Consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Normativa e leggi su accise vino, accise alcoli, cantine, vendemmia, uva ed enologia in Italia. News e circolari sulle leggi in materia di normativa alcoli, vini ed accise in Italia. Consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Normativa e leggi su accise vino, accise alcoli, cantine, vendemmia, uva ed enologia in Italia. News e circolari sulle leggi in materia di normativa alcoli, vini ed accise in Italia. Consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Normativa e leggi su accise vino, accise alcoli, cantine, vendemmia, uva ed enologia in Italia. News e circolari sulle leggi in materia di normativa alcoli, vini ed accise in Italia.
Acciseonline: consulenza nel settore delle accise sull'alcole e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli


1° APRILE 2010 PARTE IL DAA TELEMATICO

 



Lo staff di acciseonline con il presente approfondimento vuole iniziare a fornire alcuni chiarimenti sul tema  e quale sia ad oggi lo stato dell’arte. E’ sicuramente una rivoluzione epocale che vedrà, nel giro di un anno, la dematerializzazione dei documenti di accompagnamento, ossia la scomparsa del documento cartaceo DAA. 
Lo staff di Acciseonline è comunque a disposizione degli abbonati per ulteriori e più precisi dettagli sull’argomento nell’Area Help Desk.
 

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Dopo tanto parlare finalmente parte il DAA telematico, ossia il documento elettronico di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa (e-DA) che  dovrebbe,  dal 1° gennaio 2011, sostituire il documento cartaceo oggi in uso per i trasferimenti dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo in ambito europeo.

Il primo passo verso la realizzazione completa del progetto è quello del 1° aprile 2010, infatti, entro  tale data, fissata dal Regolamento  (CE) n. 684/2009 del 24/07/2009, tutte le aziende operanti in regime sospensivo e quelle che anche ad altro titolo ricevono prodotto in sospensione di accisa scortato oggi dal DAA cartaceo (es: prodotti in usi esenti, operatori registrati, ecc.) dovranno essere in grado di appurare il buon esito della spedizione avvenuta con documento elettronico.

In pratica entro il 1° aprile tutti gli operatori UE che ricevono prodotto in sospensione di accisa accompagnato da un DAA elettronico devono essere in grado di “chiudere” la transazione mediante un messaggio elettronico che di fatto sostituisce la firma e la restituzione al mittente della terza copia del DAA cartaceo.
Il secondo e definitivo passo, oggi fissato per il 1° gennaio 2011, imporrà a tutti gli operatori che spediscono prodotti in sospensione di accisa di utilizzare solo ed esclusivamente il documento elettronico.  

Un po’ di storia

Il DAA elettronico nasce da un progetto europeo denominato E.M.C.S. (Excise Movement and Control System) attraverso cui monitorare e controllare in tempo reale ed in modo efficace  le transazioni di prodotti in sospensione di accisa.
Con la Dec. CEE 1152/2003/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio prende vita il progetto attraverso cui operare la sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (D.A.A.) con un documento elettronico (e-da) gestito dal citato sistema di controllo E.M.C.S .
Questa rivoluzione non poteva non incidere sulla normativa generale sulle accise vigente per cui, l’applicazione del e-da, ha reso indispensabile apportare modifiche alla Dir. CE 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (Regime generale delle accise) ed al Reg. 2719/92 (DAA cartaceo).
Infatti sia la precedente direttiva comunitaria che il citato regolamento sono stati abrogati rispettivamente con Direttiva 2008/118/CE del 16/12/2008 (G.U.  9/L del 14/01/2009) e con Regolamento  (CE) n. 684/2009 del 24/07/2009 (GU L n. 197 del 29/7/2009).
Relativamente alla normativa italiana, sin dal 2006, sono state emanate norme primarie e secondarie volte al recepimento della Dec. n. 1152/2003/CEE, in particolare con apposite determinazioni l’Agenzia delle Dogane ha preparato il “terreno” all’utilizzo del e-da.
Ed è ormai in dirittura di arrivo la pubblicazione del Decreto di recepimento della Dir. 118/2008, che adegua ed aggiorna la normativa nazionale relativa al regime generale delle accise.
Tale norma modificherà il Testo Unico Accise 504/95 e il DM 210/96, questo in virtù del fatto che la nuova direttiva ha introdotto importanti novità in ordine alla circolazione in ambito UE dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo prevedendo inoltre nuove figure professionali in sostituzione di alcuni degli attuali soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e alla prestazione delle relative garanzie.  
  
Cosa cambia

E’ sicuramente una rivoluzione in quanto siamo di fronte alla smaterializzazione dei documenti di accompagnamento cartacei che si trasformano di fatto in soli messaggi elettronici.
Il Regolamento  (CE) n. 684/2009 del 24/07/2009 (GU L n. 197 del 29/7/2009) detta le modalità e le caratteristiche del documento elettronico (e-da).
Il Reg. n. 684/2009, oltre a disciplinare le varie casistiche e le figure professionali interessate nelle transazioni di prodotti in sospensione di accisa,  riporta in allegato le caratteristiche dei campi, nonché le condizioni, le regole e le tabelle utili alla costruzione del  tracciato record che costituisce il documento elettronico e-da.
Quando il nuovo documento sarà a regime verranno meno tutte quelle incombenze oggi previste per la gestione del documento DAA cartaceo, in particolare:

Spedizione

  • Nessun documento da “previdimare” e conseguentemente nessuna contabilità relativamente alla gestioni dei documenti allibrati;
  • Nessun conteggio delle cauzioni perchè sarà gestito automaticamente dal sistema e conseguentemente non sarà più necessaria la compilazione del quadro F relativamente alle incombenze previste dalla “telematizzazione delle accise”;
  • Eliminazione del registro delle partite spedite in sospensione;
  • Eliminazione delle problematiche relative al mancato rientro delle terze copie del DAA cartaceo;
  • Eliminazione delle problematiche legate alla spedizione a soggetti non autorizzati in quanto il sistema effettua controlli formali sia sullo speditore che sul destinatario;
  • Per i depositi fiscali vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra cessa l’obbligo relativo alla telematizzazione delle accise in quanto i dati saranno già tutti acquisiti dal sistema all’atto dell’emissione del e-da.

Ricezione

  • Nessun documento da presentare agli Uffici delle Dogane per l’apposizione del V° amministrativo ora prescritto per il DAA cartaceo;
  • Eliminazione del registro delle partite ricevute in sospensione;
  • Eliminazione delle problematiche relative allo smarrimento delle terze copie in quanto l’attestazione di avvenuta ricezione dei prodotti in sospensione avviene elettronicamente ;

 

Come funziona


Nello schema sopra riportato è descritto il flusso con cui lo speditore (consignor) ed il destinatario (consegnee) sono inseriti all’interno dello schema E.M.C.S. .
Il sistema funziona attraverso una serie di messaggi elettronici ognuno dei quali ha una sua specifica funzione ed utilità nella dinamica di emissione, controllo e chiusura dell’e-da ed ha un suo specifico tracciato.

I tracciati relativi ai messaggi oggi pubblicati  sono:

Tracciato IE818 - Rapporto di Ricezione / Esportazione 
Tracciato IE810 - Annullamento DAA elettronico 
Tracciato IE813 - DAA cambio di destinazione 
Tracciato IE801 - DAA Elettronico 
Tracciato IE819 – Rigetto o segnalazione di un DAA elettronico  
Tracciato IE837 – Motivazione del ritardo nella movimentazione  
Tracciato IE807 – Interruzione della movimentazione 
Tracciato IE871 – Spiegazione sul motivo di un calo 
Tracciato IE815 - Draft DAA Elettronico 

La struttura del file che l’utente invia all’Agenzia è per il momento simile a quella della telematizzazione accise ASCII standard (testuale), ma in futuro potrà essere anche usato il linguaggio XML.
Mentre, i messaggi EMCS (esiti) sono o saranno tutti in linguaggio XML.
I messaggi sono fondamentalmente di due tipi:

1.        Dall’Utente Abilitato (depositario autorizzato o destinatario autorizzato) verso l’Agenzia delle Dogane;

2.        Dall’Agenzia delle Dogane verso gli Utenti Abilitati.

I messaggi di cui al punto 1. sono inviati al sistema E.D.I. dall’Utente nello stesso identico modo con cui ad oggi vengono inviati i flussi per la “telematizzazione accise”  attraverso l’uso delle sue credenziali di accesso con il software di firma e verifica.
I messaggi di cui al punto 2. sono messi a disposizione dell’Utente, attraverso l’Area notifiche EMCS sul sito dell’Agenzia delle Dogane, e sono, in pratica, l’esito di messaggi inviati precedentemente dall’Utente stesso, fatta eccezione per i messaggi di chiusura di un e-DA emesso per esportazione fuori dalla UE che sono gestite interamente dalla dogana di uscita e dalla dogana di esportazione.

L’e-DA in pratica

Gli operatori dovranno munirsi di software per poter generare i messaggi relativi all’emissione  di un e-DA, dell’avvenuta ricezione nonché dei messaggi inerenti la spedizione (cali, ritardo, cambio destinazione, ecc.)

E-DA EMISSIONE

L’operatore deve inviare all’Agenzia per il tramite del Sistema EDI la bozza (DRAFT) di e-da, un file contenente i dati secondo quanto richiesto nel Tracciato IE815 - Draft DAA Elettronico.
Il sistema EMCS effettua un controllo formale dei dati inviati e qualora non ci siano irregolarità formali emette il messaggio Tracciato IE801 - DAA Elettronico rilasciando al contempo un codice che individua in modo univoco l’e-DA che chiamato ARC.

L’ARC è la cosa più importante perché è il solo codice identificativo della spedizione.
Infatti, la direttiva 2008/118, stabilisce che è sufficiente, per scortare il prodotto in sospensione di accisa, un qualsiasi documento commerciale in cui sia evidenziato il n. di ARC. Da ciò è evidente che non occorre più la stampa del documento elettronico, essendo sufficiente il suo codice identificativo (ARC).
Dopo che è stato rilasciato l’ARC, in seguito all’emissione del e-DA, possono essere apportate solo le modifiche gestite con i seguenti messaggi:

Tracciato IE810 - Annullamento DAA elettronico 
Tracciato IE813 - DAA cambio di destinazione 
Tracciato IE837 – Motivazione del ritardo nella movimentazione  
Tracciato IE807 – Interruzione della movimentazione 

E-DA RICEZIONE

L’operatore che riceve la merce invia per il tramite del sistema EMCS la nota di ricezione attraverso il messaggio compilato secondo il Tracciato IE818 - Rapporto di Ricezione / Esportazione richiamando il n. di ARC della spedizione. Una volta inviato il messaggio IE818 la transazione è conclusa. Anche in questo caso eventuali anomalie nella ricezione possono essere evidenziate mediante appositi messaggi quali:  
Tracciato IE819 – Rigetto o segnalazione di un DAA elettronico  
Tracciato IE871 – Spiegazione sul motivo di un calo 

CASO DI IMPORTAZIONE

Lo speditore autorizzato (doganalista/spedizioniere doganale) deve inviare all’Agenzia per il tramite del Sistema EDI la bozza (DRAFT) di e-da, un file contenente i dati secondo quanto richiesto nel Tracciato IE815 - Draft DAA Elettronico contenente i dati relativi ai prodotti da immettere in libera pratica.
Il sistema EMCS effettua un controllo formale dei dati inviati e qualora non ci siano irregolarità formali emette il messaggio Tracciato IE801 - DAA Elettronico rilasciando al contempo un codice che individua in modo univoco l’e-DA che è chiamato ARC.

CASO DI ESPORTAZIONE

In questo caso sarà la dogana di uscita dei prodotti dall’UE a comunicare alla dogana di esportazione l’avvenuta esportazione e quest’ultima rilascerà la “nota di esportazione” che decreterà l’avvenuto buon esito della spedizione.
                                                         

                                                             *********

Normativa di riferimento

  • Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003
  • Direttiva 2008/118/CE del 16/12/2008
  • Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24/07/2009
  • Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 (Legge Bersani)
  • Determinazione n. 1494/UD del 26/09/2007 (settore prodotti energetici)
  • Determinazione n. 1495/UD del 26/09/2007 (settore alcole)
  • Determinazione n. 1496/UD del 26/09/2007 (EMCS – DAA elettronico)
  • Determinazione n° 46083 del 1 aprile 2009 - Decorrenza dei termini per la presentazione del DAA in forma esclusivamente telematica
  • Nota n° 10819 del 25 gennaio 2010 - Progetto EMCS: inizio fase di sperimentazione

Piccolo glossario dei termini


AAD

Administrative Accompanying Document

ARC

AAD Reference Code

BPR

Business Prototype (or FESS Prototype)

COL

Customs Offices List

e-AAD

Electronic Administrative Accompanying Document

EC

European Commission

ELO

Excise Liaison Officer

EO

Economic Operator

EOL

Excise Offices List

EMCS

Excise Movement and Control System

ESS

Excise System Specifications project

EWSE

Early Warning System for Excises

FESS

Functional Excise System Specification

MA

Mutual Assistance

MSA

Member State Administration

MVS

Movement Verification System

ORO

Occasionally Registered Operator

SEED

System of Exchange of Excise Data

Link utili

Commissione Europea

Agenzia delle Dogane