Con DECRETO
21 Maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 2004, il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, ha modificato (abrogandolo) il Decreto
31 luglio 2003 , concernente l'istituzione e la
tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.
Il Decreto ha apportato semplificazioni rispetto a quanto precedentemente
stabilito con il decreto 31/07/2003.
Riportiamo i punti salienti del decreto che, all'Art. 1, comma
2, definisce:
per
«imbottigliamento» il condizionamento del prodotto,
per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore
a 60 litri;
per «imbottigliatore»: la persona fisica
o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede
o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.
All'Albo degli imbottigliatori
si devono quindi iscrivere obbligatoriamenete tutte le
ditte (Agricole, commerciali, ecc) che imbottigliano o fanno imbottigliare
in recipienti inferiori a 60 litri dei vini :
a denominazione di origine controllata
e garantita (d.o.c.g.)
a denominazione di origine controllata
(d.o.c.)
a indicazione
geografica tipica (i.g.t.).
Il Decreto , all'Art. 2.
2. L'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene
i seguenti elementi: a) numero e data di iscrizione;
b) ragione sociale e sede legale;
c) ubicazione dello stabilimento;
d) riferimento alle DO interessate all'imbottigliamento.
Il Decreto all'Art.3 recita che :
1. Ai fini dell'iscrizione
all'albo, l'impresa imbottigliatrice deve presentare
apposita domanda alla camera di commercio della provincia
presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento,
2. Le imprese imbottigliatrici
il cui stabilimento e' ubicato all'estero inoltrano l'istanza
di iscrizione all'albo alla Camera di commercio di Roma
- Via De' Burro', 147 - 00186 Roma.
Alla domanda dovranno essere allegati:
Attestazione
del versamento di € 31,00 come diritto unico di segreteria
sul C/C intestato alla camera di commercio della provincia
presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento
con indicazione della causale: "Iscrizione Albo Imbottigliatori";
N. 1 Marca da bollo di Euro 11,00 + Euro 5,00 a titolo di diritti di segreteria per ogni domanda di iscrizione.
Attestazione
del versamento di € 129,11 sul c/c postale n°
8003 intestato a Ufficio del Registro-Tasse di CC.GG.- Roma
con la causale: Iscrizione Albo Imbottigliatori;
Copia
fotostatica di un documento di identità in corso
di validità (D.P.R. 445/2000)
N.
____ Allegati 2 .
Il termine ultimo per l´iscrizione all´albo
da parte delle imprese imbottigliatrici interessate scadrà sei
mesi dopo l´entrata in vigore del decreto istitutivo dell´albo
medesimo, vale a dire il 30 settembre 2004.
Le imprese imbottigliatrici
in applicazione dell'art. 4 del Decreto sono soggette ai seguenti
obblighi:
L'impresa imbottigliatrice e' soggetta all'obbligo di allegare
al registro di imbottigliamento, o mettere a disposizione
degli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo nel
settore vitivinicolo, il certificato di iscrizione all'albo.
Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale
per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni
vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente
camera di commercio, anche per via informatica, i quantitativi
della produzione imbottigliata della/e relativa/e DO nell'anno
precedente e i Paesi di destinazione.
Le
variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno
essere richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento
che determina la variazione stessa con le modalità
di cui all'art. 3.