Un primo esame de decreto legislativo
sull'etichettatura (di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
e delle disposizioni di maggiore interesse per il settore dell'imbottigliamento
È imminente l'arrivo in Gazzetta Ufficiale di una piccola
rivoluzione per la disciplina di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari: infatti, recependo la direttiva 200/13/CE, il Governo
italiano con apposito decreto legislativo interviene ancora una
volta modificando ed aggiornando il testo normativo base in questo
settore costituito dal decreto l.vo n. 109/1992.
Mentre scriviamo (fine marzo 2003) infatti le competenti Commissioni
parlamentari stanno sottoponendo il testo predisposto dal Governo
a un ultimo esame e pertanto non sono da escludere modifiche dell'ultimo
momento, anche se per la gran parte le nuove disposizioni resteranno
quelle che qui ci accingiamo a commentare.
Riteniamo perciò comunque utile per gli operatori del settore
del confezionamento alimentare questo primo approccio all'analisi
della nuova disciplina.
Il campo di applicazione
Seguendo l'ordine dell'articolato appare metodologicamente opportuno
tener presenti in primo luogo i confini ovvero il campo di applicazione
della normativa.
L'art. 1 del nuovo decreto così recita:
Art. 1. Campo di applicazione.
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto l.vo 27 gennaio 1992, n. 109
è sostituito dal seguente:
1. L'etichettatura dei prodotto alimentari, destinati
al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto
al successivo articolo 17, nonché la loro presentazione e
la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto;
tuttavia le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate
nelle collettività e in altri esercizi pubblici, devono riportare
la specifica denominazione di vendita " acqua potabile trattata"
o " acqua potabile trattata e gassata" se è stata
addizionata di anidride carbonica.
Appare dunque evidente che, anche con il nuovo testo, resta confermato
il vecchio campo di applicazione della normativa in questione, sia
pure con la novità dell'inserimento di una particolare prescrizione
riguardo al momento di "somministrazione" - e non
di vendita commerciale, è il caso di ribadire - relativamente
alle "acque idonee al consumo umano non preconfezionate"
quando siano "somministrate nelle collettività e
negli altri esercizi pubblici".
In pratica per tali acque la nuova disposizione si preoccupa di
vincolare la denominazione di vendita imponendo, alternativamente,
quella di "acqua potabile trattata" o quella di
"acqua potabile trattata e gassata".
Pubblicità e finalità
dell'etichettatura
Decisamente rinnovato risulta invece il testo dell'art. 2 del decreto
l.vo n. 109/1992, laddove già lo stesso titolo originario
"pubblicità" è stato sostituito con quello
di "Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari".
Art. 2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari
1. L'art. 2 del decreto l.vo 27 gennaio 1992, n. 109 è sostituito
dal seguente:
Art. 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione
sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione
del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del
prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità,
sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,
sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di
fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà
che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche
particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono
caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a
prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare
a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie
relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati
ad un'alimentazione particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per
la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Particolarmente importante ci sembra l'innovazione introdotta in
sede di punto d) laddove il divieto di vanteria di "azioni
terapeutiche", già presente pure nel testo originario,
viene riproposto ma con l'eliminazione
dell'espressione "che esso non possiede"
(presente invece nel vecchio testo dell'art. 2 medesimo).
La modifica non è di poco conto in quanto dalla precedente
formulazione si poteva essere indotti a desumere una qualche legittimazione
per forme di vanto pubblicitario o di allusione a
effetti terapeutici del prodotto alimentare sia pure
subordinandola alla dimostrazione della effettiva sussistenza di
tali qualità medicamentose o, meglio, alla mancata dimostrazione
contraria da parte degli organi di vigilanza sanitaria.
In pratica vi era il rischio concreto che le vanterie medicamentose
più spudorate, e per ciò stesso di più difficile
confutazione, venissero persino agevolate da parte del testo normativo.
Con la nuova formulazione invece ci sembra più corretto e
inevitabile concludere che tali evocazioni terapeutiche, in sede
di etichettatura (o anche presentazione e/o pubblicità),
potranno essere legittimamente praticate solo riportando (ove possibile
e ammesso) il prodotto sotto il regime giuridico dei prodotti "
destinati a un'alimentazione particolare" (decreto l.vo
n. 111/1992).
Indicazioni obbligatorie
per i prodotti preconfezionati
Nessuna particolare osservazione richiede l'integrazione dell'art.
3 del decreto l.vo n. 109/1992 del quale ci si limita a riportare
il testo e che in effetti si inserisce nel discorso di attualità
circa la "tracciabilità" dei prodotti alimentari:
Art. 3. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5 bis. Con decreto del ministro delle Attività produttive
e del ministro delle Politiche agricole e forestali sono definite
le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria
della dicitura di cui al comma 1, lettera m).
Denominazione di vendita
L'art. 4 del nuovo decreto interviene ad integrare l'art. 4 del
decreto l.vo n. 109/1992 introducendo l'obbligo di individuare con
la specifica "denominazione di vendita definita" (espressione
quest'ultima che individua le denominazioni di vendita imposte in
forza di legge e che quindi, in tal senso, si possono definire
legali) le sostanze che si inseriscono
come ingredienti in un prodotto alimentare a composizione complessa:
Art. 4.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 è integrato dal seguente comma:
6. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita
definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati
con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti
dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia
nella denominazione di vendita e nell'etichettatura
in generale del prodotto finito, può essere riportato il
solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.
Designazione
degli aromi
Nessuna particolare difficoltà interpretativa ugualmente
presenta l'integrazione fornita dall'art. 6 al testo originario
del decreto l.vo n. 109/1992 in materia di "aromi", così
stabilendo:
Art. 6. Designazione degli aromi.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 sono aggiunti i seguenti commi:
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina,
utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei
prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti
del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente
dopo il termine "aroma".
5. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali
figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione può essere
effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi",
con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".
6.Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione
del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente
dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente
menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo
della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato
di caffeina". Tale menzione è seguita, tra parentesi
e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo
14,
dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 mL.
7. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle bevande a base
di caffè, di tè, di estratto di caffè o di
estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga
il termine "caffè" o "tè".
Quantità
Neppure presenta particolari difficoltà interpretative il
testo dell'art. 7 con cui si
modifica parzialmente quello dell'art. 9 del decreto n. 109/1992
disciplinante l'indicazione della "quantità", infatti
così dispone:
Art. 7. Quantità.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella
definita dall'articolo 2 del decreto legge 3 luglio 1976, n. 451
convertito dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della
legge 25 ottobre 1978, n. 690 e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.
Termine minimo di conservazione
Il testo del nuovo art. 8
del decreto riformula, sia pure con sostanziale coincidenza
di nozioni rispetto al vecchio testo, la disciplina della formulazione
del "termine minimo di conservazione".
In primo luogo balza in evidenza che si è voluto sdoppiare
ancora più palesemente questo istituto rispetto a quello
affine della "data di scadenza" (infatti per quest'ultimo
viene introdotto l'apposito articolo 10 bis). Il tutto in questi
termini:
Art. 8 Termine minimo di conservazione
1. L' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 è sostituito dal seguente:
Art. 10.Termine minimo di conservazione
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla
quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche
in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la
dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando
la data contiene l'indicazione del giornoo con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi,
seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione
in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti
di cui all'articolo 10 bis, è determinato dal produttore
o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo
venditore stabilito nell'Unione Europea, ed è apposto sotto
la loro diretta responsabilità.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione
in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può
essere espresso:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari
conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili
per più di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura
del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione
del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei
casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme
specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione
delle condizioni di conservazione.
5. L'indicazione della data del termine minimo di conservazione
non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano
stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti
analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti
analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti,
i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva
nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93,
2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in
volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande
alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore
a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro
natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla
fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri
e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
Dall'esame dell'ampio articolato si possono evidenziare i seguenti
principi di carattere generale:
1) in primo luogo viene affermato il generale principio secondo
cui il "termine minimo di conservazione" resta
affidato alla libera (e responsabile) determinazione del "produttore
o
confezionatore o, nel caso di prodotti importati,
primo
venditore stabilito dell'Unione Europea";
2) quindi l'ulteriore importante regola secondo cui le "modalità
per la corretta conservazione"del prodotto diventano esse
stesse indicazioni "obbligatorie" sia nei casi
in cui così imponga una specifica disposizione di legge sia
nel caso in cui da quelle condizioni direttamente dipenda l'ampiezza
del termine minimo di conservazione;
3) indirettamente, ovvero dalla mancanza di un espresso divieto
in tal senso, resta ribadita la liceità di vendita oltre
la data del termine minimo di conservazione.
Naturalmente valgono in questo caso le regole generali di responsabilità
circa eventuali anomalie o difetti che il prodotto presenti una
volta superato il termine minimo di conservazione.
In pratica, a nostro giudizio, da quel momento cessa
la garanzia di qualità da parte del fabbricante
e la stessa passa a carico del rivenditore.
Data di scadenza
Novità di particolare rilievo è rappresentata dalla
riformulazione dell'istituto giuridico della "data di scadenza",
alla quale il nuovo decreto dedica un autonomo articolo (art. 9),
in luogo del semplice comma di cui al vecchio testo.
Infatti così stabilisce:
Articolo 9.Data di scadenza
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 è aggiunto il seguente articolo:
Articolo 10 bis - Data di scadenza
1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal
punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve
tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione
è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta
dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data
stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine e in forma chiara,
il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione
delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento
alla temperatura in funzione della quale è stato determinato
il periodo di validità.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, nonché
per le carni fresche e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti
dei ministri delle Attività produttive e delle Politiche
agricole e forestali di concerto con il ministro della Salute, sulla
base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte Uht e sterilizzato a lunga conservazione,
la data di scadenza è determinata con decreto dei ministri
delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali
di concerto con il ministro della Salute, sulla base della evoluzione
tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente
decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa
alla durabilità del latte.
5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data
di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla
confezione.
L'analisi del nuovo testo presenta
uno spunto di particolare delicatezza nel collegamento tra la data
di scadenza e il concetto del "pericolo per la salute umana":
in pratica l'obbligo di apporre la data di scadenza è subordinato:
a) non solo alla circostanza che si tratti di prodotti "rapidamente
deperibili dal punto di vista microbiologico";
b) ma anche all'ulteriore condizione che si tratti di prodotti che
"possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la
salute umana".
In effetti è di estrema delicatezza
individuare i prodotti che siano a rischio di "rapida
deperibilità dal punto di vista microbiologico"
al punto tale che gli stessi diventano pericolosi per la salute
del consumatore "dopo breve tempo": in realtà
determinare in concreto questo "breve tempo" costituisce
esercizio quanto mai difficoltoso e incerto.In realtà nulla
è stato ulteriormente precisato su come individuare questa
categoria di prodotti e riteniamo che, salvo i casi in cui sia lo
stesso legislatore ad imporre la data di scadenza per determinate
tipologie alimentari, questa individuazione possa e debba avvenire
sotto la responsabilità del produttore/confezionatore.
Certamente però per costui potrà costituire un utile
strumento normativo di riferimento il D.M. 16 dicembre 1993 in cui
sono stati fissati i criteri di individuazione delle sostanze
alimentari deteriorabili la
cui analisi microbiologica è soggetta al regime giuridico
della "ripetizione di analisi"
(art. 4 del decreto l.vo n. 123/1993) in luogo di quello generale
della "revisione di analisi".
Va poi segnalata una particolare disposizione per il settore lattiero-caseario
in sede dei commi 3 e 4 dell'articolo in esame.
Infatti il comma 3 prevede che, tra gli altri, per i prodotti lattieri
freschi, per i formaggi freschi i ministri delle Attività
produttive e delle Politiche agricole e forestali (di concerto con
il ministro della Salute) hanno la facoltà di determinare,
ovvero di imporre autoritativamente, la data di scadenza "sulla
base della evoluzione tecnologica e scientifica".
È del tutto evidente che proprio il fatto di aver previsto
espressamente una tale facoltà per le Autorità ministeriali
sta a significare, senza ombra di equivoco, che, fuori da questa
ipotesi, per tutti i prodotti alimentari in generale, ivi compresi
quelli lattiero-caseari, e per gli stessi "prodotti lattieri
freschi e formaggi freschi" (ai quali ultimi la deroga
espressamente si riferisce), in linea di principio vi è
libertà da parte del produttore di autodeterminare la
data di scadenza di questi prodotti.
Il comma 4 poi prende in considerazione il latte alimentare,
rispetto al quale stabilisce espressamente che, fatta eccezione
per il latte Uht e per il latte sterilizzato a lunga conservazione,
per tutti gli altri tipi di latte alimentare (in pratica: il latte
pastorizzato in tutte le sue molteplici versioni) saranno i ministri
delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali
(di concerto con il ministro della Salute) a fissare d' autorità
la data di scadenza sia pure
determinandola sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
Per fare definitiva chiarezza sulla tormentata problematica giuridica
relativa alla disciplina sulla durabilità del latte alimentare
lo stesso comma opportunamente precisa che "con l'entrata
in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa
disposizione relativa alla durabilità del latte":
il che sta a determinare, a nostro giudizio, che con l'entrata in
vigore di queste nuove disposizioni sull'etichettatura, salvo che
non ci sia la contestuale emanazione di questi decreti ministeriali,
si registrerà una fase di regime libero (ovvero: rimesso
alla libera e responsabile scelta del produttore) in tema di individuazione
della data di scadenza per il latte alimentare pastorizzato nelle
sue diverse tipologie.
Va rimarcato infine il divieto di vendita
per le confezioni alimentari "scadute".
A tale proposito ricordiamo che il termine vendita adoperato
dalla normativa deve essere inteso in senso giuridico stretto con
esclusione dell'attività di somministrazione.
Questa nostra soluzione si lega:
a) non solo al dato linguistico formale;
b) ma anche alla ratio della normativa, che vuole bloccare
la distribuzione al consumo di una sostanza alimentare di estrema
deperibilità ed al contempo di difficile verificabilità
nella sua condizione di conservazione proprio per l'ostacolo frapposto
dal materiale di confezionamento alla verifica organolettica diretta
da parte del rivenditore in primo luogo oltre che del suo acquirente.
In pratica, nel caso della somministrazione, proprio la natura e
le modalità dell'attività del somministratore consentono
e comportano che costui possa (e debba) rendersi conto dell'effettivo
stato di buona conservazione o meno dell'alimento che
si accinge a somministrare ovvero a impiegare per la elaborazione
di ulteriori e più complesse pietanze;
c) una conferma, indiretta ma
inequivoca, in tal senso è data dalla mancata prescrizione
dell'obbligo di indicare la data di scadenza (e lo stesso termine
minimo di conservazione) nel caso della vendita al dettaglio di
alimenti sfusi (e quindi privi dell'intralcio del materiale di confezionamento)
nonché nel caso della fornitura di sostanze alimentari, anche
preconfezionate, a favore di artigiani e/o comunque di addetti alla
ulteriore loro lavorazione (art. 17 del decreto l.vo n. 109/1992)
e quindi nei confronti di soggetti posti nella stessa condizione
di agevole verificabilità del prodotto così come accade
per il somministratore;
d) senza infine dimenticare che in realtà l'intera disciplina
sull'etichettatura, di cui al decreto l.vo n. 109/1992, vede il
somministratore, al pari del consumatore privato, come soggetto
tutelato dalla norma e non come soggetto destinatario
degli obblighi normativi, essendo invece questi ultimi rivolti esclusivamente
al produttore e/o confezionatore nonché all'operatore commerciale
rivenditore del prodotto alimentare.
Sede dello stabilimento
Il nuovo testo decretizio continua con la disposizione dell'art.
10 che, modificando integralmente il preesistente comma
1 dell'art. 11 originario, fornisce una nuova regolamentazione nel
merito dell'obbligo di indicazione della "sede dello stabilimento"
di produzione o di confezionamento del prodotto alimentare,
così disponendo:
Art. 10.Sede dello stabilimento
1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 è sostituito dal seguente:
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione
o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma I, lettera f,
può essere omessa nel caso di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già
indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma I, lettera
e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita
tal quali in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.
La nuova disposizione in pratica si segnala essenzialmente:
a) per l'esclusione del preesistente caso di esonero di cui al vecchio
punto c)
(prodotti destinati ad altri Paesi), mentre al suo posto
viene introdotta altra ipotesi
di esonero già anticipato dalla circolare del Ministero per
le Attività produttive del 2 agosto
2001, n. 167;
b) infatti si prevede che la cd. bollatura
sanitaria - ovvero l'apposizione
di un bollo contenente gli estremi del decreto di riconoscimento
di idoneità sanitaria rilasciato in base alle normative nazionale
e/o comunitarie - valga già di per sé ai fini della
identificazione dello stabilimento di produzione.
Lotto dei prodotti
Nessuna significativa innovazione si registra in realtà in
materia di disciplina della indicazione del lotto di produzione
rispetto al quale in tal modo stabilisce l'art. 11 del nuovo
decreto:
Art. 11.Lotto dei prodotti
1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 le parole "con la menzione del giorno, del mese
e dell'anno" sono sostituite dalle parole "con la menzione
almeno del giorno e del mese".
In pratica il caso di esonero di cui al suddetto comma 7, ovvero:
di equiparazione delle altre date rispetto all'individuazione del
lotto di produzione, viene ricondotto a tutte le ipotesi di indicazione
del giorno e del mese, senza necessità di riferimento
anche all'anno (contrariamente a quanto aveva previsto la originaria
disposizione).
Imballaggi globali
Viene quindi integrato l'art. 14 del testo originario, intitolato
alle Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie
dei prodotti preconfezionati, cui viene aggiunto un comma ottavo
dal seguente contenuto:
Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore,
contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni
prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni
dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non
siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione
dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione
o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più
breve.
Disposizione questa che non presenta alcuna difficoltà interpretativa.
Prodotti
sfusi
Profondamente riorganizzato è quindi il testo dell'art. 16
del decreto n. 109/1999 in materia di "prodotti sfusi"
. Infatti nello stesso vengono riorganizzate anche le indicazioni
speciali, assenti nel testo originario, in materia di cartello
unico per i prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria
e gastronomia.
Ugualmente innovazioni riguardano l'indicazione della percentuale
di glassatura ed i prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati
ad essere venduti a pezzi o alla rinfusa.
Il tutto rifluisce nel seguente testo:
Art. 13. Prodotti sfusi
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 è sostituito dal seguente:
Art. 16
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti
previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati,
i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente
ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono
essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che
li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria
e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco
degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito
cartello tenuto ben in vista oppure su apposito registro o altro
sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente,
in prossimità dei banchi di esposizione deiprodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di
cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto
o a fianco dello stesso.
5. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti
a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito
dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma
2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo
da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
6. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita
al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare
anche solo sui documenti commerciali.
Le sanzioni
Con l'art. 16 il nuovo decreto interviene sul quadro sanzionatorio
preesistente ovvero sull'art. 18 del decreto l.vo n. 109/1992 (che
resta in vigore, tranne che per il suo comma 4) e con l'introduzione
del seguente ulteriore comma:
Art. 16.Sanzioni
1. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento
e Bolzano competenti per territorio.
2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109.
La disposizione del comma 1 in realtà prende atto della
competenza regionale in materia
di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 18 del decreto n. 109/1992.
Va segnalato però, a questo punto, che sarà (se nel
frattempo non si è già provveduto in fase di promulgazione
del nuovo decreto apportando le opportune modifiche) necessario
ritoccare lo stesso art. 18 nel punto in cui prevede ancora una
sanzione per la violazione del vecchio testo del comma 7 dell'art.
10 (vendita di confezioni alimentari oltre la data di scadenza),
in quanto la stessa infrazione oggi è prevista dal comma
3 dell'art. 10 bis. Pertanto, se non si provvederà all'aggiornamento
dell'art. 18 su tale specifico punto, si registrerà il risultato
di una assenza di sanzione per la vendita delle confezioni
alimentari scadute.
Norme transitorie
Il decreto l.vo si conclude con l'art. 17 riportante la opportuna
quanta necessaria disposizione transitoria:
Art. 17.Norme transitorie
1. È consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati
fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti
di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni
del presente decreto.
É evidente che le date del 30 giugno 2003 e del 30 giugno
2004 saranno opportunamente variate nel testo finale in considerazione
della data di pubblicazione del nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Avv. Carlo Correra