DOSSIER
per
gentile concessione della redazione di:
IMBOTTIGLIAMENTO
RIVISTA DELL'INDUSTRIA ENOLOGICA - DELLE BEVANDE
E DEI LIQUIDI ALIMENTARI
edito da

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GUIDA
ALL’ETICHETTATURA PER LA
VENDITA DEI DISTILLATI IN
NUOVA ZELANDA
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Per
giungere all’armonizzazione delle norme trans-Tasmaniane, l’Autorità
dell’alimentazione dell’Australia Nuova Zelanda (Australia New Zealand
Food Authority) ha promulgato una nuova norma relativa ai superalcolici
Introduzione
Il
Codice congiunto Australia Nuova Zelanda delle norme relative all’alimentazione
(Joint Australia New Zealand Food Standards Code) è entrato
in vigore l’8 febbraio 2001 e la sua applicazione diventerà obbligatoria
dal 20 dicembre 2002 dopo un periodo di transizione di due anni. Il
codice riguarderà tutte le parti coinvolte nella produzione, distribuzione
e vendita di distillati in Nuova Zelanda.
Attualmente
sono in vigore le Norme relative all’alimentazione (Food Regulations)
del 1984. I produttori e gli importatori possono scegliere se ottemperare
alle Norme di cui sopra o al Codice congiunto.
Inoltre
in base alla Legge trans-Tasmaniana di mutuo riconoscimento del 1977
(Trans-Tasman Mutual Recognition Act 1997 (TTMRA)) le bevande
alcoliche prodotte o importate in Nuova Zelanda che soddisfano le
norme di legge ivi previste, possono anche essere vendute in Australia
e viceversa.
Questo
documento è solo una guida. Esso si propone di aiutare i lettori a
capire le nuove norme di etichettatura per la vendita dei superalcolici
in Nuova Zelanda a partire dal 2002. Sono anche comunicati gli elementi
essenziali delle procedure applicative per i prodotti non conformi.
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Le
autorità competenti
Il
Ministero della Sanità e gli ufficiali sanitari hanno l’obbligo
e l’autorità per amministrare la legislazione sugli alimenti.
La Commissione del commercio, l’Autorità di gestione del rischio
ambientale (ERMA) e il Comitato consultivo sugli alcolici
(Alcohol Advisory Council , ALAC) possono a loro volta
essere coinvolti.
Per
quanto riguarda il controllo e l’imposizione delle norme di
etichettatura, il Ministero della Sanità ha l’autorità di:
- rimuovere
un bene dal mercato;
- ordinare
l’osservanza;
- portare
in giudizio persone fisiche e aziende. Per esempio la Corte
Distrettuale, in base alla Sezione 10: “Etichettatura e confezionamento
ingannevoli”, può multare una persona fisica fino a 5.000
dollari e un’azienda fino a 20.000 dollari;
- in
base alla Sezione 28 (Sanzione generale), una sanzione generale
è prevista nei casi per i quali non è indicata una sanzione
specifica che prevede la reclusione fino a 3 mesi o una multa
non superiore a 500 dollari.
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Norme
applicabili alla vendita dei superalcolici
La
Legge sugli alimenti del 1981
(The Food Act 1981)
|
Si
propone di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori,
proibisce l’etichettatura e la pubblicità ambigua, definisce
i poteri di imposizione e gli illeciti e stabilisce le pene
per i casi di mancato rispetto della legge.
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La
Legge sulla correttezza commerciale del 1986(The Fair Trading
Act 1986)
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Ci
si può appellare a questa Legge, se un prodotto e la sua etichetta
sono falsi, travisano l’informazione o ingannano il consumatore
in qualsiasi modo mediante pubblicità o prezzo.
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La
Legge sulla vendita dei beni
(The Sale of Goods Act)
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La
Legge stabilisce che i beni devono essere di qualità buona e
mercantile.
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La
Legge di riforma dei pesi e delle misure del 1991
(The Weights and Measures Amendment Act 1991)
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Specifica
la dichiarazione del contenuto netto di una confezione e il
fatto che ogni peso o misura dichiarati devono essere accurati.
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La
Legge sulle sostanze pericolose
e i nuovi organismi (Hazardous Substances and
New Organisms
Act 1996)
|
Questa
Legge incorpora la norma sui beni pericolosi (Dangerous Goods
Act). Siccome essa è applicabile quando in uno stesso luogo
sono immagazzinate grosse quantità (produzione o vendita al
dettaglio), le singole bottiglie di distillato sono esentate.
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Le
direttive
nazionali sulla denominazione, la confezione e il commercio
delle bevande alcoliche (The National Guidelines On the Naming,
Packaging and Merchandising of Alcoholic Beverages)
|
Amministrate
dal Comitato consultivo sugli alcolici (Alcohol Advisory
Council), le Direttive definiscono regole volontarie per
i produttori, i fornitori, e i venditori di bevande alcoliche,
specialmente per quanto riguarda la difesa dei minori da pubblicità
ad essi diretta e per rendere minimi i danni provocati dall’abuso.
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Le
norme di etichettatura degli alcolici
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Il
Codice congiunto Australia Nuova Zelanda delle norme relative all’alimentazione
definisce per tutte le bevande alcoliche vendute nel paese le seguenti
norme di etichettatura:
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Indice
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Parte
1.2.1
|
Applicazione
dell’etichettatura e di altre informazioni
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Parte
1.2.2
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Norme
di identificazione degli alimenti
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Parte
1.2.4
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Etichettatura
degli ingredienti
|
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Parte
1.2.5
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Indicazione
della data
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Parte
1.2.9
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Leggibilità
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Parte
1.5.2
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Etichettatura
degli alimenti geneticamente modificati
|
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Parte
2.7.1
|
Etichettatura
delle bevande alcoliche
|
|
Parte
2.7.5
|
Alcolici
|
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NB: l’Autorità dell’alimentazione
dell’Australia Nuova Zelanda sta esaminando una proposta (Istanza
418 Etichettatura degli alcolici Duty Free) relativa
ai superalcolici e liquori venduti nei duty free shop
per renderli esenti da:
- norma
relativa all’etichettatura con nome e indirizzo in Nuova Zelanda
e Australia del distributore (norma 1.2.2);
- obbligo
di indicare le informazioni relative ai bicchieri standard
contenuti nella confezione (norma 2.7.1).
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Le
norme fondamentali
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Norma
alimentare
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Obblighi di etichettatura
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Superalcolici
|
Bevande
pronte(RTD)*
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Parte
1.2.1
|
Disposizioni
relative all’applicazione di etichettatura e di altre informazioni |
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Parte
1.2.2
|
Nome
dell’alimento. Ci deve essere una dichiarazione
o descrizione relativa alla natura del prodotto, per esempio
“gin”, “whisky”, e “bevanda alcolica generica”.
Nome
e indirizzo del produttore, confezionatore,
venditore o importatore. Via, numero, località in Nuova Zelanda
o Australia. La casella postale non è sufficiente.
Identificazione
del lotto è richiesta nel caso si renda
necessario un richiamo del prodotto; tuttavia l’indicazione
della data e l’indirizzo della ditta sono sufficienti.
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x
x
x
|
x
x
x
|
|
Parte
1.2.4
|
Elenco
degli ingredienti. Esenzione per superalcolici
e liquori di gradazione alcolica >37% v. Per le bevande pronte
(RTD), è necessario un elenco in ordine decrescente in base
al peso, che includa gli additivi alimentari. Non è necessario
elencare l’acqua.
|
N/a
|
x |
|
Parte
1.2.5
|
Indicazione
della data. Ci deve essere un termine
minimo di conservazione o una data di scadenza se il prodotto
non ha una durata uguale o superiore a due anni. Questa norma
è applicabile alle bevande pronte (RTD) e a certi tipi di liquore
di bassa gradazione, per esempio quelli a base di panna.
|
N/a
|
x |
|
Parte
1.2.9
|
Leggibilità.
Le etichette devono essere evidenti, essere scritte in inglese
ed avere uno sfondo contrastante con la scritta.
|
x
|
x
|
|
Parte
1.5.2
|
Modificazione
genetica. I distillati e le bevande
pronte (RTD) sono esenti. Fanno eccezione e devono essere etichettati
i prodotti per i quali si trova nel prodotto finale 1% o più
di DNA o di proteine geneticamente modificate.
|
x
|
x
|
|
Parte
2.7.1
|
Etichettatura
relativa al numero di bicchieri standard. Tutte
le bevande alcoliche devono riportare una dichiarazione relativa
al numero di bicchieri standard contenuti nella confezione,
a eccezione dei prodotti confezionati prima del 22 dicembre
2000.
Dichiarazione
del contenuto di alcol. La dichiarazione
deve essere nella forma di % alcol in volume o similare con
una accuratezza di ±0,5%.
|
x
x
|
x
x
|
|
Parte
2.7.5
|
Contenuto
minimo di alcol. I superalcolici devono
contenere almeno il 37% di alcol in volume.
Indicazioni
geografiche. Il whisky scozzese venduto
in Nuova Zelanda deve contenere almeno il 40% v/v di alcol.
|
x
x
|
N/a
N/a
|
| *Bevande
pronte (RTD), alcolici/prodotti miscelati e bevande alcoliche
di recente sviluppo che non sono conformi alle norme contenute
nella Parte 2.7 sono considerati “alimenti miscelati”. In generale,
sono anche applicabili Parti relative ad altri prodotti cioè Parte
2.6 (bevande non alcoliche). |
Norma
1.2.1
Disposizioni relative all’applicazione
di etichettatura e di altre informazioni
Scopo
Questa
Norma presenta le norme generali relative all’applicazione di etichettatura
e di altre informazioni contenute nella Parte 1.2 e le norme specifiche
di etichettatura e di informazione relative a certi alimenti nel Capitolo
2 di questo Codice. Le Norme relative ai prodotti alimentari (Food
Product Standard) nel Capitolo 2 possono imporre la necessità
di etichettatura e di informazioni aggiuntive per specifiche categorie
di alimenti.
(omissis)
Norma
1.2.2:
Norme di identificazione degli alimenti
Scopo
Questa
Norma richiede l’inserimento di talune informazioni nell’etichetta
di un alimento al fine di identificarlo. Le etichette di una confezione
di un alimento destinato alla vendita al dettaglio, a eccezione di
quanto previsto nella Norma 1.2.1 devono comprendere, in aggiunta
alle informazioni prescritte in questa Norma, le informazioni prescritte
altrove nella Parte 1.2 di questo Codice.
1.
Nome dell’alimento
(1)L’etichetta
di una confezione dell’alimento deve comprendere -
(a)il
nome prescritto dell’alimento, nei casi in cui il nome di un alimento
è dichiarato in questo codice deve essere un nome prescritto; e
(b)in ogni altro caso, un nome o una descrizione dell’alimento sufficienti
a indicare la vera natura dell’alimento.
(2)Ai
fini del paragrafo (1)(b), le definizioni di certi alimenti come presentate
nel Capitolo 2 di questo Codice, non costituiscono di per sé definizioni
del nome dell’alimento.
2.
Identificazione del lotto
L’etichetta
di una confezione dell’alimento deve comprendere l’identificazione
del lotto, a meno che l’alimento sia -
(a)
una porzione monodose di gelato o di dolciume a base di gelato;
(b) in piccole confezioni, e le confezioni all’ingrosso e il contenitore
all’ingrosso in cui l’alimento è immagazzinato o esposto per la
vendita includano l’identificazione del lotto.
3.
Nome e indirizzo del fornitore
L’etichetta
di una confezione dell’alimento deve comprendere il nome e l’indirizzo
commerciale in Australia o Nuova Zelanda del fornitore dell’alimento.
Norma
1.2.4:
Etichettatura degli ingredienti
Scopo
Questa
Norma presenta specifiche disposizioni per l’etichettatura e la denominazione
di ingredienti e di ingredienti composti.
1.
Interpretazione
Ingrediente
composto: ingrediente di un alimento che è esso stesso costituito
di due o più ingredienti.
Ingrediente: qualsiasi sostanza, incluso un additivo alimentare,
usato nella preparazione, produzione o trattamento di un alimento.
2.
Necessità della dichiarazione degli ingredienti
L’etichetta
su una confezione dell’alimento deve comprendere una dichiarazione
degli ingredienti a meno che:
(a)
l’alimento sia etichettato con il nome dell’alimento che sarebbe
altrimenti costituito da quegli ingredienti presenti nell’elenco
degli ingredienti; oppure
(b) l’alimento sia una bevanda alcolica regolamentata nella Parte
2.7 di questo Codice; oppure
(c) l’alimento sia contenuto in una piccola confezione; oppure
(d) l’alimento sia latte liquido e prodotti del latte, panna e prodotti
della panna, venduto in bottiglie di vetro con nessun’altra etichetta
oltre quella sul tappo.
3.
Lista degli ingredienti da elencare nella dichiarazione
Una
dichiarazione degli ingredienti deve elencare ogni ingrediente nell’alimento
a meno che l’ingrediente sia:
(a)
un ingrediente di un aroma come definito in Allegato 5 della
Norma 1.3.1; oppure
(b) un ingrediente volatile che è completamente rimosso durante
la lavorazione; oppure
(c) acqua aggiunta nel caso che –
(i)
l’acqua sia aggiunta per ricostituire ingredienti disidratati
o concentrati;
(ii)l’acqua sia parte di brodo, salamoia o sciroppo che è dichiarato
nell’elenco degli ingredienti o sia parte del nome dell’alimento;
oppure
(iii) l’acqua costituisca meno del 5% dell’alimento finale; oppure
(d)
una sostanza usata come coadiuvante tecnologico in accordo con la
Norma 1.3.3
4.
Ingredienti da elencare per nome comune, descrittivo o generico
Gli
ingredienti devono essere inseriti nella dichiarazione degli ingredienti
usando:
(a)
il nome comune dell’ingrediente; oppure
(b) un nome che descriva la vera natura dell’ingrediente; oppure
(c) laddove applicabile, un nome generico presente nella tabella
allegata a questo articolo (omissis).
5.
Ingredienti da elencare in ordine decrescente in funzione del peso
(1)
Gli ingredienti devono essere elencati nella dichiarazione degli ingredienti
in ordine decrescente in funzione del peso, eccettuato:
(a)
il caso in cui un ingrediente disidratato o concentrato è ricostituito
durante la preparazione, la produzione o il trattamento dell’alimento,
nel quale caso, la posizione di tale ingrediente nell’elenco degli
ingredienti può essere determinata dal peso dell’ingrediente prima
della concentrazione o disidratazione; e/o
(b) il caso in cui un alimento concentrato o disidratato è destinato
ad essere ricostituito secondo le istruzioni, nel quale caso, gli
ingredienti possono essere elencati in ordine decrescente di proporzione
in peso nel prodotto ricostituito, a patto che sia chiaro che gli
ingredienti sono elencati nell’ordine del loro peso dopo la ricostituzione;
e/o
(c) l’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili, che devono essere
dichiarati secondo il comma 5(2); e/o
(d) gli ingredienti composti, che devono essere dichiarati secondo
l’articolo 6.
|
Nota:
La dichiarazione degli ingredienti
può recare la dicitura, per esempio, ‘ingredienti dopo ricostituzione’
per rendere chiaro che gli ingredienti sono dichiarati nel
loro ordine di peso dopo ricostituzione.
|
(2)
L’acqua aggiunta o un ingrediente volatile devono essere elencati
nella dichiarazione degli ingredienti immediatamente dopo l’ingrediente
con il più vicino peso superiore all’atto dell’impiego, ma dovrà essere
calcolato in accordo con il peso all’atto dell’impiego dell’acqua
aggiunta o dell’ingrediente volatile meno l’ammontare di tale ingrediente
che è rimosso e/o usato per la ricostituzione degli ingredienti disidratati
o concentrati durante la preparazione, la produzione o il trattamento
dell’alimento.
6.
Dichiarazione degli ingredienti composti
(1)
Un ingrediente composto deve essere elencato nella dichiarazione degli
ingredienti -
(a) ad
eccezione del caso degli alimenti regolamentati nella Norma 2.9.2,
elencando l’ingrediente composto con il suo nome nell’appropriata
posizione della dichiarazione degli ingredienti, ed elencando i
suoi ingredienti in accordo con il comma (2); oppure
(b) elencando tutti gli ingredienti dell’ingrediente composto separatamente
come se essi fossero ingredienti dell’alimento finale.
(2)
Ad eccezione del caso di una bevanda alcolica come specificato nella
Parte 2.7 di questo Codice, gli ingredienti di un ingrediente composto
devono essere dichiarati elencandoli entro parentesi dopo il nome
dell’ingrediente composto, in ordine decrescente di peso all’atto
dell’impiego nell’ingrediente composto come è specificato nella tabella
allegata a questo articolo.
Tabella
allegata all’Articolo 6
|
Quantità
dell’ingrediente composto nell’alimento
|
Ingredienti
dell’ingrediente composto che devono essere inclusi nella
dichiarazione degli ingredienti
|
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5%
o più
|
tutti
gli ingredienti
|
|
meno
del 5%
|
salvo
quanto all’articolo 4 della Norma 1.2.3 , tutti gli
additivi alimentari nell’ingrediente composto nel caso in
cui l’additivo alimentare svolga una funzione tecnologica
nell’alimento finale
|
7. Dichiarazione degli ingredienti alternativi
Quando
la composizione di un alimento può essere soggetta a piccole variazioni
con la sostituzione di un ingrediente con uno che svolge una funzione
simile, la dichiarazione degli ingredienti può elencare entrambi gli
ingredienti in modo che appaia chiaramente che si tratta di ingredienti
alternativi o sostitutivi.
8.
Dichiarazione degli additivi alimentari
(1)
Gli additivi alimentari devono essere dichiarati in in accordo con
le disposizioni di etichettatura degli ingredienti contenute in questa
Norma.
(2)
Quando un additivo deve essere dichiarato e può essere classificato
in una delle categorie di additivi elencate in Allegato 1
di questa Norma, l’additivo deve essere dichiarato con il nome di
tale categoria seguito dal nome specifico dell’additivo o dal numero
di codice tra parentesi, come indicato in Allegato 2 di questa
Norma.
(3)
Il comma (2) non si applica alla dichiarazione del nome opzionale
di categoria ‘enzima’.
(4)
Quando un additivo può essere classificato in più di una categoria,
deve essere usato il nome della categoria più appropriata.
(5)
Un additivo alimentare che non può essere classificato in alcuna delle
categorie specificate in Allegato 1 deve essere elencato nella
dichiarazione degli ingredienti con l’uso del suo nome prescritto.
(6)
Fatto salvo il comma (9), quando un aromatizzante è aggiunto o è usato
in un alimento come ingrediente, deve essere elencato nella dichiarazione
degli ingredienti con -
(a)la
parola ‘aromatizzante’ o ‘aroma’; oppure
(b)un nome o una descrizione più specifica dell’aromatizzante.
(omissis)
(9)
Quando la caffeina è aggiunta a un alimento deve essere dichiarata
nell’elenco degli ingredienti come caffeina.
|
Nota
editoriale:
Ai fini del comma 8(3), gli
enzimi devono essere dichiarati con il nome di categoria ‘enzima’
e non dichiarando specificamente il nome dell’enzima.
|
9. Dichiarazione delle vitamine e dei minerali
Quando
una vitamina o un minerale è aggiunto a un alimento, la vitamina o
il minerale possono essere dichiarati in accordo con l’articolo 8
di questa Norma usando il nome di categoria ‘vitamina’ o ‘minerale’.
Norma
1.2.5:
Indicazione della data su alimenti confezionati
Scopo
Questa
Norma prescrive un sistema per l’indicazione della data per gli alimenti
confezionati e la forma con la quale la data deve essere indicata
su essi stessi. La Norma dispone che gli alimenti confezionati, con
alcune eccezioni, debbano riportare l’indicazione della data, e proibisce
la vendita di alimenti confezionati dopo la data di scadenza, nei
casi in cui tale indicazione è richiesta. In particolare, l’articolo
2 di questa Norma definisce le circostanze in cui una data di scadenza
deve essere usata al posto del termine minimo di conservazione.
1.
Interpretazione
(omissis)
Termine
minimo di conservazione, in relazione a una confezione dell’alimento,
significa la data di termine del periodo durante il quale la confezione
integra dell’alimento, se conservata in accordo con le condizioni
di conservazione dichiarate, rimarrà pienamente vendibile e conserverà
ogni specifica qualità per la quale siano state fatte esplicite o
implicite asserzioni.
Data di scadenza, in relazione a una confezione dell’alimento,
significa la data che termina il periodo stimato dopo il quale, se
conservata in accordo con le condizioni di conservazione dichiarate,
la confezione integra dell’alimento non dovrà essere più consumata
per ragioni di salute e di sicurezza.
2.
Gli alimenti devono portare l’indicazione della data
(1)
A meno che sia diversamente ed esplicitamente prescritto in questo
Codice, l’etichetta su una confezione alimentare deve includere -
(a)
la data di scadenza, nei casi in cui l’alimento debba essere consumato
prima di una certa data per motivi di salute o di sicurezza; oppure
(b) nel caso in cui il paragrafo 2(1)(a) non sia applicabile, il
termine minimo di conservazione;
a
meno che -
(c)
il termine minimo di conservazione dell’alimento sia di due anni
o più; oppure
(omissis)
3.
Forma prescritta per la data
(1)
Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza devono consistere
almeno di –
(a) il giorno e il mese per i prodotti con un termine minimo di
conservazione o una data di scadenza non superiori a 3 mesi; oppure
(b) il mese e l’anno per i prodotti con un termine minimo di conservazione
o una data di scadenza superiori a 3 mesi.
(2)
Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza devono essere
espressi in forma numerica non codificata e cronologica, eccettuato
il mese, che può essere espresso in lettere.
(3)
Il giorno, mese ed anno così espressi entro il termine minimo di conservazione
o la data di scadenza devono essere distinguibili.
4.
Dichiarazione delle condizioni di conservazione
(1)
L’etichetta della confezione di un alimento deve includere una dichiarazione
delle specifiche condizioni di conservazione richieste per assicurare
che l’alimento si conserverà per il periodo specificato indicato in
-
(a)
data di scadenza; oppure
(b) termine minimo di conservazione.
(2)
Il comma 6(1) non si applica al latte liquido e ai prodotti del latte,
alla panna e ai prodotti della panna venduti in bottiglie di vetro
con nessun’altra etichetta oltre quella sul cappuccio.
5.
Unicità del sistema da usare per l’indicazione della data
(1)
Fatto salvo il disposto del comma (2), l’etichetta su una confezione
di un alimento non deve includere un sistema per l’indicazione della
data tranne quello prescritto da questa Norma.
(2)
Il comma (1) non impedisce l’aggiunta di un codice del produttore
o del confezionatore sull’etichetta di una confezione di un alimento.
Norma
1.2.9:
Norme di leggibilità
Scopo
Questa
Norma presenta disposizioni generali e specifiche sulla leggibilità
dell’etichettatura degli alimenti confezionati.
1.
Interpretazione
Corpo
del carattere: la misura dalla base alla sommità di una lettera
o di un numero.
2.
Disposizioni generali
(1)
A meno che sia diversamente ed esplicitamente permesso da questo Codice,
ogni parola, dichiarazione, espressione o motivo contenuto, scritto
o presentato in un’etichetta deve, dovunque ciò si verifichi, essere
contenuto, scritto o presentato in modo leggibile e con il necessario
rilievo in modo da permettere distinzione e contrasto con lo sfondo,
e deve essere redatto in lingua inglese.
(2)
Nel caso in cui, su un’etichetta di una confezione di un alimento
o in associazione con l’esposizione dell’alimento, sia usata una lingua
diversa dall’inglese in aggiunta alla lingua inglese, l’informazione
espressa in tale lingua non deve negare o contraddire quella riportata
in lingua inglese.
|
Nota
editoriale:
Il comma 2(1) non richiede che
l’identificazione del lotto sia presentata in lingua inglese.
|
3.
Disposizioni di leggibilità per le dichiarazioni di avvertimento
A
meno che sia diversamente prescritto da questo Codice, ogni parola,
dichiarazione, espressione o motivo contenuto, scritto o presentato
in una dichiarazione di avvertimento in una etichetta deve, dovunque
ciò si verifichi, essere contenuto, scritto o presentato-
(a)
in un corpo del carattere non inferiore a 3 mm; oppure
(b)
nel caso di una piccola confezione, in un corpo del carattere non
inferiore a 1,5 mm.
Norma
1.5.2:
Alimenti prodotti con tecnologie geniche
Scopo
La
sezione 1 di questa Norma è relativa alle disposizioni sulla salute
e la sicurezza, che regolano la vendita di alimenti prodotti con tecnologie
geniche, ad eccezione di additivi e coadiuvanti tecnologici. La Norma
proibisce la vendita e l’uso di tali alimenti a meno che gli stessi
siano compresi nella tabella allegata all’articolo 2 e rispettino
eventuali condizioni speciali ivi presentate.
L’Autorità
valuterà la sicurezza per il consumo umano di ogni alimento prodotto
con l’uso di tecnologie geniche o di tale categoria di alimenti prima
della loro inclusione nella tabella. La valutazione della sicurezza
sarà effettuata in accordo con criteri di valutazione della sicurezza
approvati dall’Autorità.
Gli
additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono prodotti con tecnologie
geniche non sono regolamentati nella sezione 1 di questa Norma. Altre
Norme in questo Codice regolamentano gli additivi e i coadiuvanti
tecnologici e dispongono una approvazione preventiva per la commercializzazione
di tali sostanze.
La
sezione 2 di questa Norma specifica le disposizioni relative all’etichettatura
e ad altre informazioni per gli alimenti, inclusi gli additivi alimentari
e i coadiuvanti tecnologici, prodotti con tecnologie geniche.
Sezione
1 – Vendita e uso di alimenti prodotti con l’uso di tecnologie geniche
1
Interpretazione
Alimento
prodotto con tecnologie geniche: un alimento che è stato derivato
o sviluppato da un organismo che è stato modificato con tecnologie
geniche;
tecnologia
genica: tecnica relativa al DNA ricombinante che altera il materiale
genetico ereditario di cellule viventi o organismi.
2
Proibizione generale della vendita e dell’uso di alimenti prodotti
con tecnologie geniche
Un
alimento prodotto con tecnologie geniche, che non sia una sostanza
regolamentata come additivo alimentare o coadiuvante tecnologico,
non deve essere venduto né usato come ingrediente o componente di
qualunque alimento a meno che sia elencato nella colonna 1 della Tabella
allegata a questo articolo e rispetti le condizioni, nel caso ve ne
siano, specificate nella colonna 2.
Tabella
allegata all’Articolo 2
|
Colonna
1
|
Colonna
2
|
|
Alimento
prodotto con l’uso di tecnologie geniche
|
Condizioni
speciali
|
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Olio
derivato dalla linea di canola tollerante il glifosato GT73
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Alimento
derivato dalla linea di mais tollerante il glifosato GA21
|
|
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Alimento
derivato dalla linea di mais resistente agli insetti MON810
|
|
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Olio
e cascami derivati dalla linea di cotone tollerante il glifosato
1445
|
|
|
Olio
e cascami derivati dalle linee di cotone resistente agli insetti
531, 757 e 1076
|
|
|
Alimento
derivato dalla linea di soia tollerante il glifosato 40-3-2
|
|
|
Alimento
derivato dalle linee di soia ad alto contenuto di acido oleico
G94-1, G94-19 e G168
|
L’etichetta
incollata o allegata ad una confezione di un alimento derivato
dalle linee di soia ad alto contenuto di acido oleico G94-1,
G94-19 e G168 deve includere una dichiarazione attestante che
l’alimento è stato geneticamente modificato per contenere alti
livelli di acido oleico.
|
(Omissis)
Sezione
2 - Etichettatura ecc. di alimenti prodotti con tecnologie geniche
4
Interpretazione e applicazione
Alimento
geneticamente modificato:alimento che è, o contiene come ingrediente,
incluso come coadiuvante tecnologico, un alimento prodotto con tecnologie
geniche che -
(a)
contiene nuovo DNA e/o nuova proteina; oppure
(b) con caratteristiche modificate;
ma
non include –
(c)
alimenti altamente raffinati, tranne quello con caratteristiche
modificate, in cui l’effetto del processo di raffinamento è di rimuovere
il nuovo DNA e/o la nuova proteina;
(d) un coadiuvante tecnologico o additivo alimentare, eccetto il
caso in cui il nuovo DNA e/o la nuova proteina proveniente dal coadiuvante
tecnologico o dall’additivo alimentare restano presenti nell’alimento
al quale sono stati aggiunti;
(e) aromi presenti nell’alimento in una concentrazione non superiore
a 1g/kg; oppure
(f) un alimento, ingrediente, o coadiuvante tecnologico in cui l’alimento
geneticamente modificato è non intenzionalmente presente in una
quantità non superiore a 10g/kg per ingrediente.
Caratteristiche
modificate: una qualsiasi delle situazioni specificate nei paragrafi
7(a), (b), (c) o (d) di questa Norma.
Nuovo
DNA e/o nuova proteina: DNA o una proteina che, a causa dell’uso
di tecnologie geniche, è diversa nella sequenza chimica o nella struttura
dal DNA o dalla proteina presenti nell’alimento corrispondente che
non è stato prodotto con l’uso di tecnologie geniche.
(2)
Ogni dichiarazione richiesta dall’articolo 5 può essere contenuta
nella dichiarazione degli ingredienti in cui l’alimento geneticamente
modificato è un ingrediente o un coadiuvante tecnologico.
(3)
Nei casi in cui l’alimento geneticamente modificato è esposto per
la vendita al dettaglio non confezionato, ogni informazione che sarebbe
prescritta in base all’articolo 5 di questa Norma sull’etichetta dell’alimento
se questo fosse confezionato, deve essere esposta insieme o in connessione
con l’esposizione dell’alimento.
(4)
Questa sezione non si applica agli alimenti destinati al consumo immediato
che sono preparati e venduti da esercizi alimentari in sede fissa
e mobile, inclusi i ristoranti, i negozi che preparano alimenti da
asporto, i fornitori di servizi di ristorazione, o le istituzioni
che si autoriforniscono.
5
Etichettatura degli alimenti geneticamente modificati
L’etichetta
di una confezione di un alimento geneticamente modificato deve includere
la dichiarazione ‘geneticamente modificato’ insieme al nome di tale
alimento o ingrediente o coadiuvante tecnologico.
6
Etichettatura di alimenti che non sono geneticamente modificati
Non
è richiesto che sull’etichetta di una confezione di un alimento che
non è definito come ‘alimento geneticamente modificato’ nell’articolo
4 di questa Norma sia inclusa alcuna dichiarazione relativa allo stato
genetico dell’alimento.
7
Disposizioni aggiuntive relative all’etichettatura e all’informazione
Nonostante
le disposizioni di questa sezione, la colonna 2 della tabella allegata
all’articolo 2 può specificare disposizioni relative all’etichettatura
o ad altre informazioni, in relazione a un alimento prodotto con tecnologie
geniche, elencato nella colonna 1 della tabella, nei casi in cui:
(a)
la modificazione genetica ha prodotto come risultato uno o più parametri
di composizione o nutrizionali significativi in termini di valore
al di fuori della normale gamma dei valori per il corrispondente
alimento non prodotto con tecnologie geniche;
(b) il livello di fattori antinutrizionali o di sostanze tossiche
naturali è significativamente diverso rispetto all’alimento non
prodotto con tecnologie geniche;
(c) l’alimento prodotto con tecnologie geniche contiene un nuovo
fattore che è noto causare risposta allergica in particolari settori
della popolazione;
(d) l’uso a cui è destinato l’alimento prodotto con tecnologie geniche
è diverso da quello a cui è destinato il corrispondente alimento
non prodotto con tecnologie geniche; oppure
(e) la modificazione genetica solleva significative preoccupazioni
di ordine etico, culturale e religioso relativamente all’origine
del materiale genetico usato nella modificazione genetica.
Norma
2.7.1:
Etichettatura delle bevande alcoliche e degli
alimenti contenenti alcol
Scopo
Questa
Norma stabilisce disposizioni di etichettatura relative alle bevande
alcoliche e agli alimenti che contengono alcol.
1
Interpretazione
Bicchiere
standard significa la quantità di una bevanda che contiene 10
grammi di alcol etilico, misurati a 20 ° C.
2
Dichiarazione dell’alcol in volume
(1)
L’etichetta di una confezione di un alimento elencato nella colonna
1 della Tabella allegata a questo articolo deve includere una dichiarazione
del contenuto di alcol nella corrispondente forma specificata nella
colonna 2.
Tabella
allegata al comma 2(1)
|
Colonna
1
|
Colonna
2
|
|
Alimento,
incluse le bevande alcoliche, che contiene più del 1,15 %
di alcol in volume
|
Espresso
come mL/100 g o mL/100 ml o X% ALCOL IN VOLUME o parole o
espressioni aventi lo stesso o simile effetto
|
|
Bevande
alcoliche che contengono non più del 1,15 % di alcol in volume
Bevande
che contengono non meno del 0,5% di alcol in volume
|
‘CONTIENE
NON PIù DEL X% ALCOL IN VOLUME o parole o espressioni aventi
lo stesso o simile effetto
|
(2)
La dichiarazione prescritta dal comma (1) deve, per gli alimenti specificati
in colonna 1 della Tabella allegata a questo comma, avere un livello
di precisione compreso entro i limiti specificati in colonna 2.
Tabella
allegata al comma 2(2)
|
Colonna
1
|
Colonna
2
|
|
Birra,
sidro di mele e di pere
|
0,3%
alcol in volume
|
|
Superalcolici,
liquori, vino liquoroso, vino liquoroso di frutta o di altri
vegetali, e tutte le altre bevande alcoliche contenenti più
del 1,15 % di alcol in volume
|
0,5%
alcol in volume
|
|
Vino
e vino di frutta (incluse le varietà frizzanti), e prodotti
del vino e prodotti del vino di frutta o vegetale contenenti
più del 6,5 % di alcol
|
1,5%
alcol in volume
|
3 Etichettatura relativa al numero di bicchieri standard
(1)
Fatto salvo quanto al comma (2), l’etichetta di una confezione di
una bevanda o di un alimento che può essere consumato come bevanda,
che contiene più dello 0,5 % di alcol in volume, misurato a 20 ° C,
deve includere una dichiarazione del numero approssimativo di bicchieri
standard contenuti nella confezione:
(a)
nel caso di confezioni contenenti 10 o meno bicchieri standard,
con la precisione della prima posizione decimale; oppure
(b) nel caso di confezioni contenenti più di 10 bicchieri standard,
con la precisione del numero intero superiore di bicchieri standard.
(2)
Il comma (1) non si applica alle bevande confezionate prima del 22
dicembre 2000.
Esempi:
Ai
fini del comma 3(1) sono forniti i seguenti esempi.
Per
una bottiglia da 750 mL di vino a 12,5%: ‘CONTIENE CIRCA 7,4 BICCHIERI
STANDARD
Per
una bottiglia da 750 mLdi superalcolico a 37%: ‘CONTIENE CIRCA 22
BICCHIERI STANDARD
Per una lattina da 375 mL di birra a 4,9%: ‘CONTIENE CIRCA 1,4 BICCHIERI
STANDARD
4
Dichiarazione di bevanda a basso tenore di alcol
Una
bevanda alcolica che contiene più del 1,15 % di alcol in volume non
deve essere dichiarata bevanda a basso tenore di alcol.
5
Dichiarazione di bevanda ‘non alcolica’
L’etichetta
di una confezione di una bevanda contenente più dello 0,5 % di alcol
in volume non deve contenere le parole ‘non alcolica’ o parole di
significato similare.
6
Alimenti contenenti alcol non presentabili come non alcolici
Gli
alimenti contenenti alcol non devono essere presentati in una forma
che, in modo esplicito o implicito, suggerisca che il prodotto sia
un dolciume non alcolico o una bevanda non alcolica.
Norma
2.7.5:
Superalcolici
Scopo
Questa
Norma definisce le parole, ‘brandy’, ‘liquore’ e ‘superalcolico, e
stabilisce la composizione permessa per superalcolici e brandy, nonché
l’aggiunta permessa di certi alimenti al brandy durante la sua produzione.
La
Norma protegge anche le indicazioni geografiche che rappresentano
una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto
che è fondamentalmente attribuibile alla sua origine geografica. Questa
protezione attua l’Articolo 23 del Trattato WTO sul commercio e gli
aspetti relativi dei diritti di proprietà (TRIPs).
1
Interpretazione
Brandy
significa un superalcolico ottenuto dalla distillazione del vino,
o di preparazioni fermentate di uve o prodotto dell’uva.
Liquore significa un superalcolico aromatizzato o miscelato con
altri alimenti.
indicazione geografica significa una indicazione, sia esplicita
sia implicita,:
(a) che identifica un superalcolico come originario di un particolare
paese, località o regione; e
(b) nel caso in cui una data qualità, reputazione o altra caratteristica
del superalcolico è fondamentalmente attribuibile alla sua origine
in quel particolare paese, località o regione.
Superalcolico significa un distillato alcolico bevibile, incluso
whisky, brandy, rum, gin, vodka e tequila, che, a meno che sia diversamente
disposto da questa Norma, contiene almeno il 37% di alcol in volume,
prodotto dalla distillazione di un liquido fermentato derivato da
sorgenti alimentari, così da presentare il gusto, l’aroma e altre
caratteristiche che sono generalmente attribuibili a quel particolare
superalcolico.
2
Composizione dei superalcolici e del brandy
I superalcolici
e il brandy possono contenere -
(a)
acqua; e
(b) zuccheri; e
(c) miele; e
(d) spezie.
3
Aggiunta di altri alimenti al brandy durante la produzione
Durante
la produzione del brandy possono essere aggiunti i seguenti alimenti
-
(a)
succo d’uva; e
(b) concentrati di succo d’uva; e
(c) vino; e
(d) succo di prugne.
4
Indicazioni geografiche
(1)
Una indicazione geografica non può essere usata in relazione a un
superalcolico, anche quando la vera origine del superalcolico è indicata
o l’indicazione geografica è usata in traduzione o è accompagnata
da espressioni come ‘genere’, ‘tipo’, ‘stile’, ‘imitazione’ e simili,
a meno che il superalcolico sia stato prodotto nel paese, località
o regione indicati.
(2)
Un superalcolico legalmente esportato in virtù di una indicazione
geografica, ma imbottigliato in Australia o Nuova Zelanda, non deve
essere venduto con tale indicazione geografica:
(a)
a meno che la concentrazione di alcol in volume nel superalcolico
sia a un livello permesso per tale indicazione geografica secondo
le leggi del paese, regione o località indicati da tale indicazione
geografica; oppure
(b)
se una qualsiasi altra qualità o caratteristica distintiva del superalcolico
è alterata in modo tale da fuorviare o truffare il pubblico relativamente
alla natura del prodotto identificato da tale indicazione geografica.
Si
ringrazia la Distilled Spirits Association of NZ per la cortese collaborazione