presente che per quanto riguarda le incombenze della numerazione
e timbratura dei documenti il Ministero delle Finanze, Dipartimento
delle Dogane, con Circolare n. 346 del 09/05/1996, aveva disposto
che per i trasferimenti intracomunitari di vino in recipienti
fino a 60 litri, la timbratura dei DAA doveva essere effettuata
dagli U.T.F.
Successivamente con la Circolare Telex n. 408 del 31/05/1996,
lo stesso Dipartimento Dogane ha modificato tale principio,
facendo presente che "avuto riguardo delle finalità
di tutela agricola
.. e tenuto conto che l'accisa del
vino è uguale a zero", i documenti timbrati dagli
Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
possono essere utilizzati anche per i trasferimenti intracomunitari
di partite di vino in recipienti di capacità fino a
60 litri in alternativa a quelli timbrati dagli U.T.F. secondo
le modalità previste dal D.M. n. 210/96 .Pertanto,
ai fini delle incombenze della numerazione e timbratura dei
documenti, si applica il D.M. n. 210/96 oppure il DM n. 768/94
a seconda se i documenti sono timbrati dagli U.T.F. o dagli
Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
o dai Comuni . Per ogni altra incombenza si applicano le disposizioni
del D.M. n. 210/96 con in aggiunta, l'obbligo di apporre sui
documenti l'orario di partenza dei prodotti.
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2.
Trasferimenti intracomunitari di prodotti vinosi da "piccoli
produttori"
Per quanto riguarda, invece, il trasferimento intracomunitario di
vini prodotti da "piccoli produttori", essendo i medesimi
a norma dell'art. 37 del T.U. sulle accise di cui al D.Leg.vo n. 504/95
obbligati all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento CE n.
884/2001 , il documento da emettere, in ogni caso, è quello
di cui all'allegato 2 alla citata Circolare n. 8 del 16/11/1993 del
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali predisposto
di concerto col Ministero delle Finanze.
C. Casi particolari di trasferimenti intracomunitari di vini e
altri prodotti alcolici.
1. Per il trasferimento intracomunitario di partite di merci ad accisa
sospesa( es. vino o altri prodotti alcolici) destinati ad operatori
che non siano depositari autorizzati od operatori registrati ( es.
operatori occasionali non registrati), il prodotto deve essere accompagnato
dal DAA con allegata una dichiarazione attestante il pagamento dell'accisa
nel paese di destinazione o la prestazione di una cauzione che garantisca
il pagamento dell'accisa; quest'ultima dichiarazione deve riportare
:
-
l'indirizzo dell'Ufficio interessato delle Autorità fiscali
dello Stato membro di destinazione;
-
la data ed il riferimento del pagamento o dell'accettazione della
garanzia del pagamento da parte di tale Ufficio.
Quanto
sopra è stato recepito dalla normativa nazionale con l'art.
8 del D.M. n. 210/96 ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Direttiva
CEE n. 92/12;
2.
Nel caso di trasferimento di vino o altri prodotti alcolici ad un
soggetto che non sia un esercente deposito fiscale né un
operatore professionale registrato o non registrato ( es. privati,
ristoranti, negozio o spaccio di bevande alcoliche, ecc.), il prodotto
deve essere scortato dal DAA e dalla dichiarazione di cui al punto
precedente. In questo caso il soggetto destinatario della merce
deve operare tramite il rappresentante fiscale designato dal deposito
fiscale nazionale nel paese comunitario di destinazione della merce;
3. Da parte di operatori commerciali nel settore vitivinicolo che
effettuano spedizioni intracomunitarie è d'uso spedire confezioni
di vino misti a confezioni di altri prodotti alcolici quali , ad
es., grappe, liquori. Detta commercializzazione costituisce, di
regola, un completamento del lavoro principale dell'operatore, configurandosi,
pertanto, come un'attività promozionale vera e propria. Emerge
allora la necessità per alcuni operatori di spedire i prodotti
ad accisa assolta, come ad es. per alcuni produttori di vino, i
quali conferendo le vinacce alla distillazione hanno poi per contropartita
quantitativi di grappe anche pregiate che poi è necessario
commercializzare.
In questo caso, l'accisa pagata sui prodotti alcolici spediti può
essere oggetto di rimborso da parte dell'UTF competente oppure di
rinuncia al rimborso, a richiesta dell'operatore interessato.
La spedizione intracomunitaria dei prodotti alcolici ad accisa assolta
con richiesta di rimborso è disciplinata dal D.M. 12/12/1996,
n. 689, che all'art. 2, comma 2, per le confezioni munite di contrassegni
di Stato, prescrive la distruzione di detto contrassegno, operazione
da effettuarsi prima della spedizione e verbalizzata dall'UTF competente.
Il documento da emettere è il DAS ( documento amministrativo
semplificato ) nel quale dovrà figurare la cauzione prestata
a garanzia dell'accisa del paese comunitario di destinazione, e
la procedura per richiedere il rimborso dell'imposta è dettata
dall'art. 11 del D.M. n. 210/96.
Alla maggior parte degli operatori interessati questo tipo di operazione
non è gradita in quanto la distruzione dei contrassegni di
Stato applicati alle confezioni degli alcolici spediti comporta
un notevole aggravio di lavoro e produce spesso una sgradita alterazione
dell'aspetto delle bottiglie, per cui si ha la propensione alla
rinuncia al rimborso pur di non sottostare all'obbligo di rimuovere
i contrassegni dalle confezioni.
L'argomento era stato valutato e risolto dal Ministero delle Finanze
- Dipartimento delle Dogane, prima dell'entrata in vigore del citato
Decreto sui rimborsi n. 689/96, su quesito e proposta formulata
dall'UTF di Firenze ed autorizzata dallo stesso Dipartimento con
nota n. 1210/8 del 07/01/1994, come segue:
".....
-
I prodotti in questione dovranno essere scortati dal DAS ed inviati
esclusivamente ad un deposito fiscale, ad un operatore professionale
o ad un rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello
Stato membro di destinazione ed autorizzato dalle locali autorità
fiscali;
-
L'emissione del DAS sarà tempestivamente comunicata all'UTF,
insieme a tutti i dati della spedizione ( destinazione, qualità,
quantità, ecc. );
-
Prima della spedizione dei prodotti in parola gli interessati
dovranno presentare all'UTF una formale ed esplicita rinuncia
al rimborso dell'accisa assolta sul prodotto destinato al commercio
comunitario. "
Quest'ultima
procedura ha destato qualche perplessità poiché è
stato sostenuto che nelle spedizioni intracomunitarie comunque i
contrassegni di Stato devono essere rimossi dalle confezioni, in
quanto in caso di un eventuale successivo rientro in territorio
nazionale, detti contrassegni di Stato comproverebbero il pagamento
di un'imposta che in realtà, o è stata restituita
o , ancorché non restituita a seguito di formale ed esplicita
rinuncia, risulterebbe comunque dovuta, in quanto si realizzerebbero
di nuovo le condizioni di esigibilità dell'imposta.
Tale procedura si renderebbe necessaria in quanto in caso di un
eventuale successivo rientro in territorio nazionale, detti contrassegni
di Stato comproverebbero il pagamento di un'imposta che in realtà,
o è stata restituita o , ancorché non restituita a
seguito di formale ed esplicita rinuncia, risulterebbe comunque
dovuta, in quanto si realizzerebbero di nuovo le condizioni di esigibilità
dell'imposta.
Tuttavia, a tutt'oggi non risulta che la procedura approvata dal
Ministero delle Finanze sia stata modificata
E-Commerce
Si
assiste ormai quotidianamente alla nascita di siti internet che
promettono grazie ai famosi E-commerce la vendita con estrema facilità
di prodotti tipici italiani, vino e distillati compresi.
E' vero, grazie al sito, un utente, ad esempio svedese, magari comodamente
seduto in salotto, può ordinare sei bottiglie di vino, magari
da produttori diversi, ma ci si chiede: come arriva il prodotto
a destinazione?Chi emette il documento di accompagnamento? Chi è
il responsabile e garantisce il trasporto?Chi è il responsabile
del pagamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione?
Se da un lato la commercializzazione del vino e delle bevande alcoliche
in genere nel territorio nazionale via E-commerce non desta particolari
problemi, gli stessi si manifestano invece quando l'operatore vuole
vendere i suoi prodotti in ambito comunitario.
Il T.U. sulle accise n. 504/95 infatti non ha previsto un limite
entro cui l'operatore può effettuare "liberamente"
la vendita del proprio prodotto ed allo stesso modo il DM n. 210/96
prescrive comunque, indipendentemente dal quantitativo da spedire,
l'emissione del DAA.
Il vino può essere venduto senza l'emissione del documento
DAA solo nel caso in cui venga acquistato direttamente da un privato
(è il caso del turista in visita in Italia) per proprio uso
(escludendo quindi qualsiasi acquisto a scopo commerciale) e da
lui trasportato entro il limite massimo di 90 litri di cui 60, al
massimo, di spumante.
Si ha notizia di spedizioni ad esempio effettuate via posta ordinaria
senza l'emissione dei prescritti documenti di accompagnamento.E'
consigliabile che i produttori prestino molta attenzione prima di
effettuare tali spedizioni in quanto nessuno oltre a loro è
il responsabile delle transazioni intracomunitarie e delle eventuali
infrazioni, punite severamente, specie per la vendita di prodotti
senza la prescritta documentazione, con sanzioni penali ed amministrative.
Occorre assicurarsi quindi che gli E-commerce siano "appoggiati"
o siano essi stessi titolari di deposito fiscale, al fine della
prescritta emissione del documento di accompagnamento (DAA), che
abbiano una garanzia fideyussoria adeguata all'ammontare delle transazioni
e che ci sia una analoga struttura logistica responsabile del pagamento
della accisa nel Paese dell'U.E. di destinazione.
Le spedizioni intracomunitarie di prodotti alcolici (vini, acquaviti,
liquori, ecc.) in piccoli quantitativi via internet devono soddisfare
almeno due esigenze:
-
la rapidità delle operazioni di consegna della merce ordinata
da parte del cliente;
-
evitare qualsiasi incombenza burocratica al consumatore finale.
A
nostro avviso la soluzione di tali problematiche è la condizione
fondamentale per il successo del mercato degli E-commerce.
Problematiche nascono anche per la spedizione di omaggi promozionali,
di campioni commerciali o per laboratori, di piccoli quantitativi
diretti a negozi, ristoranti, esercizi di varia natura, ecc., oppure
privati che intendono spedire prodotti a parenti od amici residenti
in un paese della comunità.
Si tratta di spedizioni di prodotti da effettuare ad accisa sospesa
oppure ad accisa che è già stata pagata, con le procedure
di cui agli artt. 17 e 18, comma 3 della Direttiva CEE n. 92/12 del
25/02/1992.
Nella fattispecie il problema potrebbe essere risolto, in quanto,
l'art. 28 del T.U. sulle accise n. 504/95 consente l'istituzione di
depositi fiscali per "commercianti all'ingrosso" di prodotti
alcolici (acquaviti, liquori, alcoli, birra,ecc.), e "depositi
di vino" .
Si tratterebbe a nostro avviso di istituire un particolare "deposito
fiscale" ed in tale deposito, che si configurerebbe come un "centro
logistico", dovrebbero confluire tutti i prodotti sopra descritti
ad accisa gravante che saranno poi oggetto delle spedizioni sul territorio
nazionale o nella comunità europea secondo le richieste dei
vari interessati, tenendo presente che il vino, pur essendo ad aliquota
di accisa zero, dovrà intendersi anch'esso introdotto ad accisa
sospesa.
I prodotti presentati ad accisa assolta verranno introdotti nel deposito
"logistico" con un DAA emesso dal depositario autorizzato
in modo da riportare tali prodotti, in applicazione dell'art. 17 del
D.M. N. 210/96, a regime di sospensione dell'accisa .
I prodotti alcolici ad accisa assolta, muniti di contrassegno di Stato,
sui quali non si richiede né la restituzione dell'accisa né
la distruzione dei contrassegni di Stato (caso di cui alla lettera
b, punto 3),capitolo C della presente relazione) destinati al trasferimento
nella comunità , dovranno, invece, essere stoccati in un area
apposita, enucleata dal deposito fiscale, dedicata ai prodotti assoggettati
ad accisa, in quanto, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del T.U. n.
504/95, nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti
prodotti alcolici ad accisa assolta.
Il deposito fiscale, sopra indicato, al fine di evitare qualsiasi
incombenza al destinatario finale (il privato che acquista via rete)
dovrà spedire la merce a depositi fiscali "logistici"
ubicati nei paesi UE, i quali potranno consegnare, assolte le incombenze
burocratiche e l'accisa(se dovuta), il prodotto al destinatario.
Naturalmente il depositario autorizzato nazionale dovrà assolvere
tutte le incombenze di natura burocratica, contabile e amministrativa
compresa la richiesta di rimborsi o il pagamento dell'accisa sulle
immissioni in consumo, nonché la gestione delle garanzie, fermo
restando l'onere per il servizio reso ai clienti interessati.
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